Bonus investimenti pubblicitari:
online gli ammessi per il 2024
I soggetti beneficiari per poter fruire del credito d’imposta non devono aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis
Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, con il provvedimento adottato il 5 maggio, ha approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2024. Il contributo è rivolto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali e consiste in un credito d'imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa (articolo 57-bis, Dl n. 50/2017).
Il provvedimento al suo interno contiene la lista dei beneficiari divisa in tre colonne in ognuna delle quali sono riportati:
- codice fiscale dell’interessato
- denominazione del beneficiario
- importo potenzialmente fruibile
La corretta fruizione del credito, infatti, è condizionata alla verifica preventiva da parte degli stessi soggetti ammessi, di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis. Nel caso in cui in sede di registrazione dell’aiuto nel Registro nazionale aiuti (Rna), l’Agenzia delle entrate dovesse accertare l’impossibilità della registrazione per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, si determinerebbe la revoca del beneficio concesso e l’illegittimità dell’eventuale fruizione, con conseguente recupero dell’agevolazione indebitamente percepita.
Il credito di imposta è utilizzabile, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi, unicamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. In fase di compilazione, dovrà essere indicato il codice tributo 6900 appositamente istituito dall'Agenzia con la risoluzione n. 41/2019.
Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali - anno 2024
6 maggio 2025
Con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 5 maggio 2025 è stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2024.
Nel sopracitato elenco è indicato l’importo potenzialmente fruibile. La corretta fruizione del credito, infatti, è condizionata alla verifica preventiva da parte degli stessi soggetti ammessi di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, secondo quanto indicato all’art. 2, comma 1, del provvedimento di approvazione del presente elenco.
Si sottolinea l’importanza di tale onere di verifica: qualora in sede di registrazione dell’aiuto nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) l’Agenzia delle entrate dovesse accertare l’impossibilità della registrazione per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, si determinerebbe la revoca del beneficio concesso e l’illegittimità dell’eventuale fruizione, con conseguente recupero dell’agevolazione indebitamente percepita (art. 10, commi 1 e 4, del D.M. 31 maggio 2017, n. 115).
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.
Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall'Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019.
credito d'imposta , investimenti , bonus pubblicitàRESOCONTO
Fondi stanziati | € 30 mln |
Domande finanziate | 2670 |
Riduzione del contributo | he gli importi, di cui al suddetto elenco, indicati per ciascuno dei richiedenti sono stati determinato tenendo conto, in primo luogo, dell’abbattimento percentuale applicato per ottemperare ai limiti di spesa generali imposti dalle disposizioni recate dall’art. 57-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50 e |
Registrazione nel registro degli aiuti di stato | (“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”) il quale, con riferimento agli aiuti fiscali “automatici”, dispone che: gli aiuti “si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti…. nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati”; “per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui Ë effettuata la registrazione dell'aiuto individuale”; “agli adempimenti relativi alla registrazione provvedono l'Agenzia delle entrate, ….ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti…”; “per gli aiuti de minimis…..l’impossibilità di registrazione dell’aiuto per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente determina l’illegittimità della fruizione”; |