LINK DEL MINISTERO CON LA NORMATIVA
Link del soggetto gestore: www.ramspa.it
1.1 PRESENTAZIONE DOMANDE: dal 4 marzo 2024 al 22 marzo 2024 (è un clic day)
1.2 Modalità presentazione delle domande (3)
3. Le istanze dovranno, a pena di inammissibilita', essere
presentate a partire dalle ore 10,00 del 4 marzo 2024 e fino e non
oltre le ore 16,00 del 22 marzo 2024 esclusivamente tramite posta
9elettronica certificata dell'impresa richiedente e indirizzata a
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1.3 SOGGETTO GESTORE: RAM
https://www.ramspa.it/
1.4 PUO' ESSERE PRESENTATA UN SOLO DOMANDA ANCHE SE RELATIVA A PIU' INVESTIMENTI (3)
8. All'interno del periodo di incentivazione l'impresa ha diritto
di presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente
tutti gli investimenti, anche per piu' di una tipologia.
2. FONDI STANZIATI: € 25mln così ripartiti
a) 2,5 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica,
adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico
pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano
CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e
elettrica (full electric), nonche' per l'acquisizione di dispositivi
idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto
merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai
sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014;
b) 15 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di
automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o
superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche
mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di
fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonche'
Euro 6 E ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del
regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della
medesima tipologia;
c) 7,5 milioni di euro di euro per l'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica
adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa
UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti
alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e
i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi
di cui all'allegato 1 al presente decreto, volti a conseguire
maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Sono
incentivate, altresi', le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o
equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate
allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati
di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto
previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014;
3. SOGGETTI BENEFICIARI (3)
1. Possono inoltrare domanda le imprese di autotrasporto di cose
per conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del Libro V,
Titolo VI, Capo I, o del Libro V, Titolo X, Capo II, sezioni II e
II-bis del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico
nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all'albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attivita'
prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero codice Ateco
49.41.
4.1 AGEVOLAZIONE MASSIMA PER OGNI IMPRESA: € 550.000,00
4. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, per singola impresa, non puo' superare euro 550.000. Qualora l'importo superi tale limite lo stesso viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.
4.2 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE AGEVOLAZIONI
4.3 INVESTIMENTI AMMESSI E CONTRIBUTI (Art.5)
1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, del
presente decreto:
a) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di
fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida
(diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a
pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate
e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, il
contributo e' determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a
motorizzazione ibrida e in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e
fino a 7 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico
superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di
costo con i veicoli ad alimentazione diesel.
b) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di
fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano
CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico
superiore a 7 tonnellate, il contributo e' determinato in euro 9.000
per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a
metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7
tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo a
trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a
motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16
tonnellate;
c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la
riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5
tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, il
contributo e' determinato in misura pari al 40 per cento dei costi
ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un
tetto massimo pari ad euro 2.000.
2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo
ad alimentazione alternativa ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a)
e b), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di
veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E, viene
riconosciuto una maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000 per
ogni veicolo rottamato. Tale veicolo, a pena d'ammissibilita' deve
essere stato detenuto in proprieta' o ad altro titolo da almeno un
anno precedente l'entrata in vigore del presente decreto.
3. In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di
massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con
contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di
veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di
massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi
alla normativa anti inquinamento Euro VI step E, il contributo e'
determinato, avuto riguardo al sovra costo necessario per la
acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI
step E in sostituzione del veicolo radiato, in euro 7.000 per ogni
veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore
a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 15.000 per ogni
veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore
a 16 tonnellate.
4. In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri
Euro 6 E ed Euro VI step E il contributo e' determinato in euro 3.000
per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino
a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima
tipologia.
5. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:
a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, rispondenti,
rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato
ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normativa IMO per
il trasporto combinato marittimo, ovvero rimorchi e semirimorchi
conformi contemporaneamente alle normative UIC 595-5 e IMO. I
rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno un dispositivo
innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto ai fini
dell'ammissione al beneficio;
b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da
effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e
internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi
temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate
da motore conforme alla fase V (Stage V) del regolamento UE n.
2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore
del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con
alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le
unita' precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas
refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da
effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e
internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi
temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, ove non
rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente,
con unita' frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla
fase V (Stage V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unita'
criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante
oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al
motore del veicolo trainante.Tali unita' dovranno essere funzionanti
esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.
6. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette
acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione
di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende
ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le
grandi imprese.
7. Nei casi di cui al comma 5, lettere a), b) e c) del presente
articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato:
1) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese: nel
limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie
imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con
un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo
specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime
ATP, ovvero per ogni unita' refrigerante/calorifera a superiore
standard ambientale, secondo quando indicato all'art. 5, comma 5,
lettera c), installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono
ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di
investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno
stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno
stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare
radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento
esistente;
2) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano
tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto conto
che e' possibile incentivare il 40 per cento della differenza di
costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo
innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei
veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a
criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale,
ovvero dei maggiori costi delle unita' refrigeranti/calorifere a
superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5,
lettera c), installate su tali veicoli.
8. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette
acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione
di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende
ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le
grandi imprese.
9. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e
medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta,
nei seguenti casi:
a) per le acquisizioni di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente
articolo. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della
presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il
numero delle unita' di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del
fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;
b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate
da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art.
3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
c) Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si
applicano entrambe sull'importo netto del contributo.
5. 1 AMMESSI I CONTRATTI DI ACQUISTO SOTTOSCRITTI A PARTIRE DAL 19 GENNAIO 2024
c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto
d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di
istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore decreto
ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317 (ovvero a far data dal 19
gennaio 2024) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto
dovra' inoltre essere firmato con firma digitale dal legale
rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, nel caso
di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di
acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del
decreto ministeriale n. 317/2023.
5.2 CONTRATTI DI LEASING (Art.4)
6. In caso di stipulazione di un contratto di leasing, in virtu'
della sua peculiare natura, l'investimento si intendera' perfezionato
con la sottoscrizione di un contratto di acquisto, preventivo di
spesa, conferma d'ordine o altro atto vincolante tra l'impresa e il
venditore avente data successiva l'entrata in vigore del decreto
ministeriale n. 317/2023. L'aspirante all'incentivo ha l'onere di
comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per
l'invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti
canoni puo' essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata
all'utilizzatore dalla societa' di leasing, debitamente quietanzata,
ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati
dall'utilizzatore a favore della suddetta societa'. Dovra', inoltre,
essere dimostrata la piena disponibilita' del bene attraverso la
produzione di copia del verbale di presa in consegna o tramite la
documentazione del documento di trasporto (DDT) del bene medesimo. La
predetta documentazione dovra' essere trasmessa, secondo le modalita'
di cui ai precedenti commi, entro il termine previsto per la
presentazione della rendicontazione.
