4/3/2024 - AUTOTRASPORTI CONTO TERZI - Domande dal 4.3.2024 al 22.3.2024

LINK DEL MINISTERO CON LA NORMATIVA

Sintesi della normativa

Link del soggetto gestore: www.ramspa.it

Decreto 1° dicembre 2023

Decreto 31 gennaio 2024


SINTESI DELLA NORMATIVA 

1.1 PRESENTAZIONE DOMANDE: dal 4 marzo 2024 al 22 marzo 2024 (è un clic day)

1.2 Modalità presentazione delle domande (3)

3.  Le  istanze  dovranno,  a  pena  di  inammissibilita',   essere
presentate a partire dalle ore 10,00 del 4 marzo 2024 e  fino  e  non
oltre le ore 16,00 del 22 marzo  2024  esclusivamente  tramite  posta
9elettronica certificata  dell'impresa  richiedente  e  indirizzata  a
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

1.3 SOGGETTO GESTORE: RAM
https://www.ramspa.it/

1.4 PUO' ESSERE PRESENTATA UN SOLO DOMANDA ANCHE SE RELATIVA A PIU' INVESTIMENTI (3)

8. All'interno del periodo di incentivazione l'impresa  ha  diritto
di presentare una sola domanda di accesso agli incentivi,  contenente
tutti gli investimenti, anche per piu' di una tipologia.

2. FONDI STANZIATI: € 25mln così ripartiti

   a) 2,5  milioni  di  euro  per  l'acquisizione,  anche  mediante
locazione finanziaria, di automezzi commerciali  nuovi  di  fabbrica,
adibiti al trasporto di merci di massa  complessiva  a  pieno  carico
pari o superiore a 3,5 tonnellate a  trazione  alternativa  a  metano
CNG,  gas  naturale  liquefatto  LNG,  ibrida  (diesel/elettrico)   e
elettrica (full electric), nonche' per l'acquisizione di  dispositivi
idonei ad operare la riconversione di autoveicoli  per  il  trasporto
merci a motorizzazione termica in veicoli a  trazione  elettrica,  ai
sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014; 
    b) 15 milioni di euro  per  la  radiazione  per  rottamazione  di
automezzi commerciali di massa complessiva  a  pieno  carico  pari  o
superiore a  3,5  tonnellate,  con  contestuale  acquisizione,  anche
mediante locazione finanziaria, di  automezzi  commerciali  nuovi  di
fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, ai sensi di  quanto
previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n.  595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18  giugno  2009,  nonche'
Euro 6 E ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e  3,  del
regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 20 giugno 2007 con  contestuale  rottamazione  di  veicoli  della
medesima tipologia; 
    c) 7,5 milioni di euro di euro per l'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di  fabbrica
adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa
UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti
alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e
i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei  dispositivi  innovativi
di cui  all'allegato  1  al  presente  decreto,  volti  a  conseguire
maggiori standard di  sicurezza  e  di  efficienza  energetica.  Sono
incentivate, altresi', le acquisizioni di rimorchi e  semirimorchi  o
equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori  a  7  tonnellate
allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati
di risparmio energetico e rispetto ambientale,  ai  sensi  di  quanto
previsto dagli articoli 17 e 36  del  regolamento  (CE)  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014;

3. SOGGETTI BENEFICIARI (3)

1. Possono inoltrare domanda le imprese di  autotrasporto  di  cose
per conto di  terzi,  nonche'  le  strutture  societarie,  risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del  Libro  V,
Titolo VI, Capo I, o del Libro V, Titolo X, Capo  II,  sezioni  II  e
II-bis  del  codice  civile,  ed  iscritte  al  Registro  elettronico
nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  del  21  ottobre  2009  e  all'albo  degli
autotrasportatori di cose  per  conto  di  terzi,  la  cui  attivita'
prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero  codice  Ateco
49.41. 

4.1 AGEVOLAZIONE MASSIMA PER OGNI IMPRESA: € 550.000,00
4. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del  citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014,  nonche'  di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti  margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile  per
gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, per singola impresa, non
puo' superare euro 550.000. Qualora l'importo superi tale  limite  lo
stesso viene ridotto fino al  raggiungimento  della  soglia  ammessa.
Tale  soglia  non  e'  derogabile  anche   in   caso   di   accertata
disponibilita' delle  risorse  finanziarie  rispetto  alle  richieste
pervenute e dichiarate ammissibili. 

4.2 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE AGEVOLAZIONI
4.3 INVESTIMENTI AMMESSI E CONTRIBUTI (Art.5) 
 1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, del
presente decreto:
a) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di
fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida
(diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a
pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate
e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, il
contributo e' determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a
motorizzazione ibrida e in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e
fino a 7 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico
superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di
costo con i veicoli ad alimentazione diesel.
b) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di
fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano
CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico
superiore a 7 tonnellate, il contributo e' determinato in euro 9.000
per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a
metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7
tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo a
trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a
motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16
tonnellate;
c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la
riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5
tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, il
contributo e' determinato in misura pari al 40 per cento dei costi
ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un
tetto massimo pari ad euro 2.000.
2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo
ad alimentazione alternativa ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a)
e b), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di
veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E, viene
riconosciuto una maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000 per
ogni veicolo rottamato. Tale veicolo, a pena d'ammissibilita' deve
essere stato detenuto in proprieta' o ad altro titolo da almeno un
anno precedente l'entrata in vigore del presente decreto.
3. In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di
massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con
contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di
veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di
massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi
alla normativa anti inquinamento Euro VI step E, il contributo e'
determinato, avuto riguardo al sovra costo necessario per la
acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI
step E in sostituzione del veicolo radiato, in euro 7.000 per ogni
veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore
a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 15.000 per ogni
veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore
a 16 tonnellate.
4. In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri
Euro 6 E ed Euro VI step E il contributo e' determinato in euro 3.000
per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino
a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima
tipologia.
5. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:
a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, rispondenti,
rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato
ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normativa IMO per
il trasporto combinato marittimo, ovvero rimorchi e semirimorchi
conformi contemporaneamente alle normative UIC 595-5 e IMO. I
rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno un dispositivo
innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto ai fini
dell'ammissione al beneficio;
b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da
effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e
internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi
temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate
da motore conforme alla fase V (Stage V) del regolamento UE n.
2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore
del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con
alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le
unita' precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas
refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da
effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e
internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi
temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, ove non
rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente,
con unita' frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla
fase V (Stage V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unita'
criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante
oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al
motore del veicolo trainante.Tali unita' dovranno essere funzionanti
esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.
6. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette
acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione
di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende
ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le
grandi imprese.
7. Nei casi di cui al comma 5, lettere a), b) e c) del presente
articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato:
1) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese: nel
limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie
imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con
un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo
specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime
ATP, ovvero per ogni unita' refrigerante/calorifera a superiore
standard ambientale, secondo quando indicato all'art. 5, comma 5,
lettera c), installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono
ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di
investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno
stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno
stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare
radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento
esistente;
2) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano
tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto conto
che e' possibile incentivare il 40 per cento della differenza di
costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo
innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei
veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a
criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale,
ovvero dei maggiori costi delle unita' refrigeranti/calorifere a
superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5,
lettera c), installate su tali veicoli.
8. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette
acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione
di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende
ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le
grandi imprese.
9. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e
medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta,
nei seguenti casi:
a) per le acquisizioni di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente
articolo. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della
presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il
numero delle unita' di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del
fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;
b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate
da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art.
3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
c) Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si
applicano entrambe sull'importo netto del contributo.
5. 1 AMMESSI I CONTRATTI DI ACQUISTO SOTTOSCRITTI A PARTIRE DAL 19 GENNAIO 2024
c)  copia  del  contratto  di  acquisizione  dei   beni   oggetto
d'incentivazione,  comprovante  quanto  dichiarato  nel  modello   di
istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore decreto
ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317  (ovvero  a  far  data  dal  19
gennaio 2024) e debitamente sottoscritto dalle  parti.  Il  contratto
dovra'  inoltre  essere  firmato  con  firma  digitale   dal   legale
rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere,  nel  caso
di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione  del  costo  di
acquisizione dei dispositivi innovativi di  cui  all'allegato  1  del
decreto ministeriale n. 317/2023.

