4905 - In tema di garanzie del contribuente si annovera il diritto di accesso completo alla documentazione amministrativa tributaria (Eutekne 31/3/2025)

Statuto del contribuente

Comma 3-bis dell'art.1 della legge 212/2000: 

 “Le amministrazioni statali osservano le disposizioni della presente legge concernenti la garanzia del contradditorio e dell’accesso alla documentazione amministrativa tributaria (…)”.

Comma 3 dell'art.6-bis della legge 212/2000:

“Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo"

L'accesso al fascicolo è comunque garantito ma non è prevista una tempistica ed una sanzione


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