Link INVITALIA con la modulistica pubblicata il 21.2.2022
LINK del ministero del turismo
LINK del Ministero con tutta la normativa
RESOCONTO
Il Sole 24 Ore - 3.3.2022
"A poco più di sette ore dall’avvio della piattaforma, alle 16,30 di lunedì 28 febbraio, già 4.300 domande erano state caricate, 759 erano in attesa di compilazione"
Verranno finanziate le prima 3.700 domande presentate.
Il Sole 24 ore - 18.3.2022
Finora sono state presentate 5.835 domande.
INDICE DELLA PAGINA
- Tempestica presentazione domande
- Sintesi della normativa
- Spese ammissibili
- Faq
- Come calcolare il contributo Faq del 5.4.2022
- Aggiornamento delle spese ammissibili: impianti fotovoltaici
- Decreto interministeriale del 28.12.2021
- Decreto legge 152 del 6.11.2021
- Documentazione da allegare alla domanda
- Rassegna stampa
- Aiuti de minimis o aiuti covid ?
- Ammesse anche le case mobili legge 28 marzo 2022 n.25
- Ministero del turismo avviso dell' 8 aprile 2022 calcolo del contributo e modalità di rendicontazione
ART. 1, D.L. N. 152/2021 – FAQ – MODALITA’ APPLICATIVE EROGAZIONE CREDITO D’IMPOSTA E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE TURISTICHE
Argomenti
17/02/2022
In riferimento all’Avviso indetto ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e pubblicato il 23 dicembre 2021 recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152, si pubblicano le seguenti FAQ sull’argomento.
Alcuni chiarimenti
Quesito | Chiarimento |
2 | Definizione di struttura |
3 | Contratto di locazione o affitto inferiore a 5 anni |
5 | Attività turistica non prevalente: non ammessa |
9 | De minimis o Regime Covid |
10 | Cumulabilità |
11 | Criteri di riparto per le prime 3.700 domande presentate |
13 | Incremento dell'efficienza energetica |
14 | Riqualificazione antisismica |
15 | Per “interventi funzionali” si intendono gli interventi ulteriori “trainati” eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali di incremento dell'efficienza energetica delle strutture, di riqualificazione antisismica e di eliminazione delle barriere architettoniche. |
17 | Modifica dei documenti nei trenta giorni di apertura dello sportello |
18 | Le autorizzazioni relative ad investimenti da fare possono non essere allegate. Su questa faq, il per il sole 24 ore del 19.2.2022, ci sono dei dubbi interpretativi. |
19 | E' possibile presentare domanda con Durc non regolare |
23 | Rifugi alpini ed escursionistici |
24 | Eliminazione barriere architettoniche |
25 | Il punto g) dell’elenco spese ammissibili, concernente l’acquisto di mobili e componenti d'arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica, chiede di produrre la relazione di un professionista abilitato che attesti la diretta funzionalità per caratteristiche tecnico-fisiche dei predetti beni a soddisfare gli obiettivi riferiti ad almeno uno degli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021. |
TEMPISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ART. 1 DL 152/2021 – TEMPISTICA AVVIO E ACCESSO PIATTAFORMA ON LINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ai sensi dell’art. 6, comma 1, dell’Avviso Pubblico del 23 dicembre 202
16/02/2022
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, dell’Avviso Pubblico del 23 dicembre 2021, si comunicano le date di avvio dell’operatività ed accessibilità della piattaforma informatica:
– a partire dal giorno 21/02/2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;
– a partire dalle ore 12:00 del 28/02/2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda
.................
Il bando resterà aperto 30gg (è prevista la chiusura anticipata in caso di esaurimento dei fondi)
Art. 6
(Procedura telematica di istanza per il riconoscimento degli incentivi)
I. Le imprese interessate presentano apposita domanda al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite con pubblica comunicazione dal Ministero del turismo entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Avviso. Le imprese, registrando il proprio profilo, presentano l'istanza entro i trenta giorni successivi all'apertura della piattaforma on line.