5.2 CONTRATTI DI LEASING (Art.4)
6. In caso di stipulazione di un contratto di  leasing,  in  virtu'
della sua peculiare natura, l'investimento si intendera' perfezionato
con la sottoscrizione di un  contratto  di  acquisto,  preventivo  di
spesa, conferma d'ordine o altro atto vincolante tra l'impresa  e  il
venditore avente data successiva  l'entrata  in  vigore  del  decreto
ministeriale n. 317/2023. L'aspirante  all'incentivo  ha  l'onere  di
comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data  ultima  per
l'invio della documentazione. La prova  del  pagamento  dei  suddetti
canoni puo' essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata
all'utilizzatore dalla societa' di leasing, debitamente  quietanzata,
ovvero con copia  della  ricevuta  dei  bonifici  bancari  effettuati
dall'utilizzatore a favore della suddetta societa'. Dovra',  inoltre,
essere dimostrata la piena  disponibilita'  del  bene  attraverso  la
produzione di copia del verbale di presa in  consegna  o  tramite  la
documentazione del documento di trasporto (DDT) del bene medesimo. La
predetta documentazione dovra' essere trasmessa, secondo le modalita'
di cui  ai  precedenti  commi,  entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della rendicontazione. 
5.3 L'IMMATRICOLAZIONE DEVE ESSERE FATTA IN ITALIA (art.4)
7.  In  caso   di   acquisizione   di   veicoli,   la   concessione
dell'incentivo e' subordinata, altresi', alla  dimostrazione  che  la
data di prima immatricolazione dei veicoli  comprovabile  tramite  la
ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall'UMC sia avvenuta in Italia fra
la data di entrata in vigore del  decreto  ministeriale  n.  317/2023
(ovvero a far data dal 19 gennaio 2024), ed il termine ultimo per  la
presentazione della rendicontazione. In nessun caso saranno prese  in
considerazione le  acquisizioni  di  veicoli  effettuate  all'estero,
ovvero   immatricolati   all'estero,   anche    se    successivamente
reimmatricolati in Italia a chilometri «zero». 
6. RENDICONTAZIONE DELL'INVESTIMENTO (4): Dall'8 aprile 2024 al 31 ottobre 2024
2. Le imprese che hanno presentato istanza trasmettono a  decorrere
dalle ore 10,00 dell'8 aprile 2024 ed  entro  le  ore  16,00  del  31
ottobre 2024, utilizzando la piattaforma informatica implementata  da
RAM S.p.a., la documentazione tecnica di cui agli articoli da 4  a  9
del presente decreto, nonche'  la  prova  documentale  dell'integrale
pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa  fattura
debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del  bene.  Per  le
acquisizioni  relative  a  rimorchi  e  semirimorchi,  dovra'  essere
altresi' fornita prova del prezzo pagato per i dispositivi innovativi
di cui all'allegato  1  del  decreto  ministeriale  n.  317/2023.  La
piattaforma   informatica   sara'   resa   nota    sul    sito    web
dell'amministrazione, nella pagina:
7. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (3)
a) modello di istanza debitamente compilato,  
b) copia del documento di riconoscimento i
c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore decreto ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317 (ovvero a far data dal 19 gennaio 2024) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovra' inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 317/2023.
8. AIUTO CONCESSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO N.651/2014 (non è quindi in de minimis)

9. CUMULABILITA'(11)
1. Ai sensi dell'articolo  8,  commi  3,  4  e  5  del  regolamento
generale di esenzione (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 e successive modificazioni, in caso di identita' di costi
ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati  ai
sensi del summenzionato regolamento non possono essere  cumulati  con
altri aiuti di Stato. 
  2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione
di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati  ai  sensi
del regolamento (UE) 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 («de
minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale  cumulo
porta a un'intensita' di aiuto  superiore  ai  livelli  stabiliti  ai
sensi del regolamento  generale  di  esenzione  (UE)  n.  651/2014  e
successive modificazioni. 
  3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, l'amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti
di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle imprese e del  made  in
Italy. 

10. VEICOLI DA ROTTAMARE
7. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione  ai  sensi  del
presente decreto devono, a pena  di  inammissibilita',  essere  stati
detenuti  in  proprieta'  o  ad  altro  titolo  da  almeno  un   anno
antecedente all'entrata in vigore del presente decreto. 
11.AGEVOLAZIONI









MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 dicembre 2023  

Disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, nel limite
complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinate agli
investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attivita' di
autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con
il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente
eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli
piu' obsoleti. (24A00196)

(GU n.14 del 18-1-2024)
 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014 -
Supplemento ordinario n. 99 e, in particolare, l'art. 1, comma 150
che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, una spesa annua per
interventi in favore del settore dell'autotrasporto, demandando la
ripartizione delle relative risorse a successivi decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Vista, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 29
dicembre 2022 - Supplemento ordinario n. 43;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30
dicembre 2022, recante: «Ripartizione in capitoli delle unita' di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30
dicembre 2022 - Supplemento ordinario n. 44;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del 15 marzo 2022, n. 56, con il quale, ai sensi
dell'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in
base a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante:
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», le predette risorse
finanziarie, pari a 240.000.000 di euro, sono state ripartite tra le
diverse ipotesi di intervento;
Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - piano di gestione n.
2 - risultano accantonate risorse finanziarie pari a complessivi 25
milioni di euro (annualita' 2023) destinate al rinnovo del parco
veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro
elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo nazionale degli
autotrasportatori;
Considerato che gli incentivi di cui al presente decreto sono
inquadrabili nella cornice di cui al regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura in cui detti
contributi si traducono nell'incentivazione all'acquisizione di
veicoli commerciali di ultima generazione e ad alta sostenibilita'
dal punto di vista ambientale;
Visti, in particolare l'art. 2, paragrafo 1, punto 29, e l'art. 17
del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 che consentono aiuti agli
investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli
articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare
il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a
future norme dell'Unione europea;
Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per la definizione dei relativi contributi, ai sensi del
summenzionato regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in
via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia
piu' evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale rispetto
alla tecnologia meno evoluta e all'intensita' d'aiuto come definita
dal regolamento in parola;
Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,
ai fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti
e le soglie finanziarie che definiscono tali categorie di imprese;
Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» che prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Visto, altresi', l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n.
651/2014 in materia di cumulo dei contributi costituenti aiuti di
Stato;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Visto l'accordo quadro di servizio prot. 163 del 6 luglio 2023
sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
la societa' Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le
infrastrutture ed i trasporti (registrato dalla Corte dei conti in
data 14 novembre 2023 al n. 3694) con il quale vengono definite le
linee di attivita' da affidare alla societa' R.A.M. sulla base della
direttiva annuale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e finalita' del contributo

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di
spesa pari a 25 milioni di euro destinate agli investimenti nel
settore dell'autotrasporto, con riferimento all'annualita' 2023.
2. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ad
incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio
italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale
(R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, la cui attivita' prevalente sia quella di autotrasporto di
cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del
parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando
l'eliminazione dal mercato dei veicoli piu' obsoleti.
3. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono
erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni
settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato, nonche', ove del caso, nel rispetto
delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento
(CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno
2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

Art. 2
Ripartizione delle risorse

1. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli
importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui all'art.
1 comma 1, al netto di quanto dovuto alla societa' Rete Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti -
societa' per azioni, quale soggetto gestore dell'attivita'
istruttoria giusta quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del presente
decreto:
a) 2,5 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica,
adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico
pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano
CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e
elettrica (full electric), nonche' per l'acquisizione di dispositivi
idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto
merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai
sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014;
b) 15 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di
automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o
superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche
mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di
fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonche'
Euro 6 E ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del
regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della
medesima tipologia;
c) 7,5 milioni di euro di euro per l'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica
adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa
UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti
alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e
i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi
di cui all'allegato 1 al presente decreto, volti a conseguire
maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Sono
incentivate, altresi', le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o
equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate
allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati
di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto
previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014;
2. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1,
del presente decreto da destinare alla societa' Rete Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti -
societa' per azioni, quale soggetto gestore dell'attivita'
istruttoria per l'intera attivita' ad essa attribuita, anche
relativamente alle attivita' connesse all'implementazione e gestione
della piattaforma di cui all'art. 6, comma 2, viene determinata con
atto attuativo dell'accordo di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020
sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e la societa' Rete Autostrade Mediterranee per la
logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a..
3. Al fine di evitare il superamento delle soglie d'intensita'
massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, e' esclusa la cumulabilita', per le
medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi
ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre
agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis»
ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013.
4. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per
gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, per singola impresa, non
puo' superare euro 550.000. Qualora l'importo superi tale limite lo
stesso viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa.
Tale soglia non e' derogabile anche in caso di accertata
disponibilita' delle risorse finanziarie rispetto alle richieste
pervenute e dichiarate ammissibili.
5. L'importo massimo ammissibile e' omnicomprensivo per la
totalita' dei veicoli acquisiti dall'impresa che richiede il
beneficio.
6. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in
locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita'
del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 giugno 2027, pena
la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del
contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilita' dei
beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di
presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.
7. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del
presente decreto devono, a pena di inammissibilita', essere stati
detenuti in proprieta' o ad altro titolo da almeno un anno
antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3
Modalita' di funzionamento

1. I contributi relativi al presente decreto sono erogati fino a
concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di
tipologie di investimenti, salvo quanto previsto al comma 2. A tal
fine le istanze sono esaminate solo in caso di accertata
disponibilita' di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto
limite e' verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilita'
residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle
domande pervenute e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito
internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I
contributi erogati a chiusura della rendicontazione non potranno in
alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza volta
ad ottenere la prenotazione del beneficio ex art. 4 del presente
decreto. Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse
esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili
ulteriori risorse.
2. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette
aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto del direttore
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per
effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a
favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.
3. Conformemente al principio della necessaria presenza
dell'effetto d'incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento
generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, gli investimenti di cui al presente decreto sono
finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all'entrata
in vigore del presente decreto ed ultimati entro il termine indicato
dal decreto direttoriale di cui all'art. 7, comma 2.