5.3 L'IMMATRICOLAZIONE DEVE ESSERE FATTA IN ITALIA (art.4)
7. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione
dell'incentivo e' subordinata, altresi', alla dimostrazione che la
data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la
ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall'UMC sia avvenuta in Italia fra
la data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 317/2023
(ovvero a far data dal 19 gennaio 2024), ed il termine ultimo per la
presentazione della rendicontazione. In nessun caso saranno prese in
considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero,
ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente
reimmatricolati in Italia a chilometri «zero».
6. RENDICONTAZIONE DELL'INVESTIMENTO (4): Dall'8 aprile 2024 al 31 ottobre 2024
2. Le imprese che hanno presentato istanza trasmettono a decorrere
dalle ore 10,00 dell'8 aprile 2024 ed entro le ore 16,00 del 31
ottobre 2024, utilizzando la piattaforma informatica implementata da
RAM S.p.a., la documentazione tecnica di cui agli articoli da 4 a 9
del presente decreto, nonche' la prova documentale dell'integrale
pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura
debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene. Per le
acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, dovra' essere
altresi' fornita prova del prezzo pagato per i dispositivi innovativi
di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 317/2023. La
piattaforma informatica sara' resa nota sul sito web
dell'amministrazione, nella pagina:
7. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (3)
a) modello di istanza debitamente compilato,
b) copia del documento di riconoscimento i
c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore decreto ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317 (ovvero a far data dal 19 gennaio 2024) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovra' inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 317/2023.
8. AIUTO CONCESSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO N.651/2014 (non è quindi in de minimis)
9. CUMULABILITA'(11)
1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento
generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 e successive modificazioni, in caso di identita' di costi
ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai
sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con
altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione
di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi
del regolamento (UE) 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 («de
minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo
porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai
sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e
successive modificazioni.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, l'amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti
di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle imprese e del made in
Italy.
10. VEICOLI DA ROTTAMARE
7. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del
presente decreto devono, a pena di inammissibilita', essere stati
detenuti in proprieta' o ad altro titolo da almeno un anno
antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.
11.AGEVOLAZIONI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 dicembre 2023
Disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, nel limite
complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinate agli
investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attivita' di
autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con
il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente
eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli
piu' obsoleti. (24A00196)
(GU n.14 del 18-1-2024)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014 -
Supplemento ordinario n. 99 e, in particolare, l'art. 1, comma 150
che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, una spesa annua per
interventi in favore del settore dell'autotrasporto, demandando la
ripartizione delle relative risorse a successivi decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Vista, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 29
dicembre 2022 - Supplemento ordinario n. 43;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30
dicembre 2022, recante: «Ripartizione in capitoli delle unita' di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30
dicembre 2022 - Supplemento ordinario n. 44;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del 15 marzo 2022, n. 56, con il quale, ai sensi
dell'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in
base a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante:
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», le predette risorse
finanziarie, pari a 240.000.000 di euro, sono state ripartite tra le
diverse ipotesi di intervento;
Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - piano di gestione n.
2 - risultano accantonate risorse finanziarie pari a complessivi 25
milioni di euro (annualita' 2023) destinate al rinnovo del parco
veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro
elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo nazionale degli
autotrasportatori;
Considerato che gli incentivi di cui al presente decreto sono
inquadrabili nella cornice di cui al regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura in cui detti
contributi si traducono nell'incentivazione all'acquisizione di
veicoli commerciali di ultima generazione e ad alta sostenibilita'
dal punto di vista ambientale;
Visti, in particolare l'art. 2, paragrafo 1, punto 29, e l'art. 17
del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 che consentono aiuti agli
investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli
articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare
il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a
future norme dell'Unione europea;
Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per la definizione dei relativi contributi, ai sensi del
summenzionato regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in
via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia
piu' evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale rispetto
alla tecnologia meno evoluta e all'intensita' d'aiuto come definita
dal regolamento in parola;
Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,
ai fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti
e le soglie finanziarie che definiscono tali categorie di imprese;
Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» che prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Visto, altresi', l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n.
651/2014 in materia di cumulo dei contributi costituenti aiuti di
Stato;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Visto l'accordo quadro di servizio prot. 163 del 6 luglio 2023
sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
la societa' Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le
infrastrutture ed i trasporti (registrato dalla Corte dei conti in
data 14 novembre 2023 al n. 3694) con il quale vengono definite le
linee di attivita' da affidare alla societa' R.A.M. sulla base della
direttiva annuale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita' del contributo
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di
spesa pari a 25 milioni di euro destinate agli investimenti nel
settore dell'autotrasporto, con riferimento all'annualita' 2023.
2. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ad
incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio
italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale
(R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, la cui attivita' prevalente sia quella di autotrasporto di
cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del
parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando
l'eliminazione dal mercato dei veicoli piu' obsoleti.
3. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono
erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni
settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato, nonche', ove del caso, nel rispetto
delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento
(CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno
2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.
Art. 2
Ripartizione delle risorse
1. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli
importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui all'art.
1 comma 1, al netto di quanto dovuto alla societa' Rete Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti -
societa' per azioni, quale soggetto gestore dell'attivita'
istruttoria giusta quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del presente
decreto:
a) 2,5 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica,
adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico
pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano
CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e
elettrica (full electric), nonche' per l'acquisizione di dispositivi
idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto
merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai
sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014;
b) 15 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di
automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o
superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche
mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di
fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonche'
Euro 6 E ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del
regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della
medesima tipologia;
c) 7,5 milioni di euro di euro per l'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica
adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa
UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti
alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e
i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi
di cui all'allegato 1 al presente decreto, volti a conseguire
maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Sono
incentivate, altresi', le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o
equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate
allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati
di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto
previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014;
2. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1,
del presente decreto da destinare alla societa' Rete Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti -
societa' per azioni, quale soggetto gestore dell'attivita'
istruttoria per l'intera attivita' ad essa attribuita, anche
relativamente alle attivita' connesse all'implementazione e gestione
della piattaforma di cui all'art. 6, comma 2, viene determinata con
atto attuativo dell'accordo di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020
sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e la societa' Rete Autostrade Mediterranee per la
logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a..
3. Al fine di evitare il superamento delle soglie d'intensita'
massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, e' esclusa la cumulabilita', per le
medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi
ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre
agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis»
ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013.
4. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per
gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, per singola impresa, non
puo' superare euro 550.000. Qualora l'importo superi tale limite lo
stesso viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa.
Tale soglia non e' derogabile anche in caso di accertata
disponibilita' delle risorse finanziarie rispetto alle richieste
pervenute e dichiarate ammissibili.
5. L'importo massimo ammissibile e' omnicomprensivo per la
totalita' dei veicoli acquisiti dall'impresa che richiede il
beneficio.
6. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in
locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita'
del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 giugno 2027, pena
la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del
contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilita' dei
beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di
presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.
7. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del
presente decreto devono, a pena di inammissibilita', essere stati
detenuti in proprieta' o ad altro titolo da almeno un anno
antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
Modalita' di funzionamento
1. I contributi relativi al presente decreto sono erogati fino a
concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di
tipologie di investimenti, salvo quanto previsto al comma 2. A tal
fine le istanze sono esaminate solo in caso di accertata
disponibilita' di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto
limite e' verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilita'
residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle
domande pervenute e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito
internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I
contributi erogati a chiusura della rendicontazione non potranno in
alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza volta
ad ottenere la prenotazione del beneficio ex art. 4 del presente
decreto. Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse
esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili
ulteriori risorse.
2. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette
aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto del direttore
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per
effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a
favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.
3. Conformemente al principio della necessaria presenza
dell'effetto d'incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento
generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, gli investimenti di cui al presente decreto sono
finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all'entrata
in vigore del presente decreto ed ultimati entro il termine indicato
dal decreto direttoriale di cui all'art. 7, comma 2.
Art. 4
Prenotazione
1. Ai soli fini della proponibilita' delle istanze volte ad
ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni di
cui all'art. 2, e' sufficiente produrre copia del relativo contratto
di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione
della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale
caso gli importi previsti dall'ordinativo sono detratti
dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito
contatore, puntualmente aggiornato, per ogni area di investimenti e
accantonati. L'ammissibilita' del contributo, accantonato con la
prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in
sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento
dell'investimento secondo le modalita' fissate con il decreto
direttoriale di cui all'art. 7 del presente decreto.
2. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del
perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per
la rendicontazione con decreto del direttore generale per la
sicurezza stradale e l'autotrasporto decade dal beneficio e le
risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente
spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con
lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione
dell'istanza.
Art. 5
Importi dei contributi,
costi ammissibili e intensita' di aiuto
1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, del
presente decreto:
a) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di
fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida
(diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a
pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate
e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, il
contributo e' determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a
motorizzazione ibrida e in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e
fino a 7 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico
superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di
costo con i veicoli ad alimentazione diesel.
b) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di
fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano
CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico
superiore a 7 tonnellate, il contributo e' determinato in euro 9.000
per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a
metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7
tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo a
trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a
motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16
tonnellate;
c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la
riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5
tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, il
contributo e' determinato in misura pari al 40 per cento dei costi
ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un
tetto massimo pari ad euro 2.000.
2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo
ad alimentazione alternativa ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a)
e b), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di
veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E, viene
riconosciuto una maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000 per
ogni veicolo rottamato. Tale veicolo, a pena d'ammissibilita' deve
essere stato detenuto in proprieta' o ad altro titolo da almeno un
anno precedente l'entrata in vigore del presente decreto.
3. In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di
massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con
contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di
veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di
massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi
alla normativa anti inquinamento Euro VI step E, il contributo e'
determinato, avuto riguardo al sovra costo necessario per la
acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI
step E in sostituzione del veicolo radiato, in euro 7.000 per ogni
veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore
a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 15.000 per ogni
veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore
a 16 tonnellate.
4. In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri
Euro 6 E ed Euro VI step E il contributo e' determinato in euro 3.000
per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino
a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima
tipologia.
5. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:
a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, rispondenti,
rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato
ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normativa IMO per
il trasporto combinato marittimo, ovvero rimorchi e semirimorchi
conformi contemporaneamente alle normative UIC 595-5 e IMO. I
rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno un dispositivo
innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto ai fini
dell'ammissione al beneficio;
b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da
effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e
internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi
temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate
da motore conforme alla fase V (Stage V) del regolamento UE n.
2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore
del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con
alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le
unita' precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas
refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da
effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e
internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi
temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, ove non
rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente,
con unita' frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla
fase V (Stage V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unita'
criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante
oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al
motore del veicolo trainante.Tali unita' dovranno essere funzionanti
esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.
6. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette
acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione
di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende
ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le
grandi imprese.
7. Nei casi di cui al comma 5, lettere a), b) e c) del presente
articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato:
1) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese: nel
limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie
imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con
un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo
specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime
ATP, ovvero per ogni unita' refrigerante/calorifera a superiore
standard ambientale, secondo quando indicato all'art. 5, comma 5,
lettera c), installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono
ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di
investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno
stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno
stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare
radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento
esistente;
2) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano
tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto conto
che e' possibile incentivare il 40 per cento della differenza di
costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo
innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei
veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a
criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale,
ovvero dei maggiori costi delle unita' refrigeranti/calorifere a
superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5,
lettera c), installate su tali veicoli.
8. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette
acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione
di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende
ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le
grandi imprese.
9. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e
medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta,
nei seguenti casi:
a) per le acquisizioni di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente
articolo. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della
presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il
numero delle unita' di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del
fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;
b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate
da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art.
3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
c) Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si
applicano entrambe sull'importo netto del contributo.
Art. 6
Soggetto gestore e commissione di validazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto per le attivita'
istruttorie si avvale della societa' Rete Autostrade Mediterranee per
la logistica, le infrastrutture ed i trasporti - societa' per azioni,
in qualita' di soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso
attribuite, provvede alla realizzazione ed alla manutenzione
dell'applicazione informatica, della gestione del flusso documentale
via posta elettronica certificata, nonche' all'attivita' istruttoria,
all'aggiornamento dei «contatori» per determinare, in fase di
prenotazione, le risorse disponibili per ciascuna delle aree di
investimento di cui all'art. 2, comma 1, tramite la predisposizione
dell'elenco delle domande ammissibili, ordinate sulla base della data
di presentazione, e alla verifica della rendicontazione, ferma
rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale
per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. La Commissione di cui al
comma 4, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente
decreto, conclude il procedimento con proposta di accoglimento della
domanda ai fini dell'adozione del relativo provvedimento di
accoglimento da parte dell'amministrazione, ovvero con proposta di
rigetto ove non sussistano i requisiti di cui al presente decreto.
3. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1,
del presente decreto da destinare alla societa' Rete Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti -
societa' per azioni, quale soggetto gestore dell'attivita'
istruttoria per l'intera attivita' ad essa attribuita, anche
relativamente alle attivita' connesse all'implementazione e gestione
della piattaforma di cui al comma 2 viene determinata con atto
attuativo dell'accordo diservizio prot. 261 del 26 giugno 2020
sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e la societa' Rete Autostrade Mediterranee per la
logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a..
4. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto e' nominata una Commissione, senza oneri per la
finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal
soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente,
individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il
Dipartimento per la mobilita' sostenibile, e da due componenti,
individuati tra il personale di area III, in servizio presso il
medesimo Dipartimento, nonche' da un funzionario con le funzioni di
segreteria. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese.
Art. 7
Modalita' di dimostrazione dei requisiti
1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 1, gli
aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, nella fase di
rendicontazione, ed a pena di inammissibilita', la prova documentale
che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste
dal presente decreto. Le somme erogate non potranno in ogni caso
superare quelle accantonate nella fase di prenotazione.
2. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
modalita' di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici. Con il
medesimo decreto sono definite le modalita' di presentazione delle
domande.
Art. 8
Cumulabilita' degli aiuti
1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5, del regolamento generale
di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,
in caso di identita' di costi ammissibili e dei beni oggetto degli
incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento
non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione
di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi
del regolamento (UE) 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 («de
minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo
porta aun'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi
del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, l'amministrazione si avvale del Registro nazionale sugli aiuti
di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle imprese e del made in
Italy.
Art. 9
Verifiche e controlli
1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di procedere con tutti gli
accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei
contributi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento
del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 6, comma
2, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione al bilancio dello
Stato del contributo concesso, anche quando in esito alle verifiche
effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione alle
dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2023
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, n. 1
Allegato 1
=====================================================================
| DISPOSITIVI INNOVATIVI (art. 5, comma 5, lettera a)) |
+===================================================================+
| 1. Spoiler laterali (ammesse dal regolamento UE n. 1230/2012, |
|masse e dimensioni). |
+-------------------------------------------------------------------+
| 2. Appendici aerodinamiche posteriori. |
+-------------------------------------------------------------------+
| 3. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (Electronic |
|braking system) per la distribuzione del carico sugli assali in |
|caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti. |
+-------------------------------------------------------------------+
| 4. Tyre pressure monitoring system (TPMS), oppure Tyre pressure |
|and temperature monitoring system (TPTMS), oppure Tyre pressure and|
|automatic inflating monitoring system. |
+-------------------------------------------------------------------+
| 5. Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo di aria |
|dell'impianto pneumatico abbinato al Sistema di ausilio in sterzata|
|determinando un minor lavoro del compressore del veicolo trainante |
|con riduzione dei consumi di carburante. |
+-------------------------------------------------------------------+
| 6. Telematica indipendente collegata all'EBS (Electronic braking |
|system) in grado di valutare l'efficienza di utilizzo di rimorchi e|
|semirimorchi (tkm) e/o geolocalizzarli per ottimizzare le |
|percorrenze e ridurre il consumo di carburante. |
+-------------------------------------------------------------------+
| 7. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (Electronic |
|braking system) per ausilio in sterzata. |
+-------------------------------------------------------------------+
| 8. Sistema elettronico di controllo dell'usura delle pastiglie |
|freno. |
+-------------------------------------------------------------------+
| 9. Sistema elettronico di controllo dell'altezza del tetto |
|veicolo, oppure Sistema elettronico automatico gestito da |
|centraline EBS (Electronic braking system) che ad una data |
|velocita' abbassa l'assetto di marcia del rimorchio e migliora il |
|coefficiente di penetrazione aerodinamica del veicolo o del |
|complesso veicolare. |
+-------------------------------------------------------------------+
| 10. Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS (Electronic |
|braking system) per il monitoraggio dell'inclinazione laterale del |
|rimorchio o semirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico e |
|del relativo superamento dei valori limite di sicurezza. |
+-------------------------------------------------------------------+
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 gennaio 2024Disposizioni per la disciplina delle modalita' operative del decreto
1° dicembre 2023, con specifico riferimento alle modalita' di
presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione,
di rendicontazione nonche' alla fase dell'istruttoria procedimentale
per l'erogazione delle risorse destinate agli investimenti effettuati
dalle imprese che esercitano attivita' di autotrasporto di merci per
conto di terzi. (24A00721)
(GU n.33 del 9-2-2024) IL DIRETTORE GENERALE
per la sicurezza stradale e l'autotrasporto
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014 -
Suppl. ordinario n. 99 e, in particolare, l'articolo 1, comma 150 che
ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, una spesa annua per
interventi in favore del settore dell'autotrasporto, demandando la
ripartizione delle relative risorse a successivi decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Vista, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 29
dicembre 2022 - Suppl. ordinario n. 43;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30
dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30
dicembre 2022 - Suppl. ordinario n. 44;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del 15 marzo 2022, n. 56, con il quale, ai sensi
dell'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed
in base a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», le predette
risorse finanziarie, pari a 240.000.000 di euro, sono state ripartite
tra le diverse ipotesi di intervento;
Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, piano di gestione n.
2, risultano accantonate risorse finanziarie pari a complessivi 25
milioni di euro (annualita' 2023) destinate al rinnovo del parco
veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro
elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli
autotrasportatori;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
1° dicembre 2023, n. 317 registrato dalla Corte dei conti in data 3
gennaio 2024 al n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2024, recante modalita' di
ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie destinate a
favore degli investimenti da sostenersi da parte delle imprese di
autotrasporto;
Visto in particolare l'art. 7, comma 2 del suddetto decreto
ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317, che rinvia ad un successivo
decreto direttoriale la disciplina delle modalita' di dimostrazione
dei requisiti tecnici di ammissibilita' agli incentivi, le relative
modalita' di presentazione delle domande di ammissione nonche' le
modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria;
Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
sono inquadrabili nella cornice di cui al regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive
modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato, nella misura in cui detti contributi si traducono
nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli commerciali di ultima
generazione e ad alta sostenibilita' dal punto di vista ambientale;
Visti, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 1, punto 29 e
l'articolo 17 del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 e successive
modificazioni, che consentono aiuti agli investimenti a favore delle
piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 36-ter che
consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della
tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme
dell'Unione europea;
Preso atto che, ai fini della definizione dei costi ammissibili per
la definizione dei relativi contributi, ai sensi del summenzionato
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e successive
modificazioni, occorre far riferimento, in via generale, al
sovra-costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un
punto di vista scientifico ed ambientale rispetto alla tecnologia
meno evoluta e all'intensita' di aiuto specificamente prevista per le
varie tipologie di investimenti come definita dal regolamento in
parola;
Visto, inoltre, l'articolo 8 del summenzionato regolamento (UE) n.
651/2014 e successive modificazioni in materia di cumulo degli
incentivi costituenti aiuti di Stato;
Visto, altresi', l'Allegato 1 al summenzionato regolamento che, al
fine di circoscrivere la definizione di piccola e media impresa,
stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che
definiscono le categorie;
Visto l'articolo 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo
all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle
emissioni dei veicoli pesanti (euro VI), all'accesso alle
informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del
veicolo che prevede la possibilita' della concessione di incentivi
finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento
stesso;
Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli
a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali
leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo;
Visto il regolamento 582/2011 recante attuazione e modifica del
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e
recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi
relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle emissioni
inquinanti sulla base del carburante utilizzato;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
1° dicembre 2015, n. 219 recante sistema di riqualificazione
elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 (c.d.
