Statuto del contribuente
Comma 3-bis dell'art.1 della legge 212/2000:
“Le amministrazioni statali osservano le disposizioni della presente legge concernenti la garanzia del contradditorio e dell’accesso alla documentazione amministrativa tributaria (…)”.
Comma 3 dell'art.6-bis della legge 212/2000:
“Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo"
L'accesso al fascicolo è comunque garantito ma non è prevista una tempistica ed una sanzione
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