Art. 4
Prenotazione

1. Ai soli fini della proponibilita' delle istanze volte ad
ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni di
cui all'art. 2, e' sufficiente produrre copia del relativo contratto
di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione
della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale
caso gli importi previsti dall'ordinativo sono detratti
dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito
contatore, puntualmente aggiornato, per ogni area di investimenti e
accantonati. L'ammissibilita' del contributo, accantonato con la
prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in
sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento
dell'investimento secondo le modalita' fissate con il decreto
direttoriale di cui all'art. 7 del presente decreto.
2. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del
perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per
la rendicontazione con decreto del direttore generale per la
sicurezza stradale e l'autotrasporto decade dal beneficio e le
risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente
spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con
lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione
dell'istanza.

Art. 5
Importi dei contributi,
costi ammissibili e intensita' di aiuto

1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, del
presente decreto:
a) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di
fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida
(diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a
pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate
e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, il
contributo e' determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a
motorizzazione ibrida e in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e
fino a 7 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico
superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di
costo con i veicoli ad alimentazione diesel.
b) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di
fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano
CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico
superiore a 7 tonnellate, il contributo e' determinato in euro 9.000
per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a
metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7
tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo a
trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a
motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16
tonnellate;
c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la
riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5
tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, il
contributo e' determinato in misura pari al 40 per cento dei costi
ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un
tetto massimo pari ad euro 2.000.
2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo
ad alimentazione alternativa ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a)
e b), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di
veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E, viene
riconosciuto una maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000 per
ogni veicolo rottamato. Tale veicolo, a pena d'ammissibilita' deve
essere stato detenuto in proprieta' o ad altro titolo da almeno un
anno precedente l'entrata in vigore del presente decreto.
3. In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di
massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con
contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di
veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di
massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi
alla normativa anti inquinamento Euro VI step E, il contributo e'
determinato, avuto riguardo al sovra costo necessario per la
acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI
step E in sostituzione del veicolo radiato, in euro 7.000 per ogni
veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore
a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 15.000 per ogni
veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore
a 16 tonnellate.
4. In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri
Euro 6 E ed Euro VI step E il contributo e' determinato in euro 3.000
per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino
a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima
tipologia.
5. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:
a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, rispondenti,
rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato
ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normativa IMO per
il trasporto combinato marittimo, ovvero rimorchi e semirimorchi
conformi contemporaneamente alle normative UIC 595-5 e IMO. I
rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno un dispositivo
innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto ai fini
dell'ammissione al beneficio;
b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da
effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e
internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi
temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate
da motore conforme alla fase V (Stage V) del regolamento UE n.
2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore
del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con
alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le
unita' precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas
refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da
effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e
internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi
temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, ove non
rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente,
con unita' frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla
fase V (Stage V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unita'
criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante
oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al
motore del veicolo trainante.Tali unita' dovranno essere funzionanti
esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.
6. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette
acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione
di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende
ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le
grandi imprese.
7. Nei casi di cui al comma 5, lettere a), b) e c) del presente
articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato:
1) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese: nel
limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie
imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con
un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo
specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime
ATP, ovvero per ogni unita' refrigerante/calorifera a superiore
standard ambientale, secondo quando indicato all'art. 5, comma 5,
lettera c), installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono
ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di
investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno
stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno
stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare
radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento
esistente;
2) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano
tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto conto
che e' possibile incentivare il 40 per cento della differenza di
costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo
innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei
veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a
criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale,
ovvero dei maggiori costi delle unita' refrigeranti/calorifere a
superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5,
lettera c), installate su tali veicoli.
8. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette
acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione
di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende
ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le
grandi imprese.
9. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e
medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta,
nei seguenti casi:
a) per le acquisizioni di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente
articolo. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della
presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il
numero delle unita' di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del
fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;
b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate
da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art.
3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
c) Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si
applicano entrambe sull'importo netto del contributo.

Art. 6
Soggetto gestore e commissione di validazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto per le attivita'
istruttorie si avvale della societa' Rete Autostrade Mediterranee per
la logistica, le infrastrutture ed i trasporti - societa' per azioni,
in qualita' di soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso
attribuite, provvede alla realizzazione ed alla manutenzione
dell'applicazione informatica, della gestione del flusso documentale
via posta elettronica certificata, nonche' all'attivita' istruttoria,
all'aggiornamento dei «contatori» per determinare, in fase di
prenotazione, le risorse disponibili per ciascuna delle aree di
investimento di cui all'art. 2, comma 1, tramite la predisposizione
dell'elenco delle domande ammissibili, ordinate sulla base della data
di presentazione, e alla verifica della rendicontazione, ferma
rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale
per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. La Commissione di cui al
comma 4, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente
decreto, conclude il procedimento con proposta di accoglimento della
domanda ai fini dell'adozione del relativo provvedimento di
accoglimento da parte dell'amministrazione, ovvero con proposta di
rigetto ove non sussistano i requisiti di cui al presente decreto.
3. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1,
del presente decreto da destinare alla societa' Rete Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti -
societa' per azioni, quale soggetto gestore dell'attivita'
istruttoria per l'intera attivita' ad essa attribuita, anche
relativamente alle attivita' connesse all'implementazione e gestione
della piattaforma di cui al comma 2 viene determinata con atto
attuativo dell'accordo diservizio prot. 261 del 26 giugno 2020
sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e la societa' Rete Autostrade Mediterranee per la
logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a..
4. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto e' nominata una Commissione, senza oneri per la
finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal
soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente,
individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il
Dipartimento per la mobilita' sostenibile, e da due componenti,
individuati tra il personale di area III, in servizio presso il
medesimo Dipartimento, nonche' da un funzionario con le funzioni di
segreteria. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese.

Art. 7
Modalita' di dimostrazione dei requisiti

1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 1, gli
aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, nella fase di
rendicontazione, ed a pena di inammissibilita', la prova documentale
che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste
dal presente decreto. Le somme erogate non potranno in ogni caso
superare quelle accantonate nella fase di prenotazione.
2. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
modalita' di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici. Con il
medesimo decreto sono definite le modalita' di presentazione delle
domande.

Art. 8
Cumulabilita' degli aiuti

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5, del regolamento generale
di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,
in caso di identita' di costi ammissibili e dei beni oggetto degli
incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento
non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione
di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi
del regolamento (UE) 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 («de
minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo
porta aun'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi
del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, l'amministrazione si avvale del Registro nazionale sugli aiuti
di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle imprese e del made in
Italy.

 
Art. 9
Verifiche e controlli

1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di procedere con tutti gli
accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei
contributi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento
del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 6, comma
2, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione al bilancio dello
Stato del contributo concesso, anche quando in esito alle verifiche
effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione alle
dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2023

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, n. 1

Allegato 1

=====================================================================
|  DISPOSITIVI INNOVATIVI (art. 5, comma 5, lettera a)) |
+===================================================================+
| 1. Spoiler laterali (ammesse dal regolamento UE n. 1230/2012, |
|masse e dimensioni). |
+-------------------------------------------------------------------+
| 2. Appendici aerodinamiche posteriori. |
+-------------------------------------------------------------------+
| 3. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (Electronic |
|braking system) per la distribuzione del carico sugli assali in |
|caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti. |
+-------------------------------------------------------------------+
| 4. Tyre pressure monitoring system (TPMS), oppure Tyre pressure |
|and temperature monitoring system (TPTMS), oppure Tyre pressure and|
|automatic inflating monitoring system. |
+-------------------------------------------------------------------+
| 5. Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo di aria |
|dell'impianto pneumatico abbinato al Sistema di ausilio in sterzata|
|determinando un minor lavoro del compressore del veicolo trainante |
|con riduzione dei consumi di carburante. |
+-------------------------------------------------------------------+
| 6. Telematica indipendente collegata all'EBS (Electronic braking |
|system) in grado di valutare l'efficienza di utilizzo di rimorchi e|
|semirimorchi (tkm) e/o geolocalizzarli per ottimizzare le |
|percorrenze e ridurre il consumo di carburante. |
+-------------------------------------------------------------------+
| 7. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (Electronic |
|braking system) per ausilio in sterzata. |
+-------------------------------------------------------------------+
| 8. Sistema elettronico di controllo dell'usura delle pastiglie |
|freno. |
+-------------------------------------------------------------------+
| 9. Sistema elettronico di controllo dell'altezza del tetto |
|veicolo, oppure Sistema elettronico automatico gestito da |
|centraline EBS (Electronic braking system) che ad una data |
|velocita' abbassa l'assetto di marcia del rimorchio e migliora il |
|coefficiente di penetrazione aerodinamica del veicolo o del |
|complesso veicolare. |
+-------------------------------------------------------------------+
| 10. Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS (Electronic |
|braking system) per il monitoraggio dell'inclinazione laterale del |
|rimorchio o semirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico e |
|del relativo superamento dei valori limite di sicurezza. |
+-------------------------------------------------------------------+