«retrofit»);
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);
Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201,
che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Considerato che il soggetto gestore della presente misura
d'incentivazione e' la societa' RAM logistica, infrastrutture,
trasporti S.p.a. (d'ora innanzi RAM o il soggetto gestore) cui
compete, fra l'altro, la gestione della fase di presentazione delle
domande e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende
necessario fornire le disposizioni attuative di cui al presente
decreto;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto dispone in ordine alle modalita' operative
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1°
dicembre 2023, n. 317 con specifico riferimento alle modalita' di
presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione,
di rendicontazione nonche' alla fase dell'istruttoria procedimentale.
Art. 2
Modalita' di funzionamento
1. La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di
ammissione ai benefici e' articolata in due fasi distinte e
successive:
a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera
del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole
imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di
acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al
momento della proposizione della domanda secondo i termini e le
modalita' di cui all'articolo 3 del presente decreto;
b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel
corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire
analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto
di investimento secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente
decreto.
2. E' previsto un solo periodo di incentivazione. Nello specifico
la finestra temporale e' la seguente:
dal 4 marzo 2024 al 22 marzo 2024;
all'interno di detto periodo, fermo restando l'importo massimo
ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto
dall'articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 1° dicembre 2023,
n. 317, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di
accesso all'incentivo.
3. All'interno di detto periodo di incentivazione ogni impresa ha
diritto di presentare una sola domanda anche per piu' di una
tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e
ricadenti nelle aree omogenee di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
a), b) e c) del decreto ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317.
4. Le risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro 25 milioni
di euro di cui all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 1°
dicembre 2023, n. 317, al netto delle spettanze previste per
l'attivita' del soggetto gestore, sono equamente ripartite nel
periodo di incentivazione secondo le percentuali di stanziamento per
tipologia di investimento previste all'articolo 2 del gia' citato
decreto ministeriale.
5. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella della
rendicontazione di cui all'articolo 10 del presente decreto, il
soggetto gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita' non
sanabili, ne fornisce comunicazione all'amministrazione che, con
provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell'impresa
istante agli incentivi. In questo caso l'importo precedentemente
accantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella piena
disponibilita' delle risorse.
6. Il soggetto gestore procede alla implementazione di tre
«contatori», uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto
ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317. L'entita' delle risorse via
via presenti e utilizzabili per ognuna delle singole aree viene
aggiornata periodicamente utilizzando l'apposita piattaforma
informatica realizzata dal soggetto gestore.
7. Con la piattaforma informatica di cui al precedente comma 6 si
provvede:
1. all'accantonamento, ove la domanda appaia ammissibile, degli
importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti in
funzione delle domande presentate con corrispondente decurtazione
dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento;
2. alla riacquisizione degli importi accantonati e rispetto ai
quali siano venuti meno i presupposti della «prenotazione» con
possibilita' di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria in
base alla data di proposizione dell'istanza.
8. Ove il sistema informatico rilevi l'esaurimento delle risorse
finanziarie, le domande saranno ugualmente proponibili e accettate
con riserva nell'eventualita' di una successiva disponibilita' di
risorse. In quest'ultimo caso, le domande precedentemente accettate
con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione
fino ad esaurimento delle risorse.
9. Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento ai
sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo e' considerato ai
fini della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili per
tipologia di investimento, nonche' della determinazione del
contributo massimo erogabile all'impresa all'esito dell'istruttoria.
Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante
per ciascuna impresa si procedera' alla verifica dei costi
rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti
previsti per gli investimenti. L'incentivo riconosciuto all'impresa
non potra' superare in alcun caso il totale delle somme accantonate
sulla base della domanda presentata. I contributi erogati a chiusura
della rendicontazione non potranno in alcun caso superare le somme
stanziate sulla base dell'istanza volta ad ottenere la prenotazione
del beneficio ex art. 4 del piu' volte citato decreto ministeriale n.
317/2023.
10. La tabella allegata al presente decreto contiene l'indicazione
del contributo spettante per ciascun tipo di investimento ammesso,
determinato in conformita' a quanto stabilito all'art. 5 del decreto
ministeriale n. 317/2023. La determinazione della somma accantonata
per ciascuna impresa, pari al contributo massimo spettante, sara'
calcolata dalla piattaforma sulla base di quanto indicato
dall'impresa nel modello di domanda di ammissione all'incentivo che
ai sensi dell'art. 3, comma 1 costituisce il tetto massimo del
contributo ammissibile.
Art. 3
Termini, modalita' di compilazione
e di presentazione delle domande
1. Possono inoltrare domanda le imprese di autotrasporto di cose
per conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del Libro V,
Titolo VI, Capo I, o del Libro V, Titolo X, Capo II, sezioni II e
II-bis del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico
nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all'albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attivita'
prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero codice Ateco
49.41.
2. Sara' possibile presentare istanza, che avra' validita' di
prenotazione, all'interno del periodo incentivante cosi' come
indicato al precedente art. 2, comma 2, secondo le modalita' di
seguito descritte. Le liste delle domande pervenute ed i «contatori»
delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno
raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore RAM
http://www.ramspa.it nella Sezione dedicata all'incentivo
«Investimenti IX edizione».
3. Le istanze dovranno, a pena di inammissibilita', essere
presentate a partire dalle ore 10,00 del 4 marzo 2024 e fino e non
oltre le ore 16,00 del 22 marzo 2024 esclusivamente tramite posta
elettronica certificata dell'impresa richiedente e indirizzata a
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4. Qualora ad esito dell'istruttoria sulla rendicontazione,
l'impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli
investimenti dichiarati, l'amministrazione potra' tenerne conto ai
fini di successive edizioni di incentivazione. L'impresa che non
intenda effettuare l'investimento prenotato potra' annullare, entro i
termini di chiusura della rendicontazione, l'istanza presentata, al
fine di non incorrere nella predetta sanzione.
5. L'istanza dovra' essere inoltrata, a pena di inammissibilita',
unitamente alla seguente documentazione:
a) modello di istanza debitamente compilato, attraverso apposito
modello informatico, in tutte le sue parti e firmato con firma
digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa. Il
modello informatico di tipo «pdf editabile» dovra' essere compilato e
salvato senza ulteriore scansione e potra' essere reperito al sito
web del soggetto http://www.ramspa.it nella Sezione dedicata
all'incentivo «Investimenti X edizione». Al suddetto indirizzo web
sara' altresi' possibile ottenere tutte le informazioni tecniche,
utili per la compilazione del suddetto modello;
b) copia del documento di riconoscimento in corso di validita'
del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto
d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di
istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore decreto
ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317 (ovvero a far data dal 19
gennaio 2024) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto
dovra' inoltre essere firmato con firma digitale dal legale
rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, nel caso
di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di
acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del
decreto ministeriale n. 317/2023.
