21/02/2022 - Credito d'imposta per chi usa PRODOTTI DA RICICLO E RIUSO - Domande dal 22 dicembre 2021 al 21 febbraio 2022 (E' un click Day)

COMUNICATO DEL MINISTERO DEL 20.12.2021

LINK: Comunicato del Ministero del 20.12.2021

Disposizioni attuative del credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso
Le imprese che impiegano materiali e prodotti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami, possono presentare istanza per le spese sostenute nel 2020. Le domande potranno essere presentate esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it) a partire dalle ore 12.00 del 22 dicembre 2021 alle ore 12.00 del 21 febbraio 2022. Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID.

Il contributo prevede un rimborso sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto dei prodotti riciclati, fino a un importo massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 10 milioni di euro.

Con il decreto 6 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 297 del 15 Dicembre 2021, il Ministro della Transizione Ecologica, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, hanno definito i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di materie e prodotti riciclati che hanno accesso all’agevolazione, nonché i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta. 

L’agevolazione ha come obiettivo il sostegno e la diffusione dell’economia circolare, attraverso pratiche sostenibili come l’acquisto di materiali riciclati.

In allegato i moduli facsimile per la presentazione della domanda di concessione del contributo e l’informativa privacy. 
 

Decreto 6 ottobre 2021
Allegato schema attestazione effettività e attinenza spese prodotti riciclati
Modulo istanza
Informativa trattamento dati personali
FAQ DM prodotti riciclati

 
Direzioni 
Direzione generale per l’economia circolare (ECi)
Stato 
Aperto
Data Decorrenza 
Lunedì, Dicembre 20, 2021 - 13:45
 
Ultimo aggiornamento 20.12.2021


SITO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

LINK: https://padigitale.invitalia.it/

Credito d’imposta Prodotti riciclati (Spese 2020)
Per conto del Ministero della Transizione Ecologica - Direzione generale economia circolare (EC)
L’incentivo è promosso dal Ministero della Transizione ecologica con il decreto “Prodotti riciclati” , pubblicato nella G.U.Ri. del 15.12.2021 n. 297.

La misura è rivolta alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che abbiano acquistato, nell’anno 2020:

a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;

b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti”.

Ogni soggetto potrà richiedere un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% del costo di acquisto delle materie e dei prodotti oggetto di agevolazione, con un limite massimo comunque fissato a 10.000 euro per ciascun richiedente.

La misura può contare su una dotazione di 10 milioni di euro.

La piattaforma sarà attiva dalle ore 12.00 del 22 dicembre 2021. Le istanze di accesso dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla predetta data di apertura dello sportello.

Il credito d’imposta è riconosciuto da parte del Ministero della Transizione Ecologica, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, secondo l’ordine di presentazione delle domande e sino all’esaurimento delle risorse disponibili. Per l’accesso, che si effettua tramite l’apposito pulsante di login , è necessario l’utilizzo di SPID.

1) Manuale utente

2) FAQ

Per informazioni:
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


LINK: DECRETO 6 ottobre 2021

DECRETO 6 ottobre 2021 Disposizioni attuative del credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso. (21A07272) (GU Serie Generale n.297 del 15-12-2021)

 IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo  2021,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che
ha  ridenominato  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; 
  
Visto l'art. 26-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» secondo cui «Per l'anno 2020, e' riconosciuto un contributo pari al 25% del costo di acquisto di: a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; b) compost di qualita' derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.»;
Visto, in particolare, l'art. 26-ter, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, ai sensi del quale «Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di cui al medesimo comma 1 e' riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attivita' economica o professionale e non e' cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
Visto, altresi', l'art. 26-ter, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2019, secondo cui «con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui» al comma 2;

FONDI STANZIATI: € 10mln
Visto, altresi', l'art. 26-tAer, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2019, ai sensi del quale «gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto», dei quali 10 milioni di euro sono destinati al credito di imposta oggetto del presente decreto;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il testo unico delle imposte sui redditi, in particolare l'art. 54, relativo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, e gli articoli 61 e 109, in merito ai componenti del reddito d'impresa;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta';
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni procedurali e applicative necessarie alla concessione del contributo stabilito dall'art. 26-ter, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019 che garantiscano il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 6;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota del 19 agosto 2021;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico con nota del 14 settembre 2021;


Art. 1  Finalita' ed oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  definisce  i  requisiti  tecnici  e   le
certificazioni idonee ad  attestare  la  natura  e  le  tipologie  di
materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonche' i  criteri  e  le
modalita' di applicazione e fruizione del credito  d'imposta  di  cui
all'art. 26-ter, comma 2, del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 
Art. 2  Agevolazione concedibile 

ACQUISTI FATTI NEL 2020
1.
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono riconosciute per

l'anno 2020 in relazione all'acquisto di:
BENI AGEVOLABILI

a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75%
della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
b) compost di qualita' derivante dal trattamento della frazione
organica differenziata dei rifiuti.

SOGGETTI BENEFICIARI: IMPRESE A LAVORATORI AUTONOMI
AGEVOLAZIONE: CREDITO D'IMPOSTA DEL 25% SULLE SPESE DI ACQUISTO
AGEVOLAZIONE MASSIMA: € 10.000,00

2.
Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro

autonomo che impiegano i beni di cui al comma 1 nell'esercizio
dell'attivita' economica o professionale spetta un contributo, sotto
forma di credito d'imposta, pari al 25% del costo di acquisto di
detti beni fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun
beneficiario.