RIFERIMENTI NORMATIVI |
Avviso del 28.12.2021 |
SCADENZA - Entro 60gg dalla pubblicazione dell'avviso del 28.12.2021 saranno pubblicate le modalità per l'invio delle domande |
Le imprese interessate presentano apposita domanda al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite con pubblica comunicazione dal Ministero del turismo entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Avviso (28/12/2021). Le imprese, registrando il proprio profilo |
SARA' UN CLICK DAY |
10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande |
FONDI STANZIATI |
2022: 100mln 2023: 180mln 2024: 180mln 2025: 40mln Il 50% dei fondi sono riservati alla riqualificazione energetica |
AGEVOLAZIONE Credito d'imposta dell'80% Più Contributo a fondo perduto del 50%, massimo € 100.000,00
|
Credito d'imposta dell'80% 1..e' riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute
Più un contributo a fondo perduto del 50% nel limte di € 100.000,00 2. Per i soggetti di cui al comma 4 e' riconosciuto altresi' un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto e' riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che puo' essere aumentato anche cumulativamente: a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento; b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l'impresa o la societa' abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l'imprenditoria femminile, per le societa' cooperative e le societa' di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le societa' di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con eta' compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda; c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa e' ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. |
LA SOMMA DELLE DUE AGEVOLAZIONI (credito d'imposta e fondo perduto) NON PUO' SUPERARE IL 100% DELLA SPESA |
3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5. |
ULTERIORE FINANZIAMENTO PER LE SPESE AMMISSIBILI NON COPERTE |
7. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, e' possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante «Modalita' di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilita' a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche. |
SOGGETTI BENEFICIARI |
4. imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonche' alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici. |
INTERVENTI AMMESSI |
A) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica; B) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; C) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b); D) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attivita' termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323; E) spese per la digitalizzazione previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. |
SPESE AMMESSE verranno individuate nel decreto attuativo |
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero del turismo, pubblica un avviso contenente le modalita' applicative per l'erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2, ivi inclusa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del |
LA PROGETTAZIONE E' AMMESSA | 4.... Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono
riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 |
DECORRENZA DELLE SPESE Sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (7.11.2021). Sono comunque ammessi i progetti avviati dall' 1/2/2020 e non conclusi alla data della domanda. |
Dal 7/11/2021 al 31/12/2024 1. ..realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024. 11. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
CONCLUSIONE DEL PROGETTO |
Entro 24 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, comunque entro il 31.12.2024 |
AVVIO DEL PROGETTO |
Entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria. |
INTERVENTI CONCLUSI PRIMA DEL 7.11.2021 |
12. Agli interventi conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. |
NON SONO CUMULABILI CON ALTRI INCENTIVI |
14. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi |
DE MINIMIS o REGIME COVID (vedere la faq nr.9) |
14. ....... Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2, sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto diStato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». |
Il contributo NON E' TASSATO |
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 |
MODALITA' DI EROGAZIONE E' possibile richiedere una anticipazione del 30% |
L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto e' erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facolta' di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative |
SOSTENUTE PER COMPETENZA (non è quindi richiesto il pagamento) |
. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 |
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE |
6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852. |
UTILIZZABILE nell'esercizio successivo a quello in cui gli investimenti sono stati effettuati |
8. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati |
E' CEDIBILE | 8. ..... Il credito d'imposta e' cedibile, in tutto o
in parte, con facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. |
La validità delle graduatoria presentate (www.fiscoetasse.com - 1.3.2022)
Bonus turismo: presentazione delle domande dal 28 febbraio (www.ecnews.it - 22.2.2022)
Tax credit e cfp turismo, al via le domande dal 28 febbraio (Fiscoggi - 17.2.2022)
Colonnine elettriche e fotovoltaico nei bonus del Pnrr al turismo (www.fiscooggi.it - 15.2.2022)
Nuovo Bonus Alberghi: guida gli incentivi in arrivo (Fonte: www.pmi.it - 8.2.2022)
Entro il 21 febbraio sarà resa operativa la piattaforma (commercialista telematico 8.2.2022)
Contributi e bonus alle imprese del Turismo: bando e istruzioni (www.pmi.it - 10/1/2022)
Il sole 24 ore 7/1/2022. Entro il 21 febbraio le regole per la piattaforma poi 30 giorni per le domande. Istanza con 29 tra visti e permessi.
Gli incentivi per le imprese turistiche (www.ecnews.it - 15/11/2021)
Decreto Pnrr: bonus e contributi per le imprese del settore turistico (www.fiscooggi.it - 8/11/2021)
Agevolazioni per il turismo: nuovo fondo con risorse per le imprese (Fiscoetasse - 5.11.2021)
AIUTI DE MINIMIS o AIUTO COVID ? (Approfondimento)
Commercialista telematico 2.3.2022
A quanto risulta, è forse la prima volta che ad una agevolazione viene contemporaneamente attribuita la natura di aiuto de minimis e di aiuto covid,
Il comma 14 dell’art. 1 del decreto Pnrr
...“riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.
Il comma 4 dell’art. 3 dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021 prevede espressamente che gli incentivi sono concessi “comunque secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento dell’erogazione dei fondi”.
Il quotidiano invita comunque a controllare il limite del de minimis.
Ammesse anche le case mobili (legge 28 marzo 2022, n.25)
COME CALCOLARE IL CONTRIBUTO - FAQ DEL 5.4.2022
ART. 1 DL 152/2021 – FAQ – CRITERI DI CALCOLO DEGLI INCENTIVI RICONOSCIBILI
Argomenti
avviso pubblico contributi crediti di imposta FAQ
05/04/2022
In riferimento all’Avviso pubblicato il 23 dicembre 2021 recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152, si pubblica la seguente FAQ.