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 gennaio 2024 
Disposizioni per la disciplina delle modalita' operative del  decreto
1°  dicembre  2023,  con  specifico  riferimento  alle  modalita'  di
presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione,
di rendicontazione nonche' alla fase dell'istruttoria  procedimentale
per l'erogazione delle risorse destinate agli investimenti effettuati
dalle imprese che esercitano attivita' di autotrasporto di merci  per
conto di terzi. (24A00721) 
(GU n.33 del 9-2-2024)
                        IL DIRETTORE GENERALE 
             per la sicurezza stradale e l'autotrasporto 
 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita'  2015)»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014  -
Suppl. ordinario n. 99 e, in particolare, l'articolo 1, comma 150 che
ha autorizzato, a decorrere  dall'anno  2015,  una  spesa  annua  per
interventi in favore del settore  dell'autotrasporto,  demandando  la
ripartizione delle relative risorse a successivi decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Vista, la legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2023-2025»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del  29
dicembre 2022 - Suppl. ordinario n. 43; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2023 e  per  il  triennio  2023-2025»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  304  del  30
dicembre 2022 - Suppl. ordinario n. 44; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, del 15 marzo 2022, n.  56,  con  il  quale,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  ed
in base a quanto previsto dalla  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,  le  predette
risorse finanziarie, pari a 240.000.000 di euro, sono state ripartite
tra le diverse ipotesi di intervento; 
  Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, piano di gestione  n.
2, risultano accantonate risorse finanziarie pari  a  complessivi  25
milioni di euro (annualita' 2023)  destinate  al  rinnovo  del  parco
veicolare  delle  imprese  di  autotrasporto  iscritte  al   Registro
elettronico   nazionale   (R.E.N.)   e   all'Albo   nazionale   degli
autotrasportatori; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1° dicembre 2023, n. 317 registrato dalla Corte dei conti in  data  3
gennaio 2024 al n.  1,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2024, recante  modalita'  di
ripartizione ed erogazione  delle  risorse  finanziarie  destinate  a
favore degli investimenti da sostenersi da  parte  delle  imprese  di
autotrasporto; 
  Visto in  particolare  l'art.  7,  comma  2  del  suddetto  decreto
ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317, che rinvia  ad  un  successivo
decreto direttoriale la disciplina delle modalita'  di  dimostrazione
dei requisiti tecnici di ammissibilita' agli incentivi,  le  relative
modalita' di presentazione delle domande  di  ammissione  nonche'  le
modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria; 
  Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
sono inquadrabili  nella  cornice  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione europea del 17 giugno  2014  e  successive
modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune, in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato,  nella  misura  in  cui  detti  contributi   si   traducono
nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli commerciali di ultima
generazione e ad alta sostenibilita' dal punto di vista ambientale; 
  Visti, in particolare,  l'articolo  2,  paragrafo  1,  punto  29  e
l'articolo 17 del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 e  successive
modificazioni, che consentono aiuti agli investimenti a favore  delle
piccole e medie  imprese,  nonche'  gli  articoli  36  e  36-ter  che
consentono aiuti agli investimenti per  innalzare  il  livello  della
tutela  ambientale  o  l'adeguamento  anticipato   a   future   norme
dell'Unione europea; 
  Preso atto che, ai fini della definizione dei costi ammissibili per
la definizione dei relativi contributi, ai  sensi  del  summenzionato
regolamento generale di  esenzione  (UE)  n.  651/2014  e  successive
modificazioni,  occorre  far  riferimento,  in   via   generale,   al
sovra-costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un
punto di vista scientifico ed  ambientale  rispetto  alla  tecnologia
meno evoluta e all'intensita' di aiuto specificamente prevista per le
varie tipologie di investimenti  come  definita  dal  regolamento  in
parola; 
  Visto, inoltre, l'articolo 8 del summenzionato regolamento (UE)  n.
651/2014 e  successive  modificazioni  in  materia  di  cumulo  degli
incentivi costituenti aiuti di Stato; 
  Visto, altresi', l'Allegato 1 al summenzionato regolamento che,  al
fine di circoscrivere la definizione  di  piccola  e  media  impresa,
stabilisce il numero dei  dipendenti  e  le  soglie  finanziarie  che
definiscono le categorie; 
  Visto l'articolo 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n.  595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno  2009,  relativo
all'omologazione dei veicoli a motore  e  dei  motori  riguardo  alle
emissioni  dei  veicoli   pesanti   (euro   VI),   all'accesso   alle
informazioni  relative  alla  riparazione  e  alla  manutenzione  del
veicolo che prevede la possibilita' della  concessione  di  incentivi
finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al  regolamento
stesso; 
  Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei  veicoli
a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali
leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento  di  informazioni  sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo; 
  Visto il regolamento 582/2011 recante  attuazione  e  modifica  del
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
per quanto riguarda le emissioni dei  veicoli  pesanti  (Euro  VI)  e
recante modifica degli allegati I e III  della  direttiva  2007/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento UNECE 83 in materia di  disposizioni  uniformi
relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle  emissioni
inquinanti sulla base del carburante utilizzato; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1°  dicembre  2015,  n.  219  recante  sistema  di   riqualificazione
elettrica  destinato  ad  equipaggiare  autovetture  M  e  N1   (c.d.
«retrofit»); 
  Vista la legge 29 luglio 2015, n.  115  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea» (Legge europea 2014) in  materia  di  istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.); 
  Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed  integrazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi»   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201,
che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui  sono  attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Considerato  che  il  soggetto  gestore   della   presente   misura
d'incentivazione  e'  la  societa'  RAM  logistica,   infrastrutture,
trasporti S.p.a. (d'ora  innanzi  RAM  o  il  soggetto  gestore)  cui
compete, fra l'altro, la gestione della fase di  presentazione  delle
domande e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende
necessario fornire le  disposizioni  attuative  di  cui  al  presente
decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto dispone in ordine alle  modalita'  operative
del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  1°
dicembre 2023, n. 317 con specifico  riferimento  alle  modalita'  di
presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione,
di rendicontazione nonche' alla fase dell'istruttoria procedimentale. 
                               Art. 2 
 
