NORMATIVA
Articolo 21 bis Legge sui reati tributari
(D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
[Aggiornato al 01/01/2025]
Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione
Dispositivo dell'art. 21 bis Legge sui reati tributari
1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati.
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
AI Overview
L'articolo 21-bis del D.Lgs. 74/2000 stabilisce che la sentenza penale di assoluzione in via definitiva estingue il processo tributario.
Effetti della sentenza penale di assoluzione
- La sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato in ogni stato e grado.
- La sentenza penale di assoluzione estingue il processo tributario, anche se pendente in Cassazione.
- La sentenza penale di assoluzione produce effetti sia sulle sanzioni che sul presupposto impositivo.
- La sentenza penale di assoluzione esonera il giudice tributario dall'accertamento della sussistenza dell'obbligazione tributaria.
Orientamenti giurisprudenziali
Esistono due orientamenti giurisprudenziali contrastanti:
- Un orientamento estensivo, che ritiene che il giudicato penale si estenda all'intero accertamento dell'imposta.
- Un orientamento restrittivo, che ritiene che il giudicato penale si limiti al solo ambito delle sanzioni tributarie.
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EC NEWS 31/3/2025 - L'ARTICOLO E' STATO CARICATO NELL'AREA RISERVATA ALLO STUDIO
...............sembrava essersi trovata una soluzione alla ormai sempre più frequente ........... la cui applicabilità è pacificamente stata ammessa anche in via retroattiva, prevede che la sentenza irrevocabile di assoluzione assuma efficacia di giudicato nel processo tributario allorquando siano integrate tre (stringenti) condizioni:
- se è pronunciata a seguito di dibattimento, con la formula perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso;
- se ha a oggetto i medesimi fatti materiali riguardanti il processo tributario;
- se è stata emessa nei confronti dei medesimi soggetti.
All’indomani dell’entrata in vigore della citata norma, nuovi dubbi e perplessità applicative hanno fatto capolino.