Domanda:
Come vengono calcolati gli incentivi riconoscibili?
Risposta:
Il calcolo degli incentivi riconoscibili è effettuato secondo il criterio che segue: sul totale delle spese ammissibili viene prima calcolato il contributo a fondo perduto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge del 6 novembre 2021 n. 152 non può essere superiore al 50 per cento delle spese sostenute e comunque non superiore al limite massimo di 100.000,00 euro per ciascun beneficiario.
Poi sull’ammontare rimanente delle spese ammissibili, non coperte dal contributo a fondo perduto, viene calcolato l’incentivo riconoscibile sotto forma di credito d’imposta applicando una percentuale, non superiore all’80 per cento.
AGGIORNATO L'ELENCO DELLE SPESE AMMISSIBILI
11/2/2022 - Il Mise ha aggiornato l'elenco delle spese ammissibili
ART. 1 DL 152/2021 – AGGIORNAMENTO ELENCO SPESE AMMISSIBILI ai sensi dell’art. 5, comma 1, dell’Avviso Pubblico del 23 dicembre 2021
Il punto a) dell’elenco Spese Ammissibili ai sensi dell’articolo 5, comma 1, dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, pubblicato in data 4 febbraio 2022, relativo agli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di cui all’articolo 1, comma 5, lett. a) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, è così integrato:
a.2) le spese per gli interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo, per i quali si applica quanto previsto dal comma 7, dell’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che siano destinate ad uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell’intervento.
(cfr. FAQ sull’argomento)
IL 4/2/2022 E' STATO PUBBLICATO L'ELENCO DELLE SPESE AMMISSIBILI
Si pubblica l’elenco delle spese ammissibili, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, recante “Modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche, ai sensi dell’art. 1, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152“.
Si fa presente che questa Amministrazione procederà anche a fornire chiarimenti attraverso la pubblicazione di apposite “FAQ”.
LINK - SPESE AMMISSIBILI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 1, DELL’AVVISO PUBBLICO DEL 23 DICEMBRE
2021, RECANTE “MODALITÀ APPLICATIVE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E
CREDITI D’IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICHE AI SENSI DELL’ART. 1 DEL
D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N.152
Ai fini della determinazione degli incentivi di cui all’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, recante
“Modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese
turistiche ai sensi dell’art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152”, sono considerate ammissibili le
seguenti spese:
a) relativamente agli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di cui all’articolo 1,
comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152:
a.1) le spese per gli interventi di cui all’articolo 5 del decreto 6 agosto 2020 del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi
previsti dal decreto 6 agosto 2020, ad eccezione degli interventi di cui alle lettere a) e b)
che devono soddisfare, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti riportati
nell’appendice B all’allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute e il Ministro della difesa 26
giugno 2015.
b) relativamente agli interventi di riqualificazione antisismica, di cui all’articolo 1, comma 5,
lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152:
b.1) qualsiasi spesa inerente alla realizzazione di opere destinate a migliorare il
comportamento antisismico dell’edificio;
b.2) le spese per l’acquisto di beni destinati a strutture esistenti, già in regola con la
normativa antisismica vigente nella zona di riferimento, a condizione che l’acquisto sia
idoneo a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio.
Tale miglioramento dovrà essere attestato da un tecnico qualificato a ciò autorizzato.
c) relativamente agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati sia
sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, le spese per:
c.1) sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali
degli impianti, il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici quali servizi
igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;
c.2) interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori,
l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme
elevatrici;
c.3) realizzazione ex novo di impianti igienico-sanitari adeguati all’ospitalità delle
persone diversamente abili, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con
altri adeguati all'ospitalità delle persone diversamente abili;
c.4) sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in
concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;
c.5) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini
dell’accessibilità.
d) relativamente agli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5)
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di cui all’articolo 1, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ammissibili in quanto funzionali alla
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 1, comma 5, del decretolegge 6 novembre 2021, n. 152, le spese per:
d.1) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con modifica della sagoma ma
nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del
decreto legislativo 222 gennaio 2001, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è
necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
d.2) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la
loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
d.3) modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte
esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche
diverse, materiali, finiture e colori;
d.4) realizzazione di balconi e logge;
d.5) servizi igienici;
d.6) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili,
quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri
aventi le stesse caratteristiche;
d.7) sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto
a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;
d.8) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica
dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i
quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
d.9) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze
meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di
rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via
continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti
previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico,
che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le
caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di
settore ove esistenti.