Ai soli fini della formazione dell'ordine di prenotazione faranno
fede la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata tramite posta
elettronica certificata (PEC). In nessun caso saranno prese in
considerazione le domande inviate al di fuori dei termini di
presentazione di cui all'art. 3, comma 3 del presente decreto.
6. Il soggetto gestore RAM, pubblichera' l'elenco delle domande
pervenute indipendentemente dalla regolarita' formale e sostanziale
delle stesse che sara' verificata successivamente. L'elenco verra'
pubblicato entro la data del 29 marzo 2024.
7. Il link per l'accesso all'elenco delle domande pervenute, che
costituira' l'ordine di priorita' acquisito, verra' pubblicato sul
sito web del Ministero delle infrastrutture dei trasporti nella
sezione «Temi - Trasporti - Autotrasporto merci - Documentazione -
Autotrasporto merci - Contributi ed incentivi per l'anno 2023 -
Investimenti» e sul sito del soggetto gestore. Tale elenco, avente
valore quale ordine di prenotazione e di determinazione
dell'ammontare massimo del contributo erogabile, resta valido in
attesa della verifica dei requisiti dell'impresa istante e della
documentazione allegata, che avverra' nelle fasi di istruttoria della
rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali
scorrimenti.
8. All'interno del periodo di incentivazione l'impresa ha diritto
di presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente
tutti gli investimenti, anche per piu' di una tipologia. E' possibile
annullare l'istanza precedentemente inoltrata ed, eventualmente,
contestualmente, presentare, secondo le modalita' di cui ai commi
precedenti, una nuova domanda, riportando come oggetto della PEC la
dicitura «annullamento domanda» oppure «annullamento domanda e nuova
presentazione», con l'effetto di uno scorrimento nella graduatoria ad
una nuova posizione in coda. In nessun caso verra' presa in
considerazione la seconda domanda senza che sia avvenuto
l'annullamento della prima.
Art. 4
Prova del perfezionamento dell'investimento
1. Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno
presentato domanda hanno l'onere di fornire la prova del
perfezionamento dell'investimento e la prova che il medesimo e' stato
avviato in data successiva alla pubblicazione del decreto
ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317 nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana secondo le modalita' di seguito descritte. La
prova che l'investimento e' stato avviato in data successiva alla
pubblicazione del decreto ministeriale n. 317/2023 nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana costituisce un presupposto per
l'ammissione all'erogazione del contributo. La guida all'utilizzo del
sistema informatico di gestione sara' disponibile alla pagina
http://www.ramspa.it nella Sezione dedicata all'incentivo
«Investimenti X edizione», entro la data dell'11 marzo 2024.
2. Le imprese che hanno presentato istanza trasmettono a decorrere
dalle ore 10,00 dell'8 aprile 2024 ed entro le ore 16,00 del 31
ottobre 2024, utilizzando la piattaforma informatica implementata da
RAM S.p.a., la documentazione tecnica di cui agli articoli da 4 a 9
del presente decreto, nonche' la prova documentale dell'integrale
pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura
debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene. Per le
acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, dovra' essere
altresi' fornita prova del prezzo pagato per i dispositivi innovativi
di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 317/2023. La
piattaforma informatica sara' resa nota sul sito web
dell'amministrazione, nella pagina:
http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/document
azione
e sul sito della RAM all'indirizzo http://www.ramspa.it nella
Sezione dedicata all'incentivo «Investimenti X edizione».
Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse
all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente
dell'istanza.
3. Solo successivamente a detto adempimento la domanda effettuata
con prenotazione potra' considerarsi perfezionata facendo salvi gli
effetti della posizione acquisita. Decorsi i termini di cui ai commi
2 e 3 del presente articolo, le domande che non verranno rendicontate
decadranno automaticamente liberando risorse e determinando lo
scorrimento dell'elenco degli istanti.
4. In ogni caso si rende noto che, qualora l'impresa che, pur
avendo presentato domanda di accesso all'incentivo e non avendo
annullato la stessa, non provveda alla chiusura della fase di
rendicontazione, attraverso la piattaforma informatica e secondo le
modalita' di cui ai precedenti commi 2 e 3, con la trasmissione della
documentazione necessaria ai fini della prova dell'avvenuto
perfezionamento dell'investimento prenotato in fase di istanza,
l'amministrazione potra' tenerne conto nell'ambito di successive
edizioni di incentivazione
5. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni siano redatti
in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti
in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia
di documentazione amministrativa.
6. In caso di stipulazione di un contratto di leasing, in virtu'
della sua peculiare natura, l'investimento si intendera' perfezionato
con la sottoscrizione di un contratto di acquisto, preventivo di
spesa, conferma d'ordine o altro atto vincolante tra l'impresa e il
venditore avente data successiva l'entrata in vigore del decreto
ministeriale n. 317/2023. L'aspirante all'incentivo ha l'onere di
comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per
l'invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti
canoni puo' essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata
all'utilizzatore dalla societa' di leasing, debitamente quietanzata,
ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati
dall'utilizzatore a favore della suddetta societa'. Dovra', inoltre,
essere dimostrata la piena disponibilita' del bene attraverso la
produzione di copia del verbale di presa in consegna o tramite la
documentazione del documento di trasporto (DDT) del bene medesimo. La
predetta documentazione dovra' essere trasmessa, secondo le modalita'
di cui ai precedenti commi, entro il termine previsto per la
presentazione della rendicontazione.
7. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione
dell'incentivo e' subordinata, altresi', alla dimostrazione che la
data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la
ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall'UMC sia avvenuta in Italia fra
la data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 317/2023
(ovvero a far data dal 19 gennaio 2024), ed il termine ultimo per la
presentazione della rendicontazione. In nessun caso saranno prese in
considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero,
ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente
reimmatricolati in Italia a chilometri «zero».
Art. 5
Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas
naturale liquefatto LNG, ibrida nonche' a trazione elettrica - art.
2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 1° dicembre 2023,
n. 317
1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei
veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a
trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG,
ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric), nonche' per
l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di
autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in
veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento
(CE) n. 651/2014 e successive modificazioni della Commissione europea
del 17 giugno 2014, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di
produrre:
a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia
della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 1° dicembre 2023, n.
