Nuova Sabatini - Mse faq del 27/09/2014
1.7 Come deve essere assolto l’adempimento relativo all’imposta di bollo ed a quanto ammonta l’importo da pagare? Con l’espressione annullamento dell’imposta di bollo cosa si intende?
Secondo le disposizioni introdotte dalla legge 27.12.2013, n. 147 (“Legge di Stabilità per l’anno 2014”) a modifica del DPR 26.10.1972, n. 642 che disciplina l’applicazione dell’imposta di bollo, ,in vigore dal 1 gennaio 2014, per le istanze e per gli atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato trasmessi per via telematica, è dovuta l'imposta di bollo nella misura forfettaria pari attualmente a euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento.
Con l’espressione annullamento dell’imposta di bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: “L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro". Conseguentemente nel modulo di domanda va riportato il numero identificativo della marca da bollo annullata come sopra indicato.