e) relativamente alla realizzazione di piscine termali, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera
d), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, le spese per:
e.1) la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi
Kneipp), ivi compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli
impianti tecnologici e i vani tecnici di servizio;
e.2) la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili
per l’esercizio delle attività balneotermali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli
spogliatoi;
e.3) relativamente all’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento
delle attività termali, per:
e.3.1) vasche per balneoterapia;
e.3.2) apparecchi per l’erogazione delle terapie inalatorie e dell’aerosolterapia in
ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni
polmonari;
e.3.3) attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del
fango;
e.3.4) attrezzature per la riabilitazione, quali, tra gli altri, attrezzature e macchinari
per palestra, ausili per deambulazione, lettini;
e.3.5) realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature.
f) relativamente agli interventi di digitalizzazione di cui all’articolo 1, comma 5, lettera e),
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, le spese per:
f.1) acquisto di modem, router e impianti wifi;
f.2) realizzazione di infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
f.3) acquisto di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze e sistemi per
la gestione e la sicurezza degli incassi online;
f.4) acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema
mobile;
f.5) creazione o acquisto di software e piattaforme informatiche per le funzioni di
prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici,
quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per
l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
f.6) acquisto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il
sistema CRM – Customer Relationship Management;
f.7) acquisto di licenze software necessarie per il collegamento all’hub digitale del
turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;
f.8) acquisto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione
della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
f.9) acquisto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e
commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.
g) relativamente all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica,
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, le spese
riguardanti beni mobili, durevoli e ammortizzabili, strumentali all’attività d’impresa esercitata
nell’ambito della struttura oggetto dell’intervento e relativamente alla quale è stata presentata la
domanda di incentivo, ivi destinati e messi in uso, inclusi gli acquisti di mobili, componenti di arredo
e componenti di illuminotecnica.
Tutte le voci di spesa riferibili alla presente categoria dovranno essere corredate, ai fini
dell’ammissibilità all’incentivo, dalla relazione di un professionista abilitato che attesti la diretta
funzionalità per caratteristiche tecnico-fisiche dei predetti beni a soddisfare gli obiettivi riferiti ad
almeno uno degli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), dell’Avviso
pubblico del 23 dicembre 2021.
h) le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere da a) a f), dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, comprensive
delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, nella misura massima del
10% delle spese ammissibili
Decreto interministeriale del 28.12.2021
AVVISO PUBBLICO
ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152
MODALITÀ APPLICATIVE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E CREDITI D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 1 E 21 DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152
Articolo 1 (Oggetto) FONDI STANZIATI: 100 mln per il 2022 (vedere comunque anche il punto 7 dell'art.3) 50% RISERVATI AGLI INVESTIMENTI PER LA QUALIFICAZIONE ENERGETICA 40% RISERVATI ALLE AZIENDE DEL MEZZOGIORNO
|
Art. 2 SOGGETTI BENEFICIARI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VINCOLO: 5 ANNI DALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO |
Art. 3 CREDITO D'IMPOSTA DELL'80% AMMESSE LE SPESE SOSTENUTE DAL 7.11.2021 AL 31.12.2024 AMMESSI I PROGETTI AVVIATI DAL 1° FEBBRAIO 2020 MA NON ANCORA CONCLUSI; SONO COMUNQUE AGEVOLABILI LE SOLE SPESE FATTURATE DAPO IL 7.11.2021. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 50% PER UN IMPORTO DI € 40.000,00 (CHE PUO' ARRIVARE AD € 100.000,00) DE MINIMIS E QUADRO TEMPORANEO COVID 4. Gli incentivi sono concessi a ciascuna impresa in conformità alla misura 4.2 Ml C3 del PNRR e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19", e comunque secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento dell'erogazione dei fondi. IL CREDITO D'IMPOSTA ED IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SONO CUMULABILI, non può essere comunque superato l'importo della spesa 5. Gli incentivi di cui ai commi i e 2 del presente articolo possono essere riconosciuti in favore della medesima impresa, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento della spesa complessiva ammissibile per gli interventi. NON SONO CUMULABILI CON ALTRI INCENTIVI SARA' UN CLICK DAY - E' PREVISTO COMUNQUE ANCHE UN RIPARTO FRA LE PRIME 3.700 DOMANDE FONDI STANZIATI: € 500 milioni
AGRITURISMO |
Art. 4 INTERVENTI AMMESSI DEVONO INIZIARE ENTRO 6 MESI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA. DEVONO ESSERE ULTIMATI ENTRO 24 MESI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA (è prevista una proroga) DEVONO ESSERE CONFORMI ALLA NORMATIVA AMBIENTALE |
Art. 5 LE SPESE AMMESSE SARANNO INDICATE IN UN DOCUMENTO CHE DOVRA' ESSERE EMESSO ENTRO 30GG DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO PRINCIPIO DI COMPETENZA (non è quindi richiesto il pagamento) L'EFFETTIVITA' DEVE ESSERE ATTESTATA |
Art. 6 LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SARANNO RESE NOTE ENTRO 60gg DAL PRESENTE AVVISO. |
Art. 7 DURC IN REGOLA ANCHE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DURC IN REGOLA ANCHE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA |
Art. 8 CLICK DAY IN CASO DI SUPERAMENTO DEL LIMITE DEL DE MINIMIS O DEL QUADRO TEMPORANEO L'AGEVOLAZIONE VERRA' RIDOTTA |
Art. 9 MODALITA' DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA IL CREDITO D'IMPOSTA E' CEDIBILE |
Art. 10 E' POSSIBILE RICHIEDERE UNA ANTICIPAZIONE DEL 30% 4. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, il soggetto beneficiano è tenuto a trasmettere al Ministero del Turismo tramite il sistema informativo, entro 30 giorni dall'inizio dell'intervento, la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante: |
Art. 11 FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER LE SPESE NON COPERTE DAGLI INCENTIVI (credito d'imposta e fondo perduto) PER IL FINANZIAMENTO SI FA RIFERIMENTO DAL DECRETO DEL 22/12/2017 |
Art. 12 MODALITA' DI PAGAMENTO |
Art. 13 NON E' PREVISTO UN IMPORTO MINIMO DELL'INVESTIMENTO DA REALIZZARE |