                     Modalita' di funzionamento 
 
  1. La fase introduttiva del procedimento relativo alle  domande  di
ammissione  ai  benefici  e'  articolata  in  due  fasi  distinte   e
successive: 
    a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad  opera
del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle  singole
imprese richiedenti l'incentivo sulla  sola  base  del  contratto  di
acquisizione del  bene  oggetto  dell'investimento  da  allegarsi  al
momento della proposizione della  domanda  secondo  i  termini  e  le
modalita' di cui all'articolo 3 del presente decreto; 
    b) la successiva fase di rendicontazione  dell'investimento,  nel
corso della quale i soggetti interessati  hanno  l'onere  di  fornire
analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni  oggetto
di investimento secondo quanto previsto dall'articolo 4 del  presente
decreto. 
  2. E' previsto un solo periodo di incentivazione.  Nello  specifico
la finestra temporale e' la seguente: 
    dal 4 marzo 2024 al 22 marzo 2024; 
  all'interno di detto  periodo,  fermo  restando  l'importo  massimo
ammissibile  per  gli  investimenti  per  singola  impresa   previsto
dall'articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 1°  dicembre  2023,
n. 317, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le  domande  di
accesso all'incentivo. 
  3. All'interno di detto periodo di incentivazione ogni  impresa  ha
diritto di  presentare  una  sola  domanda  anche  per  piu'  di  una
tipologia di investimenti per i quali viene richiesto  l'incentivo  e
ricadenti nelle aree omogenee di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
a), b) e c) del decreto ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317. 
  4. Le risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro 25 milioni
di euro di cui all'art.  1,  comma  1  del  decreto  ministeriale  1°
dicembre  2023,  n.  317,  al  netto  delle  spettanze  previste  per
l'attivita'  del  soggetto  gestore,  sono  equamente  ripartite  nel
periodo di incentivazione secondo le percentuali di stanziamento  per
tipologia di investimento previste all'articolo  2  del  gia'  citato
decreto ministeriale. 
  5. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella  della
rendicontazione di cui  all'articolo  10  del  presente  decreto,  il
soggetto gestore dovesse rilevare mancanze ovvero  irregolarita'  non
sanabili, ne  fornisce  comunicazione  all'amministrazione  che,  con
provvedimento  motivato,  dispone  la  non  ammissione   dell'impresa
istante agli incentivi.  In  questo  caso  l'importo  precedentemente
accantonato nel corso della fase di prenotazione  torna  nella  piena
disponibilita' delle risorse. 
  6.  Il  soggetto  gestore  procede  alla  implementazione  di   tre
«contatori», uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti  di
cui all'articolo 2,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c)  del  decreto
ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317. L'entita'  delle  risorse  via
via presenti e utilizzabili  per  ognuna  delle  singole  aree  viene
aggiornata   periodicamente   utilizzando   l'apposita    piattaforma
informatica realizzata dal soggetto gestore. 
  7. Con la piattaforma informatica di cui al precedente comma  6  si
provvede: 
    1. all'accantonamento, ove la domanda appaia  ammissibile,  degli
importi massimi concedibili a  favore  dei  soggetti  richiedenti  in
funzione delle domande  presentate  con  corrispondente  decurtazione
dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento; 
    2. alla riacquisizione degli importi accantonati  e  rispetto  ai
quali siano  venuti  meno  i  presupposti  della  «prenotazione»  con
possibilita' di procedere con lo «scorrimento» della  graduatoria  in
base alla data di proposizione dell'istanza. 
  8. Ove il sistema informatico rilevi  l'esaurimento  delle  risorse
finanziarie, le domande saranno ugualmente  proponibili  e  accettate
con riserva nell'eventualita' di  una  successiva  disponibilita'  di
risorse. In quest'ultimo caso, le domande  precedentemente  accettate
con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di  presentazione
fino ad esaurimento delle risorse. 
  9. Resta fermo  che  l'importo  risultante  dall'accantonamento  ai
sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo e' considerato ai
fini della stima complessiva degli incentivi  massimi  erogabili  per
tipologia  di  investimento,   nonche'   della   determinazione   del
contributo massimo erogabile all'impresa all'esito  dell'istruttoria.
Ai fini del riconoscimento  dell'incentivo  effettivamente  spettante
per  ciascuna  impresa  si  procedera'  alla   verifica   dei   costi
rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti
previsti per gli investimenti. L'incentivo  riconosciuto  all'impresa
non potra' superare in alcun caso il totale delle  somme  accantonate
sulla base della domanda presentata. I contributi erogati a  chiusura
della rendicontazione non potranno in alcun caso  superare  le  somme
stanziate sulla base dell'istanza volta ad ottenere  la  prenotazione
del beneficio ex art. 4 del piu' volte citato decreto ministeriale n.
317/2023. 
  10. La tabella allegata al presente decreto contiene  l'indicazione
del contributo spettante per ciascun tipo  di  investimento  ammesso,
determinato in conformita' a quanto stabilito all'art. 5 del  decreto
ministeriale n. 317/2023. La determinazione della  somma  accantonata
per ciascuna impresa, pari al  contributo  massimo  spettante,  sara'
calcolata  dalla  piattaforma   sulla   base   di   quanto   indicato
dall'impresa nel modello di domanda di ammissione  all'incentivo  che
ai sensi dell'art. 3,  comma  1  costituisce  il  tetto  massimo  del
contributo ammissibile. 
                               Art. 3 
 
                 Termini, modalita' di compilazione 
                  e di presentazione delle domande 
 
  1. Possono inoltrare domanda le imprese di  autotrasporto  di  cose
per conto di  terzi,  nonche'  le  strutture  societarie,  risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del  Libro  V,
Titolo VI, Capo I, o del Libro V, Titolo X, Capo  II,  sezioni  II  e
II-bis  del  codice  civile,  ed  iscritte  al  Registro  elettronico
nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  del  21  ottobre  2009  e  all'albo  degli
autotrasportatori di cose  per  conto  di  terzi,  la  cui  attivita'
prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero  codice  Ateco
49.41. 
  2. Sara' possibile  presentare  istanza,  che  avra'  validita'  di
prenotazione,  all'interno  del  periodo  incentivante   cosi'   come
indicato al precedente art. 2,  comma  2,  secondo  le  modalita'  di
seguito descritte. Le liste delle domande pervenute ed i  «contatori»
delle   somme   disponibili,   aggiornati   periodicamente,   saranno
raggiungibili   dalla   pagina   web   del   soggetto   gestore   RAM
http://www.ramspa.it    nella    Sezione    dedicata    all'incentivo
«Investimenti IX edizione». 
  3.  Le  istanze  dovranno,  a  pena  di  inammissibilita',   essere
presentate a partire dalle ore 10,00 del 4 marzo 2024 e  fino  e  non
oltre le ore 16,00 del 22 marzo  2024  esclusivamente  tramite  posta
elettronica certificata  dell'impresa  richiedente  e  indirizzata  a
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 
  4.  Qualora  ad  esito  dell'istruttoria   sulla   rendicontazione,
l'impresa non risulti aver perfezionato  in  tutto  o  in  parte  gli
investimenti dichiarati, l'amministrazione potra'  tenerne  conto  ai
fini di successive edizioni  di  incentivazione.  L'impresa  che  non
intenda effettuare l'investimento prenotato potra' annullare, entro i
termini di chiusura della rendicontazione, l'istanza  presentata,  al
fine di non incorrere nella predetta sanzione. 
  5. L'istanza dovra' essere inoltrata, a pena  di  inammissibilita',
unitamente alla seguente documentazione: 
    a) modello di istanza debitamente compilato, attraverso  apposito
modello informatico, in tutte  le  sue  parti  e  firmato  con  firma
digitale dal legale rappresentante  o  procuratore  dell'impresa.  Il
modello informatico di tipo «pdf editabile» dovra' essere compilato e
salvato senza ulteriore scansione e potra' essere  reperito  al  sito
web  del  soggetto  http://www.ramspa.it   nella   Sezione   dedicata
all'incentivo «Investimenti X edizione». Al  suddetto  indirizzo  web
sara' altresi' possibile ottenere  tutte  le  informazioni  tecniche,
utili per la compilazione del suddetto modello; 
    b) copia del documento di riconoscimento in  corso  di  validita'
del legale rappresentante o procuratore dell'impresa; 
    c)  copia  del  contratto  di  acquisizione  dei   beni   oggetto
d'incentivazione,  comprovante  quanto  dichiarato  nel  modello   di
istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore decreto
ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317  (ovvero  a  far  data  dal  19
gennaio 2024) e debitamente sottoscritto dalle  parti.  Il  contratto
dovra'  inoltre  essere  firmato  con  firma  digitale   dal   legale
rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere,  nel  caso
di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione  del  costo  di
acquisizione dei dispositivi innovativi di  cui  all'allegato  1  del
decreto ministeriale n. 317/2023. 
  Ai soli fini della formazione dell'ordine di  prenotazione  faranno
fede la data e l'ora di invio dell'istanza  inoltrata  tramite  posta
elettronica certificata  (PEC).  In  nessun  caso  saranno  prese  in
considerazione  le  domande  inviate  al  di  fuori  dei  termini  di
presentazione di cui all'art. 3, comma 3 del presente decreto. 
  6. Il soggetto gestore RAM,  pubblichera'  l'elenco  delle  domande
pervenute indipendentemente dalla regolarita' formale  e  sostanziale
delle stesse che sara' verificata  successivamente.  L'elenco  verra'
pubblicato entro la data del 29 marzo 2024. 
  7. Il link per l'accesso all'elenco delle  domande  pervenute,  che
costituira' l'ordine di priorita' acquisito,  verra'  pubblicato  sul
sito web del  Ministero  delle  infrastrutture  dei  trasporti  nella
sezione «Temi - Trasporti - Autotrasporto merci  -  Documentazione  -
Autotrasporto merci - Contributi  ed  incentivi  per  l'anno  2023  -
Investimenti» e sul sito del soggetto gestore.  Tale  elenco,  avente
valore   quale   ordine   di   prenotazione   e   di   determinazione
dell'ammontare massimo del  contributo  erogabile,  resta  valido  in
attesa della verifica dei  requisiti  dell'impresa  istante  e  della
documentazione allegata, che avverra' nelle fasi di istruttoria della
rendicontazione e sino al suo aggiornamento a  seguito  di  eventuali
scorrimenti. 
  8. All'interno del periodo di incentivazione l'impresa  ha  diritto
di presentare una sola domanda di accesso agli incentivi,  contenente
tutti gli investimenti, anche per piu' di una tipologia. E' possibile
annullare  l'istanza  precedentemente  inoltrata  ed,  eventualmente,
contestualmente, presentare, secondo le modalita'  di  cui  ai  commi
precedenti, una nuova domanda, riportando come oggetto della  PEC  la
dicitura «annullamento domanda» oppure «annullamento domanda e  nuova
presentazione», con l'effetto di uno scorrimento nella graduatoria ad
una  nuova  posizione  in  coda.  In  nessun  caso  verra'  presa  in
considerazione  la   seconda   domanda   senza   che   sia   avvenuto
l'annullamento della prima. 
                               Art. 4 
 