317;
b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta
intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche
previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° dicembre 2023, n. 317;
c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la
riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione
termica in veicoli a trazione elettrica articolo 2, comma 1, lettera
a) del decreto ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317, prova
documentale dell'acquisizione del sistema di riqualificazione
elettrica nonche' della relativa omologazione giusta quanto previsto
dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1°
dicembre 2015, n. 219;
d) qualora contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad
alimentazione alternativa si richieda la maggiorazione per
rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI step E o Euro
6 E di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 1°
dicembre 2023, n. 317, dovra' essere allegata copia del documento di
immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell'avvenuta
rottamazione con l'indicazione del numero di targa e con
dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione
ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di
procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta
nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto
ministeriale n. 317/2023 ed il termine ultimo per la presentazione
della rendicontazione;
e) attestazione che il veicolo e' munito, per la propulsione, di
almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi
di immagazzinamento dell'energia a bordo del veicolo relativamente ai
veicoli ibridi (con alimentazione diesel ed elettrica).
Art. 6
Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva
pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di
veicoli nuovi di fabbrica- art. 2, comma 1, lettera b) del decreto
ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317
1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di
massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale
acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa
euro VI step E di massa complessiva a partire da 3,5 tonnellate,
comprese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 giugno 2009, nonche' Euro 6 E ai sensi di quanto previsto
dall'art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale
rottamazione di veicoli della medesima tipologia, per ciascun periodo
di incentivazione, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di
produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti
requisiti tecnici e condizioni:
a) copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati
oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del
numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di demolizione
dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti
veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La
rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di
entrata in vigore del decreto ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317
ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione;
b) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia
della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 1° dicembre 2023, n.
317.
Art. 7
Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e
semirimorchi, adibiti al trasporto combinato - art. 2, comma 1,
lettera c) del decreto ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317
1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e
rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla
normativa IMO per il trasporto combinato marittimo dotati di almeno
uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 al decreto
ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317 volti a conseguire maggiori
standard di sicurezza e di efficienza energetica, gli aspiranti agli
incentivi hanno l'onere di produrre la prova documentale di seguito
specificata:
a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia
della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 1° dicembre 2023, n.
317;
b) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa
la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in
particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC
596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario,
ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il
trasporto combinato marittimo;
c) documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei
dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2023, n. 317, con
l'indicazione dei relativi costi sostenuti;
d) qualora contestualmente all'acquisizione di nuovi veicoli si
richieda la maggiorazione per rottamazione di un rimorchio o
semirimorchio, dovra' essere allegata copia del documento di
immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell'avvenuta
rottamazione con l'indicazione del numero di targa e con
dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione
ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di
procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta
nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto
ministeriale ed il termine ultimo per la presentazione della
rendicontazione;
2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre
alla documentazione di cui ai punti precedenti ha l'onere di fornire
anche la seguente documentazione:
a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal
legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore,
attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di
un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno
stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno
stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare
radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento
esistente;
b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo
procuratore attestante il numero delle unita' di lavoro addette (ULA)
ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.
Art. 8
Acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per
autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per
trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di
risparmio energetico e rispetto ambientale - art. 2, comma 1,
lettera c) del decreto ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317
1. Circa l'acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti
per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per
trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio
energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli
articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione
europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, gli aspiranti
agli incentivi, hanno l'onere di produrre:
a) in caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi
certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti
tecnici previsti dall'articolo 5, comma 5, lettera b) del decreto
ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317 per le unita'
frigorifere/calorifere;
b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero
di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore
del decreto ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317;
c) in caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o
autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il
trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti
nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o
multi temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate,
attestazione del costruttore che le nuove unita' frigorifere sono
alimentate da motore conforme alla fase V (Stage V) del regolamento
UE n. 2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al
motore del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti
con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.
2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre
alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:
a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante che
gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma
destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento
esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante
prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo
produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo
procuratore attestante il numero delle unita' di lavoro addette (ULA)
ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.
Art. 9
Delle maggiorazioni
1. Relativamente alle maggiorazioni del 10% del contributo di cui
all'articolo 5, comma 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti n. 317/2023, ove ne abbiano fatto espressa richiesta
nella domanda, gli aspiranti agli incentivi, dovranno fornire nella
fase di rendicontazione, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e
per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante
dell'impresa, attestante il numero delle unita' di lavoro addette
(ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio
fiscale.
2. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione pari al 10% per
le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di
imprese, gli interessati dovranno trasmettere, nella fase di
rendicontazione, copia del contratto di rete redatto nelle forme di
cui all'articolo 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.
3. Laddove la qualita' di piccola o media impresa costituisca gia'
requisito per ricevere l'incentivo, nessuna ulteriore maggiorazione
per il possesso del medesimo requisito puo' essere riconosciuto.
Art. 10
Della rendicontazione e dell'attivita'
istruttoria - soggetto gestore
1. Gli aspiranti agli incentivi che hanno presentato istanza di
prenotazione provvedono a trasmettere tutta la documentazione a
comprova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, come
esplicitata dagli articoli da 4 a 9 del presente decreto secondo le
modalita' di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.
2. Il soggetto gestore svolge le attivita' cosi' come definite
negli articoli precedenti previa sottoscrizione di atto attuativo
dell'accordo di servizio MIT-RAM. Il soggetto gestore provvede
all'implementazione della piattaforma informatica ed alla sua
gestione, alla gestione del flusso documentale via posta elettronica
certificata di cui all'articolo 3 del presente decreto nonche' al
ricevimento informatico e alla relativa archiviazione delle domande
presentate nei termini ai fini della successiva attivita'
istruttoria, all'aggiornamento dei «contatori» tramite la redazione
dell'elenco delle domande acquisite ordinate sulla base della data di
presentazione, all'attivita' istruttoria e alla verifica della
rendicontazione ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di
direzione in capo all'amministrazione. La commissione di cui al
successivo comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal
presente decreto, determina l'accoglimento delle istanze, dando
comunicazione all'impresa del relativo provvedimento di ammissione.
3. Con decreto direttoriale e' nominata una commissione per la
validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle
domande presentate, composta da un presidente, individuato tra i
dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per la
mobilita' sostenibile, e da due componenti, individuati tra il
personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento,
nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria.
4. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino
lacune comunque sanabili della rendicontazione presentata, vengono
richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni agli interessati,
fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni entro
i quali l'impresa dovra' fornire gli elementi richiesti attraverso il
caricamento degli stessi sulla piattaforma informatica. Qualora entro
detto termine, l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro,
ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria
verra' conclusa sulla sola base della documentazione valida
disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione
istruttoria e' dovuta per la mancanza della documentazione che doveva
essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione.
5. Nel caso l'attivita' istruttoria rilevi la mancanza dei
requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto ministeriale n.
317/2023 ovvero l'insufficienza della documentazione anche a seguito
della procedura esperita ai sensi del comma 4, l'amministrazione
esclude senz'altro l'impresa dagli incentivi con provvedimento
motivato e provvede all'immediata riacquisizione dei relativi
importi.