Art. 14 (Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito) I. Qualora, a seguito dei controlli effettuati si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, degli incentivi di cui al presente Avviso, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non ammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 2. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione sugli interventi volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni. Ai predetti fini, nonché per la prevenzione e il contrasto della corruzione, delle frodi, e per evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, il Ministero può avvalersi della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. |
Art. 15 (Disposizioni finali) 1. Il presente Avviso ed i successivi atti sono pubblicati sul sito istituzionale wwwrninisteroturismo.gov.it. La pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati. 2. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6 del presente Avviso non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore delle imprese proponenti. 3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso si rinvia all'Avviso concernente le modalità di accesso alla piattaforma digitale di ricevimento delle istanze. |
Piattaforma online - Informazioni richieste
SEZIONE INTERVENTI.
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Decreto-legge del 06/11/2021 n. 152
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 6 novembre 2021
Art. 1 Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche
In vigore dal 07/11/2021
Art. 1 Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche In vigore dal 07/11/2021 1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita' attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024. |
Credito d'imposta dell'80% Decorrenza delle spese: dal 7.11.2021 al 31.12.2024 |
2. Per i soggetti di cui al comma 4 e' riconosciuto altresi' un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto e' riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che puo' essere aumentato anche cumulativamente: a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento; b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l'impresa o la societa' abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l'imprenditoria femminile, per le societa' cooperative e le societa' di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le societa' di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con eta' compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda; c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa e' ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. |
Contributo a fondo perduto del 50%, agevolazione massima € 100.000,00 |
3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto e' erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facolta' di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione. |
Regole di cumulo dei due incentivi
Erogazione in unica soluzione. E' possibile richiedere una anticipazione. |
4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonche' alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici. | Soggetti ammessi |
5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi: a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica; b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b); d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attivita' termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323; e) spese per la digitalizzazione previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. |
Le spese sono ammesse secondo il principio di competenza (non è quindi richiesto il pagamento)
Interventi ammessi |
6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852. | Rispetto dell'ambiente |
7. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, e' possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante «Modalita' di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilita' a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche. |
Per le spese non coperte e' possibile richiedere un finanziamento a tasso agevolato. |
8. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al terzo periodo, il Ministero del turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonche' le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta e' cedibile, in tutto o in parte, con facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Il Ministero del turismo provvede alle attivita' di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. | Utilizzo del credito d'imposta
E' cedibile
Non è tassato.
|
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero del turismo, pubblica un avviso contenente le modalita' applicative per l'erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2, ivi inclusa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai sensi del comma 7, gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi. | Dovrà essere pubblicato un avviso con le modalità attuative. |
10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento delle risorse e' comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo. | Gli incentivi sono concessi secondo l'ordine cronologico
Fondi stanzati (è prevista una riserva del 50% per la riqualificazione enegetica: € 100mln per il 2022; + € 100mln (comma 13) € 180mln per il 2023; € 180mln per il 2021; € 40mln per il 2025 |
11. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
Ammessi i progetti avviati dopo il 1° gennaio 2021 ma non ancora concluse. Sono comunque ammesse le sole spese sostenute dopo il 7.11.2021. |
12. Agli interventi conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. | Agevolazioni per gli interventi già conclusi. |
13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1 e' ulteriormente autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «per i tre periodi d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «per i due periodi d'imposta». | Ulteriori 100mln per il 2022 |
14. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2, sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
Non sono cumulabili con altri incentivi
De minimis |
15. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, tenuto conto degli obiettivi di cui al presente articolo e del grado di raggiungimento degli stessi, il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2025, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale. | Aggiornamento della classificazione delle strutture ricettive. |
16. Sono abrogati i commi 2-ter e 5, dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.(1) | |
17. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. L'attuazione dell'intervento garantisce il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. (1) Testo come modificato da atto di rettifica pubblicato in GU 16/11/2021 n. 273. |
MINISTERO DEL TURISMO - AVVISO DELL'8.4.2022 - CALCOLO DEL CONTRIBUTO E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
AVVISO PUBBLICO
ai sensi dell'articolo 15, comma 3, dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021
CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE, TEMPISTICA DI PRESENTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE PER
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DEL
DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152.
VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge
29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e,
segnatamente, l’articolo 1, che prevede, ai commi 1 e 2, incentivi sotto forma di credito
d’imposta e contributo a fondo perduto destinati alle imprese alberghiere, alle strutture
che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle
pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del
comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti
balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e
faunistici;
VISTO l’Avviso pubblico del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021 recante “Modalità
applicative per l’erogazione di contributi e crediti di imposta a favore delle imprese turistiche
di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152” e, in particolare,
l’articolo 15, comma 3, nella parte in cui rinvia ad un successivo Avviso la determinazione
di quanto non espressamente disciplinato dal medesimo Avviso del 23 dicembre 2021;
VISTO l’Avviso pubblico del Ministro del turismo prot. n. 2615/22 del 18 febbraio 2022
recante “Modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per l’erogazione di
contributi e credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 9 del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152”;
VISTO, altresì, l’art. 3, comma 7, dell’Avviso del 23 dicembre 2021 ai sensi del quale ai fini del
raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dall’Allegato alla decisione di esecuzione
del Consiglio dell’8 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del PNRR dell’Italia,
misura M1C3-4.2, l’attribuzione degli incentivi di cui al citato Avviso avverrà, nel limite
massimo di spesa pari a € 500 milioni così come integrati dall’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 novembre 2021, n.152;
TENUTO CONTO, inoltre, che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Avviso del 23 dicembre 2021 gli
incentivi “sono concessi a ciascuna impresa in conformità alla misura 4.2 M1C3 del PNRR e nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre
2013 della Commissione Europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” e alla comunicazione della
Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza COVID-19”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 7, dell’Avviso del 23/12/2021 “nel caso di
esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento dell’obiettivo del numero
minimo di 3.500 imprese beneficiarie, gli incentivi verranno comunque concessi alle prime
3.700 imprese turistiche e l’incentivo riconoscibile verrà di conseguenza ridotto in misura
proporzionale”;
VISTE le FAQ pubblicate sul sito del Ministero del Turismo (www.ministeroturismo.gov.it) e sul
sito di Invitalia S.p.A. (www.invitalia.it) in ordine ai quesiti avanzati sull’Avviso Pubblico del 23
dicembre 2021;
SI AVVISA
Articolo 1
(Riconoscimento e calcolo degli incentivi)
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, dell’Avviso del 23 dicembre 2021 e ai fini della
pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, di cui al comma 2 del citato art. 8, il Ministero del
turismo per il tramite di Invitalia S.p.A., richiede la documentazione prevista dall’Allegato I
dell’Avviso Pubblico del 23 dicembre 2021, ove pertinente, secondo le modalità e le tempistiche
indicate nell’allegato del presente Avviso.
2. Le imprese dovranno trasmettere la documentazione richiesta, firmata digitalmente
dal legale rappresentate, utilizzando la piattaforma online, di cui all’Avviso del Ministero del
turismo del 18 febbraio 2022.
3. La mancata trasmissione della documentazione entro i termini previsti all’atto della
richiesta, di cui al precedente comma 1, determina la decadenza dall’incentivo.
4. Il calcolo degli incentivi concedibili è effettuato sul totale delle spese ammissibili, sulle
quali viene prima calcolato il contributo a fondo perduto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021 non può essere superiore al 50 per cento delle
spese sostenute e comunque non superiore al limite massimo di 100.000,00 euro per ciascun
beneficiario. Poi sull’ammontare rimanente delle spese ammissibili, non coperte dal contributo
a fondo perduto, viene calcolato l’incentivo riconoscibile sotto forma di credito d’imposta
applicando una percentuale, non superiore all’80 per cento, nei limiti di quanto indicato al
successivo art. 2.