             Prova del perfezionamento dell'investimento 
 
  1. Nella  fase  di  rendicontazione  tutti  i  soggetti  che  hanno
presentato  domanda  hanno  l'onere   di   fornire   la   prova   del
perfezionamento dell'investimento e la prova che il medesimo e' stato
avviato  in  data   successiva   alla   pubblicazione   del   decreto
ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317 nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana secondo le modalita'  di  seguito  descritte.  La
prova che l'investimento e' stato avviato  in  data  successiva  alla
pubblicazione del decreto ministeriale  n.  317/2023  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana costituisce  un  presupposto  per
l'ammissione all'erogazione del contributo. La guida all'utilizzo del
sistema  informatico  di  gestione  sara'  disponibile  alla   pagina
http://www.ramspa.it    nella    Sezione    dedicata    all'incentivo
«Investimenti X edizione», entro la data dell'11 marzo 2024. 
  2. Le imprese che hanno presentato istanza trasmettono a  decorrere
dalle ore 10,00 dell'8 aprile 2024 ed  entro  le  ore  16,00  del  31
ottobre 2024, utilizzando la piattaforma informatica implementata  da
RAM S.p.a., la documentazione tecnica di cui agli articoli da 4  a  9
del presente decreto, nonche'  la  prova  documentale  dell'integrale
pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa  fattura
debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del  bene.  Per  le
acquisizioni  relative  a  rimorchi  e  semirimorchi,  dovra'  essere
altresi' fornita prova del prezzo pagato per i dispositivi innovativi
di cui all'allegato  1  del  decreto  ministeriale  n.  317/2023.  La
piattaforma   informatica   sara'   resa   nota    sul    sito    web
dell'amministrazione, nella pagina: 
    http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/document
azione 
  e sul  sito  della  RAM  all'indirizzo  http://www.ramspa.it  nella
Sezione dedicata all'incentivo «Investimenti X edizione». 
  Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse
all'interessato    all'indirizzo    PEC    dell'impresa,     mittente
dell'istanza. 
  3. Solo successivamente a detto adempimento la  domanda  effettuata
con prenotazione potra' considerarsi perfezionata facendo  salvi  gli
effetti della posizione acquisita. Decorsi i termini di cui ai  commi
2 e 3 del presente articolo, le domande che non verranno rendicontate
decadranno  automaticamente  liberando  risorse  e  determinando   lo
scorrimento dell'elenco degli istanti. 
  4. In ogni caso si rende  noto  che,  qualora  l'impresa  che,  pur
avendo presentato domanda  di  accesso  all'incentivo  e  non  avendo
annullato la  stessa,  non  provveda  alla  chiusura  della  fase  di
rendicontazione, attraverso la piattaforma informatica e  secondo  le
modalita' di cui ai precedenti commi 2 e 3, con la trasmissione della
documentazione  necessaria  ai   fini   della   prova   dell'avvenuto
perfezionamento  dell'investimento  prenotato  in  fase  di  istanza,
l'amministrazione potra'  tenerne  conto  nell'ambito  di  successive
edizioni di incentivazione 
  5. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni  siano  redatti
in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere  tradotti
in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  in  materia
di documentazione amministrativa. 
  6. In caso di stipulazione di un contratto di  leasing,  in  virtu'
della sua peculiare natura, l'investimento si intendera' perfezionato
con la sottoscrizione di un  contratto  di  acquisto,  preventivo  di
spesa, conferma d'ordine o altro atto vincolante tra l'impresa  e  il
venditore avente data successiva  l'entrata  in  vigore  del  decreto
ministeriale n. 317/2023. L'aspirante  all'incentivo  ha  l'onere  di
comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data  ultima  per
l'invio della documentazione. La prova  del  pagamento  dei  suddetti
canoni puo' essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata
all'utilizzatore dalla societa' di leasing, debitamente  quietanzata,
ovvero con copia  della  ricevuta  dei  bonifici  bancari  effettuati
dall'utilizzatore a favore della suddetta societa'. Dovra',  inoltre,
essere dimostrata la piena  disponibilita'  del  bene  attraverso  la
produzione di copia del verbale di presa in  consegna  o  tramite  la
documentazione del documento di trasporto (DDT) del bene medesimo. La
predetta documentazione dovra' essere trasmessa, secondo le modalita'
di cui  ai  precedenti  commi,  entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della rendicontazione. 
  7.  In  caso   di   acquisizione   di   veicoli,   la   concessione
dell'incentivo e' subordinata, altresi', alla  dimostrazione  che  la
data di prima immatricolazione dei veicoli  comprovabile  tramite  la
ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall'UMC sia avvenuta in Italia fra
la data di entrata in vigore del  decreto  ministeriale  n.  317/2023
(ovvero a far data dal 19 gennaio 2024), ed il termine ultimo per  la
presentazione della rendicontazione. In nessun caso saranno prese  in
considerazione le  acquisizioni  di  veicoli  effettuate  all'estero,
ovvero   immatricolati   all'estero,   anche    se    successivamente
reimmatricolati in Italia a chilometri «zero». 
                               Art. 5 
 
Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano  CNG  e  gas
  naturale liquefatto LNG, ibrida nonche' a trazione elettrica - art.
  2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 1°  dicembre  2023,
  n. 317 
 
  1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici  dei
veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto  di  merci  di  massa
complessiva a pieno carico  pari  o  superiore  a  3,5  tonnellate  a
trazione alternativa a  metano  CNG,  gas  naturale  liquefatto  LNG,
ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full  Electric),  nonche'  per
l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la  riconversione  di
autoveicoli per  il  trasporto  merci  a  motorizzazione  termica  in
veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36  del  regolamento
(CE) n. 651/2014 e successive modificazioni della Commissione europea
del 17 giugno 2014, gli  aspiranti  all'incentivo  hanno  l'onere  di
produrre: 
    a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di  copia
della  ricevuta   attestante   la   presentazione   dell'istanza   di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta, per la  prima  volta  in  Italia,  in  data  successiva
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 1° dicembre  2023,  n.
317; 
    b) attestazione  tecnica  del  costruttore  rilasciata  su  carta
intestata, attestante la sussistenza delle  caratteristiche  tecniche
previste  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti 1° dicembre 2023, n. 317; 
    c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la
riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a  motorizzazione
termica in veicoli a trazione elettrica articolo 2, comma 1,  lettera
a)  del  decreto  ministeriale  1°  dicembre  2023,  n.  317,   prova
documentale  dell'acquisizione  del   sistema   di   riqualificazione
elettrica nonche' della relativa omologazione giusta quanto  previsto
dal decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  1°
dicembre 2015, n. 219; 
    d) qualora contestualmente  all'acquisizione  di  un  veicolo  ad
alimentazione  alternativa   si   richieda   la   maggiorazione   per
rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI step E o  Euro
6 E di cui all'articolo  5,  comma  2  del  decreto  ministeriale  1°
dicembre 2023, n. 317, dovra' essere allegata copia del documento  di
immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell'avvenuta
rottamazione  con  l'indicazione  del   numero   di   targa   e   con
dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta  rottamazione
ovvero di presa in carico  dei  suddetti  veicoli  con  l'impegno  di
procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta
nel periodo compreso tra la data di entrata  in  vigore  del  decreto
ministeriale n. 317/2023 ed il termine ultimo  per  la  presentazione
della rendicontazione; 
    e) attestazione che il veicolo e' munito, per la propulsione,  di
almeno due diversi convertitori di energia e di due  diversi  sistemi
di immagazzinamento dell'energia a bordo del veicolo relativamente ai
veicoli ibridi (con alimentazione diesel ed elettrica). 
                               Art. 6 
 
Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di  massa  complessiva
  pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione  di
  veicoli nuovi di fabbrica- art. 2, comma 1, lettera b) del  decreto
  ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317 
 
  1. Quanto alla radiazione per rottamazione di  veicoli  pesanti  di
massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con  contestuale
acquisizione di veicoli nuovi di  fabbrica  conformi  alla  normativa
euro VI step E di massa complessiva  a  partire  da  3,5  tonnellate,
comprese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3,  del
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 18 giugno 2009, nonche' Euro 6 E  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 12, commi 2 e 3,  del  regolamento  (CE)  n.  715/2007  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale
rottamazione di veicoli della medesima tipologia, per ciascun periodo
di incentivazione,  gli  aspiranti  all'incentivo  hanno  l'onere  di
produrre la documentazione attestante  la  sussistenza  dei  seguenti
requisiti tecnici e condizioni: 
    a) copia del documento di immatricolazione dei veicoli  rottamati
oltre alla prova dell'avvenuta  rottamazione  con  l'indicazione  del
numero di targa  e  con  dichiarazione  dell'impresa  di  demolizione
dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa  in  carico  dei  suddetti
veicoli  con  l'impegno  di  procedere  alla  loro  demolizione.   La
rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di
entrata in vigore del decreto ministeriale 1° dicembre 2023,  n.  317
ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione; 
    b) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di  copia
della  ricevuta   attestante   la   presentazione   dell'istanza   di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta, per la  prima  volta  in  Italia,  in  data  successiva
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 1° dicembre  2023,  n.
317. 
                               Art. 7 
 
Acquisizione anche mediante  locazione  finanziaria,  di  rimorchi  e
  semirimorchi, adibiti al trasporto combinato -  art.  2,  comma  1,
  lettera c) del decreto ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317 
 
