L'art. 37 del D.L. 5/2012 conv. in L. 35/2012 (cd. decreto semplificazione Monti) in vigore dal 7 aprile 2012, ha ulteriormente modificato la normativa relativa all'obbligo di iscrizione al registro imprese della PEC per le società che ad oggi non vi hanno ancora provveduto.
Mentre il testo originario del decreto legge prevedeva la proroga dell'obbligo al 30.06.2012, la nuova norma introdotta dalla legge di conversione dispone quanto segue: " L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata” ».
Pertanto le società che non hanno ancora chiesto l'iscrizione della propria casella di PEC al registro imprese debbono richiederla in occasione della presentazione di una qualsiasi domanda di iscrizione.
In mancanza l'Ufficio si vedrà costretto a sospendere la domanda stessa, anche se regolare, per il termine massimo di tre mesi: per ottenere l'iscrizione della pratica sospesa la società dovrà integrare la domanda con l'indicazione dell'indirizzo di PEC o comunque inviando altra apposita domanda per l'iscrizione della PEC.
Sulla sorte della domanda sospesa decorsi i tre mesi in assenza di integrazione con la PEC la norma nulla dispone: si attendono indicazioni ministeriali in proposito.