Art. 11
Cumulabilita' degli aiuti
1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento
generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 e successive modificazioni, in caso di identita' di costi
ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai
sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con
altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione
di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi
del regolamento (UE) 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 («de
minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo
porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai
sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e
successive modificazioni.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, l'amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti
di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle imprese e del made in
Italy.
Art. 12
Verifiche e controlli
1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' dell'amministrazione di
procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche
successivamente all'erogazione degli incentivi e di procedere, in via
di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di
concessione, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione ove, in
esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarita' in
relazione alle dichiarazioni sostitutive rese ovvero nel caso di
violazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 1°
dicembre 2023, n. 317.
2. Al fine di garantire l'effettivita' di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6 del decreto ministeriale 1° dicembre 2023,
n. 317, l'amministrazione avvalendosi del C.E.D. del Dipartimento per
i trasporti provvede all'inserimento di appositi ostativi informatici
per impedire il cambio di intestazione dei veicoli in violazione del
vincolo di inalienabilita'.
3. Al fine di verificare quanto previsto dall'articolo 2, comma 7
del decreto ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317 l'amministrazione
si avvale del C.E.D. del Dipartimento per i trasporti.
4. Il presente decreto e' pubblicato nel sito web del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata
all'autotrasporto «Documentazione», nel sito web della societa' Rete
autostrade mediterranee nonche' nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2024
Il direttore generale: Di Santo
Allegato
=====================================================================
|Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG, gas |
| naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica |
| (full electric), nonche' acquisizione di dispositivi idonei ad |
| operare la riconversione da termica ad elettrica - art. 5, |
| commi 1 e 2 D.M. n. 317/2023 |
+====================+==============+===============+===============+
| | | Contributo | Eventuale |
| Alimentazione | Massa | spettante per | maggiorazione |
| | complessiva |ciascun veicolo| per veicolo |
| | | acquistato | rottamato |
+--------------------+--------------+---------------+---------------+
| |da 3,5 t a 7 t| 4.000,00 euro| 1.000,00 euro|
| +--------------+---------------+---------------+
| | oltre 7 t e | 9.000,00 euro| 1.000,00 euro|
|CNG | fino a 16 t | | |
| +--------------+---------------+---------------+
| | oltre 16 t | 24.000,00 euro| 1.000,00 euro|
+--------------------+--------------+---------------+---------------+
| | oltre 7 t e | 9.000,00 euro| 1.000,00 euro|
| | fino a 16 t | | |
|LNG +--------------+---------------+---------------+
| | da 16 t | 24.000,00 euro| 1.000,00 euro|
+--------------------+--------------+---------------+---------------+
| | | 4.000,00 euro| |
| | da 3,5 a 7 t | | 1.000,00 euro|
| +--------------+---------------+---------------+
|Ibrida | oltre 7 t e | 9.000,00 euro| 1.000,00 euro|
|(diesel/elettrico) | fino a 16 t | | |
| +--------------+---------------+---------------+
| | oltre 16 t | 24.000,00 euro| 1.000,00 euro|
+--------------------+--------------+---------------+---------------+
| | da 3,5 a 7 t | 14.000,00 euro| 1.000,00 euro|
|Elettrica +--------------+---------------+---------------+
| | oltre 7 t | 24.000,00 euro| 1.000,00 euro|
+--------------------+--------------+---------------+---------------+
|Dispositivi per la | | | |
|riconversione a | fino a 3,5 t | 2.000,00 euro| |
|trazione elettrica | | | |
+--------------------+--------------+---------------+---------------+
======================================+==============================
| Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa comples- |
| siva superiore a 7 tonnellate, con contestuale acquisizione |
| di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antiin- |
| quinamento Euro VI step E - art. 5, comma 3 D.M. n. 317/2023 |
+=====================================+=============================+
| | Contributo spettante per |
| | ciascun veicolo rottamato |
| Tipo veicolo | e contestuale acquisizione |
| | veicolo nuovo di fabbrica |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Veicoli Euro 6 step E di massa | |
|oltre 7 e fino a 16 t | 7.000,00 euro|
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Veicoli Euro 6 step E di massa | |
|superiore a 16 t | 15.000,00 euro|
+-------------------------------------+-----------------------------+
======================================+==============================
| Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa comples- |
| siva superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione |
| di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI |
| step E ed Euro 6-E - art. 5, comma 4 D.M. n. 317/2023 |
+=====================================+=============================+
| | Contributo spettante per |
| | ciascun veicolo rottamato |
| Tipo veicolo | e contestuale acquisizione |
| | veicolo nuovo di fabbrica |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Veicoli euro VI step E ed | |
|euro 6 E di massa da 3,5 t e fino | |
|a 7 t | 3.000,00 euro |
+-------------------------------------+-----------------------------+
=====================================================================
| Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e |
| semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato - |
| art. 5, comma 5 D.M. n. 317/2023 |
+===================================================================+
|Rimorchi o | Contributo massimo spettante |
|semirimorchi UIC e +----------------------+----------------------|
|IMO ciascuno dotato | | |
|di almeno uno dei |Senza rottamazione: |Con rottamazione: |
|dispositivi |3.000,00 euro |5.000,00 euro |
|innovativi di cui |5.000,00 euro se |7.000,00 euro se |
|all'allegato 1 |P.M.I*. |P.M.I. |
|del D.M. n. 317/2023 | | |
+---------------------+----------------------+----------------------+
*In caso di piccola impresa il contributo e' determinato nel
limite del 20% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un
massimo di 5.000 euro.
In caso di media impresa il contributo e' determinato nel limite
del 10% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un
massimo di 5.000 euro.
In caso di grande impresa il contributo e' stabilito in euro
3.000 a veicolo.
=====================================================================
| Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici|
| superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP|
| e sostituzione delle unita' frigorifere/calorifere - art. 5, |
| comma 5 D.M. n. 317/2023 |
+==============================+====================================+
| | Contributo massimo spettante |
|Rimorchi, semirimorchi ed +------------------+-----------------|
| equipaggiamenti, delle |Senza | |
| unita' frigorifere/ |rottamazione: |Con rottamazione:|
| calorifere installate |3.000,00 euro |5.000,00 euro |
| per veicoli |5.000,00 euro se |7.000,00 euro se |
| superiori a 7 t |P.M.I.* |P.M.I. |
+------------------------------+------------------+-----------------+
|Sostituzione equipaggiamenti, | Contributo massimospettante |
| delle unita' |------------------------------------|
| frigorifere/calorifere |3.000,00 euro |
| installate per |5.000,00 euro se |
| rimorchi/semirimorchi |P.M.I. * |
| superiori a 7 t | |
+------------------------------+------------------------------------+
*In caso di piccola impresa il contributo e' determinato nel
limite del 20% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un
massimo di 5.000 euro.
In caso di media impresa il contributo e' determinato nel limite
del 10% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un
massimo di 5.000 euro.
In caso di grande impresa il contributo e' stabilito in euro
3.000 a veicolo.