  1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi,  nuovi  di  fabbrica  adibiti  al  trasporto
combinato  ferroviario  rispondenti  alla  normativa  UIC   596-5   e
rimorchi,  semirimorchi  dotati  di  ganci  nave   rispondenti   alla
normativa IMO per il trasporto combinato marittimo dotati  di  almeno
uno dei dispositivi innovativi  di  cui  all'allegato  1  al  decreto
ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317  volti  a  conseguire  maggiori
standard di sicurezza e di efficienza energetica, gli aspiranti  agli
incentivi hanno l'onere di produrre la prova documentale  di  seguito
specificata: 
    a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di  copia
della  ricevuta   attestante   la   presentazione   dell'istanza   di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta, per la  prima  volta  in  Italia,  in  data  successiva
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 1° dicembre  2023,  n.
317; 
    b) attestazione rilasciata esclusivamente dal  costruttore  circa
la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed  in
particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC
596-5 quanto ai veicoli idonei al  trasporto  combinato  ferroviario,
ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla  normativa  IMO  per  il
trasporto combinato marittimo; 
    c) documentazione comprovante l'installazione di almeno  uno  dei
dispositivi di cui all'allegato  1  al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti del 1°  dicembre  2023,  n.  317,  con
l'indicazione dei relativi costi sostenuti; 
    d) qualora contestualmente all'acquisizione di nuovi  veicoli  si
richieda  la  maggiorazione  per  rottamazione  di  un  rimorchio   o
semirimorchio,  dovra'  essere  allegata  copia  del   documento   di
immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell'avvenuta
rottamazione  con  l'indicazione  del   numero   di   targa   e   con
dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta  rottamazione
ovvero di presa in carico  dei  suddetti  veicoli  con  l'impegno  di
procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta
nel periodo compreso tra la data di entrata  in  vigore  del  decreto
ministeriale  ed  il  termine  ultimo  per  la  presentazione   della
rendicontazione; 
  2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre
alla documentazione di cui ai punti precedenti ha l'onere di  fornire
anche la seguente documentazione: 
    a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal
legale  rappresentante  dell'impresa  o  da   un   suo   procuratore,
attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito  di
un programma destinato a creare un nuovo stabilimento,  ampliare  uno
stabilimento  esistente,   diversificare   la   produzione   di   uno
stabilimento  mediante  prodotti  nuovi  aggiuntivi   o   trasformare
radicalmente il processo produttivo complessivo di  uno  stabilimento
esistente; 
    b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per  gli  effetti
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
sottoscritta dal legale  rappresentante  dell'impresa  o  da  un  suo
procuratore attestante il numero delle unita' di lavoro addette (ULA)
ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale. 
                               Art. 8 
 
Acquisizione  di  rimorchi,  semirimorchi   o   equipaggiamenti   per
  autoveicoli  specifici  superiori  a  7  tonnellate  allestiti  per
  trasporti  in  regime  ATP,  rispondenti  a  criteri  avanzati   di
  risparmio energetico e rispetto  ambientale  -  art.  2,  comma  1,
  lettera c) del decreto ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317 
 
  1. Circa l'acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti
per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate  allestiti  per
trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di  risparmio
energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto  previsto  dagli
articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014  della  Commissione
europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, gli  aspiranti
agli incentivi, hanno l'onere di produrre: 
    a)  in  caso  di  acquisizione   di   rimorchi   o   semirimorchi
certificazione del costruttore circa  la  sussistenza  dei  requisiti
tecnici previsti dall'articolo 5, comma 5,  lettera  b)  del  decreto
ministeriale   1°   dicembre   2023,   n.   317   per    le    unita'
frigorifere/calorifere; 
    b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa  (ovvero
di copia della ricevuta attestante la presentazione  dell'istanza  di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in  vigore
del decreto ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317; 
    c)  in  caso  di  sostituzione,  nei  rimorchi,  semirimorchi   o
autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate  allestiti  per  il
trasporto da effettuarsi conformemente  agli  accordi  sui  trasporti
nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP)  mono  o
multi temperatura, delle  unita'  frigorifere/calorifere  installate,
attestazione del costruttore che le  nuove  unita'  frigorifere  sono
alimentate da motore conforme alla fase V (Stage V)  del  regolamento
UE n. 2016/1628 o da unita' criogeniche  autonome  non  collegate  al
motore del veicolo trainante oppure da unita' elettriche  funzionanti
con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. 
  2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre
alla documentazione di cui ai punti precedenti anche: 
    a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  445/2000  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore,  attestante  che
gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito  di  un  programma
destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare  uno  stabilimento
esistente, diversificare la produzione di uno  stabilimento  mediante
prodotti nuovi aggiuntivi  o  trasformare  radicalmente  il  processo
produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; 
    b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per  gli  effetti
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
sottoscritta dal legale  rappresentante  dell'impresa  o  da  un  suo
procuratore attestante il numero delle unita' di lavoro addette (ULA)
ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale. 
                               Art. 9 
 
                         Delle maggiorazioni 
 
  1. Relativamente alle maggiorazioni del 10% del contributo  di  cui
all'articolo 5, comma 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti n. 317/2023, ove ne abbiano fatto espressa  richiesta
nella domanda, gli aspiranti agli incentivi, dovranno  fornire  nella
fase di rendicontazione, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e
per gli effetti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445  sottoscritta  dal   legale   rappresentante
dell'impresa, attestante il numero delle  unita'  di  lavoro  addette
(ULA) ed il volume del  fatturato  conseguito  nell'ultimo  esercizio
fiscale. 
  2. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione pari al  10%  per
le acquisizioni  effettuate  da  imprese  aderenti  ad  una  rete  di
imprese,  gli  interessati  dovranno  trasmettere,  nella   fase   di
rendicontazione, copia del contratto di rete redatto nelle  forme  di
cui all'articolo 3, comma 4-ter del decreto-legge 10  febbraio  2009,
n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33. 
  3. Laddove la qualita' di piccola o media impresa costituisca  gia'
requisito per ricevere l'incentivo, nessuna  ulteriore  maggiorazione
per il possesso del medesimo requisito puo' essere riconosciuto. 
                               Art. 10 
 
               Della rendicontazione e dell'attivita' 
                   istruttoria - soggetto gestore 
 
  1. Gli aspiranti agli incentivi che  hanno  presentato  istanza  di
prenotazione provvedono  a  trasmettere  tutta  la  documentazione  a
comprova  dell'avvenuto   perfezionamento   dell'investimento,   come
esplicitata dagli articoli da 4 a 9 del presente decreto  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 4, commi 2 e 3. 
  2. Il soggetto gestore svolge  le  attivita'  cosi'  come  definite
negli articoli precedenti previa  sottoscrizione  di  atto  attuativo
dell'accordo  di  servizio  MIT-RAM.  Il  soggetto  gestore  provvede
all'implementazione  della  piattaforma  informatica  ed   alla   sua
gestione, alla gestione del flusso documentale via posta  elettronica
certificata di cui all'articolo 3 del  presente  decreto  nonche'  al
ricevimento informatico e alla relativa archiviazione  delle  domande
presentate  nei  termini   ai   fini   della   successiva   attivita'
istruttoria, all'aggiornamento dei «contatori» tramite  la  redazione
dell'elenco delle domande acquisite ordinate sulla base della data di
presentazione,  all'attivita'  istruttoria  e  alla  verifica   della
rendicontazione  ferma  rimanendo  la  funzione  di  indirizzo  e  di
direzione in capo  all'amministrazione.  La  commissione  di  cui  al
successivo comma 3,  qualora  sussistano  i  requisiti  previsti  dal
presente  decreto,  determina  l'accoglimento  delle  istanze,  dando
comunicazione all'impresa del relativo provvedimento di ammissione. 
  3. Con decreto direttoriale e'  nominata  una  commissione  per  la
validazione dell'istruttoria  compiuta  dal  soggetto  gestore  delle
domande presentate, composta da  un  presidente,  individuato  tra  i
dirigenti di II fascia in servizio  presso  il  Dipartimento  per  la
mobilita' sostenibile,  e  da  due  componenti,  individuati  tra  il
personale di area III, in servizio presso il  medesimo  Dipartimento,
nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria. 
  4. Qualora in esito ad una prima  fase  istruttoria,  si  ravvisino
lacune comunque sanabili della  rendicontazione  presentata,  vengono
richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni  agli  interessati,
fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni  entro
i quali l'impresa dovra' fornire gli elementi richiesti attraverso il
caricamento degli stessi sulla piattaforma informatica. Qualora entro
detto termine, l'impresa medesima non  abbia  fornito  un  riscontro,
ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente,  l'istruttoria
verra'  conclusa  sulla  sola  base   della   documentazione   valida
disponibile.  In  ogni  caso  nessuna   richiesta   di   integrazione
istruttoria e' dovuta per la mancanza della documentazione che doveva
essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione. 
  5.  Nel  caso  l'attivita'  istruttoria  rilevi  la  mancanza   dei
requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto  ministeriale  n.
317/2023 ovvero l'insufficienza della documentazione anche a  seguito
della procedura esperita ai  sensi  del  comma  4,  l'amministrazione
esclude  senz'altro  l'impresa  dagli  incentivi  con   provvedimento
motivato  e  provvede  all'immediata  riacquisizione   dei   relativi
importi. 
                               Art. 11 
 