Articolo 2
(Ripartizione dei fondi mediante riduzione proporzionale con minimo garantito)
1. Nell’eventualità in cui le risorse disponibili si esaurissero prima del raggiungimento
dell’obiettivo del numero minimo di 3.500 imprese beneficiarie e al fine di definire l’elenco delle
3.700 imprese turistiche, ai sensi dell’art. 3, comma 7 dell’Avviso del 23 dicembre 2021, si
procederà alla rimodulazione degli incentivi.
2. In prima istanza, si procederà con il calcolo della soglia media delle risorse da
distribuire determinato dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero di 3.700 imprese
turistiche;
3. La rimodulazione dell’incentivo si applicherà solo alle istanze il cui importo richiesto
sarà superiore alla soglia media. La riduzione verrà applicata percentualmente alla sola quota
eccedente rispetto alla soglia media. Pertanto, l’incentivo richiesto il cui importo è inferiore alla
soglia media, sarà riconosciuto integralmente.
4. La percentuale di assegnazione della parte eccedente (α%) verrà calcolata tenendo
conto del rapporto tra il risparmio cumulato delle imprese i cui incentivi richiesti siano inferiori
alla soglia media e l’eccedenza cumulata delle imprese i cui incentivi richiesti siano superiori
alla medesima soglia garantendo così un incentivo uniformemente distribuito.
5. Pertanto, per ogni singola impresa, supponendo, ad esempio, che la soglia media sia X e
la quota eccedente, rispetto alla predetta soglia, sia Y e che la percentuale di assegnazione della
parte eccedente sia α%, l’importo dell’incentivo verrà così calcolato:
importo dell’incentivo = X + (Y×α/100)
6. Effettuata la ripartizione delle risorse per le prime 3.700 imprese turistiche si procede
alla verifica del rispetto della riserva del 40% delle risorse dedicate agli interventi da realizzarsi
nelle regioni del Mezzogiorno e della riserva del 50% dedicata agli interventi per gli
investimenti di riqualificazione energetica.
7. Se dalla verifica di cui al comma precedente, non risulterà il rispetto dalle soglie indicate
per le riserve si provvederà, in prima istanza, per quanto riguarda la riserva del 40% destinata
al Sud, alla modifica dell’elenco delle 3.700 imprese ammissibili, aggiungendo selettivamente le
sole imprese del Sud ed espungendo via via le imprese del Centro-Nord a ritroso nel citato
elenco, fino al raggiungimento della quota del 40% fermo il limite complessivo delle risorse
disponibili.
8. Si procederà analogamente anche per il rispetto della riserva del 50% degli investimenti
energetici sempre garantendo la riserva del 40%.
9. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse da destinare alla misura in argomento
si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Articolo 3
(Modalità di presentazione della richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto e di
fruizione del credito d’imposta)
1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, gli
incentivi sono erogati in ordine cronologico di comunicazione della conclusione dell’intervento
nel rispetto degli stanziamenti annuali di cui all’articolo 1, comma 2, del predetto Avviso.
2. Le richieste di erogazione del contributo a fondo perduto e/o di fruizione del credito
d’imposta devono, a pena di decadenza dall’incentivo, essere presentate, unitamente alla
documentazione amministrativa e tecnica prevista per la fase di Erogazione come indicato
nell’allegato al presente Avviso, esclusivamente tramite la procedura online dal rappresentante
legale del soggetto beneficiario.
3. I termini di presentazione della richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto
e di fruizione del credito d’imposta saranno successivamente pubblicati sul sito del Ministero e
del soggetto gestore (www.invitalia.it)
4. I soggetti beneficiari devono:
a) accedere alla piattaforma online di cui all’avviso del Ministero del turismo del 18
febbraio 2022 tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità
elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS);
b) inserire le informazioni richieste per la compilazione della richiesta di erogazione del
contributo a fondo perduto e/o di fruizione del credito d’imposta;
c) generare il modulo di richiesta, di cui al precedente punto b), in formato “pdf”
immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto beneficiario e
successiva apposizione della firma digitale del rappresentante legale;
d) caricare nella piattaforma online il modulo di richiesta di erogazione del contributo a
fondo perduto e/o di fruizione del credito, di cui al precedente punto c), unitamente
alla documentazione amministrativa e tecnica prevista per la fase di Erogazione come
indicato nell’allegato al presente Avviso;
e) relativamente alla documentazione amministrativa e tecnica, allegare tra l’altro:
• copia delle fatture elettroniche relative alle spese di cui agli interventi previsti
dall’articolo 4 dell’Avviso pubblico del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021;
• copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle fatture tramite
bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD, assegno non trasferibile, bancomat,
carta di credito aziendale, accompagnata dall’evidenza della quietanza su conto
corrente che attesti il trasferimento del denaro tra beneficiario e fornitori. Il
soggetto beneficiario è tenuto ad effettuare distinti pagamenti per ciascuna delle
fatture;
• copia dell’estratto conto “timbrato” dalla banca, da cui risulti l’addebito e che mostri
chiaramente l’importo, la data di pagamento, nonché la causale dello stesso;
• dichiarazioni liberatorie dei fornitori dei beni agevolati redatte in forma di
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, corredate da copia dei documenti di