L'EFFETTIVITA' DEI COSTI DEVE ESSERE CERTIFICATA

3. L'effettivita' del sostenimento delle spese e dell'impiego o
della destinazione dei beni di cui al comma 2 nell'esercizio
dell'attivita' economica e professionale risultano da apposita
attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero
da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da
un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in
quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro
di assistenza fiscale.

CUMULABILITA'
4.
Il credito d'imposta di cui al comma 2 non e' cumulabile con il

credito d'imposta previsto dall'art. 1, comma 73, della legge 30
dicembre 2018, n. 145.

Art. 3  Requisiti tecnici e certificazioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto i beni di cui all'art. 2, comma  1,
possiedono i seguenti requisiti tecnici: 
REQUISITI TECNICI a) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 75% proveniente da rifiuti o da rottami per i beni di cui alla lettera a); b) la conformita' ai requisiti e alle caratteristiche dell'ammendante compostato misto e dell'ammendante compostato verde, stabiliti dalla disciplina in materia di fertilizzanti di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni, per il bene di cui alla lettera b).
2. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera a), e' dimostrato mediante:
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER DOCUMENTARE I REQUISTI TECNICI a) un'etichetta di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformita', accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento UNI; b) una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita', accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che validi, sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa, il contenuto di riciclato autodichiarato dal produttore in conformita' alla norma tecnica UNI EN ISO 14021; c) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che attesti il contenuto di riciclato.
DOCUMENTAZIONE PER I FERTILIZZANTI 3. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera b) consistenti nella conformita' ai requisiti ed alle caratteristiche dettate in materia di fertilizzanti di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e successive modificazioni, e' dimostrato attraverso una certificazione rilasciata da un ente certificatore.
Art. 4  Procedura di riconoscimento del credito d'imposta 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 2, comma 2, in relazione alle spese sostenute nell'anno 2020, i soggetti interessati, tramite accesso alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.minambiente.it, presentano apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della piattaforma medesima nella sezione news dello stesso sito istituzionale.
DATI DA INDICARE NELLA DOMANDA 2. Nella domanda di cui al comma 1 e' specificato: a) l'ammontare complessivo delle spese sostenute in relazione a ciascuna delle categorie di beni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b); b) l'ammontare del credito d'imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna delle categorie di beni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b).
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 3. La domanda di cui al comma 1, firmata digitalmente in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) dal soggetto interessato, e' corredata, a pena di esclusione: a) dalle attestazioni e dalle certificazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3; b) dall'attestazione dell'effettivita' delle spese sostenute e dell'effettivo impiego dei beni acquistati nell'esercizio dell'attivita' economica o professionale di cui all'art. 2, comma 3; c) per le imprese di cui all'art. 2, comma 2, dalla dichiarazione di non usufruire, per le medesime spese ammissibili, del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
E' UN CLICK DAY
FONDI DISPONIBILI: € 10mln
4. Il credito d'imposta di cui all'art. 2, comma 2 e' riconosciuto, da parte del Ministero della transizione ecologica, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti e secondo l'ordine di presentazione delle domande, fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun soggetto beneficiario e fino all'esaurimento delle risorse nel limite complessivo di 10 milioni di euro.

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO: ENTRO 90gg DALLA DOMANDA 5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica comunica ai soggetti interessati il riconoscimento oppure il diniego dell'agevolazione.

Art. 5 Utilizzazione del credito d'imposta
DEVE ESSERE INDICATO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.
MODALITA' PER COMPENSAZIONE

1. Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi
fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo ed e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal decimo giorno successivo alla data
della comunicazione del riconoscimento del credito da parte del
Ministero della transizione ecologica. A tal fine, il modello F24
deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici
messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
dell'operazione di versamento.

NON E' TASSATO

2. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre
alla formazione del reddito ne' alla base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione
non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della transizione
ecologica, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il
Ministero della transizione ecologica, preventivamente alla
comunicazione ai soggetti richiedenti, trasmette all'Agenzia delle
entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco dei
soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito
concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche.

4. Non si applica il limite di cui al comma 53 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle
compensazioni dai soggetti ammessi ai sensi del presente articolo,
sono allocate sui pertinenti capitoli di spesa dello stato di
previsione del Ministero della transizione ecologica, per il
successivo trasferimento alla contabilita' speciale intestata
all'Agenzia delle entrate n. 1778 «Fondi di bilancio».

art. 6 Cause di revoca del credito d'imposta

REVOCA DEL CONTRIBUTO
1. Il credito d'imposta e' revocato:
a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei
requisiti previsti;
b) qualora la documentazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2,
lettera a) e b), contenga elementi non veritieri.

2. Il credito d'imposta e', altresi', revocato in caso di
accertamento della falsita' delle dichiarazioni rese ai sensi
dell'art. 2, comma 3, dell'art. 3, commi 2 e 3, e dell'art. 4, comma
3, lettera c). Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge
civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al
recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell'art. 7.

Art. 7  Controlli ed eventuali procedure di recupero  del credito d'imposta illegittimamente fruito 

PROCEDURE PER IL RECUPERO 1. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della transizione ecologica, con modalita' telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese e dei soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi e, ai fini dei controlli previsti sul divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito di imposta previsto dall'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con i relativi importi. 2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne da' comunicazione per via telematica al Ministero della transizione ecologica. 3. Il Ministero della transizione ecologica, procede ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 al recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 ottobre 2021 Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2977