                      Cumulabilita' degli aiuti 
 
  1. Ai sensi dell'articolo  8,  commi  3,  4  e  5  del  regolamento
generale di esenzione (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 e successive modificazioni, in caso di identita' di costi
ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati  ai
sensi del summenzionato regolamento non possono essere  cumulati  con
altri aiuti di Stato. 
  2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione
di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati  ai  sensi
del regolamento (UE) 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 («de
minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale  cumulo
porta a un'intensita' di aiuto  superiore  ai  livelli  stabiliti  ai
sensi del regolamento  generale  di  esenzione  (UE)  n.  651/2014  e
successive modificazioni. 
  3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, l'amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti
di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle imprese e del  made  in
Italy. 
                               Art. 12 
 
                        Verifiche e controlli 
 
  1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' dell'amministrazione  di
procedere  con  tutti  gli  accertamenti   e   le   verifiche   anche
successivamente all'erogazione degli incentivi e di procedere, in via
di autotutela,  con  l'annullamento  del  relativo  provvedimento  di
concessione, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione ove, in
esito alle verifiche  effettuate,  emergano  gravi  irregolarita'  in
relazione alle dichiarazioni sostitutive  rese  ovvero  nel  caso  di
violazione dell'articolo 6,  comma  2  del  decreto  ministeriale  1°
dicembre 2023, n. 317. 
  2.  Al  fine  di  garantire  l'effettivita'  di   quanto   previsto
dall'articolo 2, comma 6 del decreto ministeriale 1°  dicembre  2023,
n. 317, l'amministrazione avvalendosi del C.E.D. del Dipartimento per
i trasporti provvede all'inserimento di appositi ostativi informatici
per impedire il cambio di intestazione dei veicoli in violazione  del
vincolo di inalienabilita'. 
  3. Al fine di verificare quanto previsto dall'articolo 2,  comma  7
del decreto ministeriale 1° dicembre 2023, n.  317  l'amministrazione
si avvale del C.E.D. del Dipartimento per i trasporti. 
  4. Il presente decreto e' pubblicato nel  sito  web  del  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   nella   sezione   dedicata
all'autotrasporto «Documentazione», nel sito web della societa'  Rete
autostrade  mediterranee  nonche'  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 31 gennaio 2024 
 
                                      Il direttore generale: Di Santo 
                                                             Allegato 
    

=====================================================================
|Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG, gas  |
|    naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica |
|    (full electric), nonche' acquisizione di dispositivi idonei ad |
|    operare la riconversione da termica ad elettrica - art. 5,     |
|    commi 1 e 2  D.M. n. 317/2023                                  |
+====================+==============+===============+===============+
|                    |              |  Contributo   |   Eventuale   |
|   Alimentazione    |     Massa    | spettante per | maggiorazione |
|                    |  complessiva |ciascun veicolo|  per veicolo  |
|                    |              |  acquistato   |   rottamato   |
+--------------------+--------------+---------------+---------------+
|                    |da 3,5 t a 7 t|  4.000,00 euro|  1.000,00 euro|
|                    +--------------+---------------+---------------+
|                    |  oltre 7 t e |  9.000,00 euro|  1.000,00 euro|
|CNG                 |  fino a 16 t |               |               |
|                    +--------------+---------------+---------------+
|                    |  oltre 16 t  | 24.000,00 euro|  1.000,00 euro|
+--------------------+--------------+---------------+---------------+
|                    | oltre 7 t e  |  9.000,00 euro|  1.000,00 euro|
|                    | fino a 16 t  |               |               |
|LNG                 +--------------+---------------+---------------+
|                    |   da 16 t    | 24.000,00 euro|  1.000,00 euro|
+--------------------+--------------+---------------+---------------+
|                    |              |  4.000,00 euro|               |
|                    | da 3,5 a 7 t |               |  1.000,00 euro|
|                    +--------------+---------------+---------------+
|Ibrida              |  oltre 7 t e |  9.000,00 euro|  1.000,00 euro|
|(diesel/elettrico)  |  fino a 16 t |               |               |
|                    +--------------+---------------+---------------+
|                    |  oltre 16 t  | 24.000,00 euro|  1.000,00 euro|
+--------------------+--------------+---------------+---------------+
|                    | da 3,5 a 7 t | 14.000,00 euro|  1.000,00 euro|
|Elettrica           +--------------+---------------+---------------+
|                    |   oltre 7 t  | 24.000,00 euro|  1.000,00 euro|
+--------------------+--------------+---------------+---------------+
|Dispositivi per la  |              |               |               |
|riconversione a     | fino a 3,5 t |  2.000,00 euro|               |
|trazione elettrica  |              |               |               |
+--------------------+--------------+---------------+---------------+
    
    

======================================+==============================
| Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa comples-  |
|     siva superiore a 7 tonnellate, con contestuale acquisizione   |
|     di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antiin-  |
|     quinamento Euro VI step E - art. 5, comma 3 D.M. n. 317/2023  |
+=====================================+=============================+
|                                     |  Contributo spettante per   |
|                                     |  ciascun veicolo rottamato  |
|             Tipo veicolo            | e contestuale acquisizione  |
|                                     |  veicolo nuovo di fabbrica  |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Veicoli Euro 6 step E di massa       |                             |
|oltre 7 e fino a 16 t                |                7.000,00 euro|
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Veicoli Euro 6 step E di massa       |                             |
|superiore a 16 t                     |               15.000,00 euro|
+-------------------------------------+-----------------------------+
    
    

======================================+==============================
| Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa comples-  |
|     siva superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione |
|     di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI  |
|     step E ed Euro 6-E - art. 5, comma 4 D.M. n. 317/2023         |
+=====================================+=============================+
|                                     |  Contributo spettante per   |
|                                     |  ciascun veicolo rottamato  |
|             Tipo veicolo            | e contestuale acquisizione  |
|                                     |  veicolo nuovo di fabbrica  |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Veicoli euro VI step E ed            |                             |
|euro 6 E di massa da 3,5 t e fino    |                             |
|a 7 t                                |      3.000,00 euro          |
+-------------------------------------+-----------------------------+
    
    

=====================================================================
| Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e  |
|     semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato - |
|     art. 5, comma 5 D.M. n. 317/2023                              |
+===================================================================+
|Rimorchi o           |        Contributo massimo spettante         |
|semirimorchi UIC e   +----------------------+----------------------|
|IMO ciascuno dotato  |                      |                      |
|di almeno uno dei    |Senza rottamazione:   |Con rottamazione:     |
|dispositivi          |3.000,00 euro         |5.000,00 euro         |
|innovativi di cui    |5.000,00 euro se      |7.000,00 euro se      |
|all'allegato 1       |P.M.I*.               |P.M.I.                |
|del D.M. n. 317/2023 |                      |                      |
+---------------------+----------------------+----------------------+
    
    *In caso di piccola impresa  il  contributo  e'  determinato  nel
limite del 20% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un
massimo di 5.000 euro. 
    In caso di media impresa il contributo e' determinato nel  limite
del 10% dei costi di acquisto  del  mezzo  IVA  esclusa  fino  ad  un
massimo di 5.000 euro. 
    In caso di grande impresa il  contributo  e'  stabilito  in  euro
3.000 a veicolo. 
    

=====================================================================
| Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici|
|     superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP|
|     e sostituzione delle unita' frigorifere/calorifere - art.  5, |
|     comma 5 D.M. n. 317/2023                                      |
+==============================+====================================+
|                              |    Contributo massimo spettante    |
|Rimorchi, semirimorchi ed     +------------------+-----------------|
|   equipaggiamenti, delle     |Senza             |                 |
|   unita' frigorifere/        |rottamazione:     |Con rottamazione:|
|   calorifere installate      |3.000,00 euro     |5.000,00 euro    |
|   per veicoli                |5.000,00 euro se  |7.000,00 euro se |
|   superiori a 7 t            |P.M.I.*           |P.M.I.           |
+------------------------------+------------------+-----------------+
|Sostituzione equipaggiamenti, |    Contributo massimospettante     |
|   delle unita'               |------------------------------------|
|   frigorifere/calorifere     |3.000,00 euro                       |
|   installate per             |5.000,00 euro se                    |
|   rimorchi/semirimorchi      |P.M.I. *                            |
|   superiori a 7 t            |                                    |
+------------------------------+------------------------------------+
    
    *In caso di piccola impresa  il  contributo  e'  determinato  nel
limite del 20% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un
massimo di 5.000 euro. 
    In caso di media impresa il contributo e' determinato nel  limite
del 10% dei costi di acquisto  del  mezzo  IVA  esclusa  fino  ad  un
massimo di 5.000 euro. 
    In caso di grande impresa il  contributo  e'  stabilito  in  euro
3.000 a veicolo.