riconoscimento dei dichiaranti, attestanti l’integrale pagamento del costo indicato
in fattura;
• comunicazione della conclusione dell’intervento;
• relazione finale, redatta in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del
legale rappresentante del soggetto beneficiario contenente la descrizione
dettagliata delle spese complessivamente sostenute e attestante la piena conformità
delle stesse a quanto dichiarato nella domanda di concessione. In caso di non
conformità delle spese a quanto dichiarato in sede di concessione, la relazione finale
deve contenere la dettagliata e motivata descrizione delle variazioni apportate; le
variazioni devono avere ad oggetto spese ammissibili ai sensi dell’articolo 5
dell’Avviso pubblico del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021;
• attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore
legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali
o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza
fiscale, da cui risulti l’effettività del sostenimento delle spese;
• in caso di opere edili-murarie e impiantistiche sia esterne sia interne, la
documentazione comprovante la corretta e completa realizzazione delle opere, la
certificazione di collaudo o di regolare esecuzione;
• in caso di opere edili-murarie e impiantistiche esterne, l’elenco di tutti i certificati,
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati ottenuti per l’attuazione dei progetti, in coerenza con quanto inserito in
fase di domanda;
• la certificazione per la rilevazione delle caratteristiche di risparmio energetico;
• la certificazione da parte di certificatori indipendenti di compatibilità e rispetto
della Comunicazione della Commissione europea contenente gli Orientamenti
tecnici sull’applicazione del principio <<non arrecare un danno significativo>> a
norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)
e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali a sensi dell’articolo
17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio. del 18
giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti
sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
• una documentazione fotografica comprovante l’apposizione del cartellone
temporaneo per la promozione-pubblicizzazione dell’aiuto comunitario previsto
per la Missione 1 C3 Misura 4.2 del PNRR.
5. Ai fini della rendicontazione si chiarisce che:
• tutte le fatture devono contenere i costi unitari dei beni e/o dei servizi acquisti;
• la data di termine del progetto coincide con la data dell’ultima fattura emessa in
relazione alle attività previste dal progetto;
• tutte le fatture devono essere quietanzate;
• il soggetto beneficiario è tenuto in ogni caso a fornire ulteriore documentazione
richiesta dal soggetto gestore ai fini delle verifiche per l'erogazione del contributo a
fondo perduto e/o per la fruizione del credito d’imposta.
6. La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto e di fruizione del credito
d’imposta deve pervenire completa delle informazioni previste in ogni sua parte e nei relativi
allegati.
7. Nei casi di incompletezza o non chiarezza della richiesta e degli allegati presentati,
Invitalia S.p.a. (Soggetto gestore) procede alle necessarie richieste di integrazioni documentali
o chiarimenti al soggetto beneficiario.
8. Ai fini dell’erogazione del contributo a fondo perduto e di fruizione del credito
d’imposta è verificata la completezza e la regolarità della richiesta, compresa l’assenza del
soggetto beneficiario tra le imprese che hanno ricevuto aiuti illegali, tramite consultazione dei
dati contenuti sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato istituito dall'articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni.
9. L’erogazione del contributo a fondo perduto e la fruizione del credito d’imposta è
autorizzata nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013 (regolamento de minimis) e alle deroghe previste per
il periodo di applicazione del Quadro temporaneo di cui alla comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 e ss.mm.ii.
10. L’erogazione del contributo a fondo perduto e la fruizione del credito d’imposta è
autorizzata nel rispetto degli stanziamenti annuali delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2,
dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021.
Articolo 4
(Trattamento dei dati personali)
1. Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all’attuazione della
misura saranno poste in essere nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101.
2. L’informativa generale ai sensi dell’art. 13 General Data Protection Regulation - GDPR
e la policy in materia di privacy sono consultabili sul sito internet di Invitalia S.p.a.
(www.invitalia.it) e sulla pagina “privacy policy” del sito internet
https://www.ministeroturismo.gov.it/privacy-policy/.
Articolo 5
(Verifiche delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà)
1. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni,
rilasciate dai soggetti beneficiari e dai loro fornitori possono – in qualsiasi fase del
procedimento – essere oggetto di verifiche, controlli e ispezioni, anche a campione, ai sensi
dell’articolo 9, comma 3, del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021 ed ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, tenendo altresì conto del D. Lgs.
7 marzo 1995 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale.
Articolo 6
(Disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia
a quanto disposto dall’Avviso pubblico del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021.
2. Il Ministero del turismo si riserva di fornire ulteriori indicazioni con successivi
provvedimenti.