4883 - Decreto milleproroghe in corso di approvazione: salta la riapertura del riversamento con il saldo a stralcio del 70% (IlSole24Ore 14/2/2025)

Per due novità positive per il sistema produttivo se ne registrano altrettante negative. Soprattutto per la moda non ha passato l’esame il correttivo che puntava a riaprire i termini per il riversamento del bonus ricerca e sviluppo con una forfettizzazione degli importi dovuti.


QUESTO ERA L'EMENDAMENTO

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato" sono sostituite dalle seguenti: "possono effettuare il riversamento del credito utilizzato, per un importo pari alla percentuale fissata con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-bis"; in fine, prima del punto, sono inserite le parole ", purché ne sia stata fatta richiesta entro il termine di cui al comma 9";

b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla scadenza del termine del comma 9, è stabilita, avuto riguardo al numero delle adesioni pervenute entro il predetto termine e al limite di stanziamento disponibile, la percentuale di riversamento, in misura comunque non inferiore al settanta per cento del dovuto.»;

c) al comma 9:

1) le parole: "entro il 31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2025";

2)  il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Anche in deroga all'articolo 6, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate".

d) al comma 10:

1) al primo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 3 giugno 2025»; 

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il versamento può essere effettuato in quattro rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 3 giugno 2025 e le successive entro il 16 dicembre 2025, il 16 dicembre 2026 e il 16 dicembre 2027";

3) al terzo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «4 giugno 2025»;

e) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «4 giugno 2025»;

f) al comma 12, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 9, l'adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, entro il termine di cui al medesimo comma 9. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data di cui al comma 9 sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.».

14-ter. Per le istanze di adesione di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, presentate entro il 31 ottobre 2024, la possibilità di riversare il credito nei limiti previsti dal decreto di cui al comma 7-bis del citato articolo 5 è subordinata alla rinuncia al contenzioso pendente relativo all'atto di recupero o al provvedimento impositivo avente ad oggetto i crediti da riversare. La rinuncia deve essere depositata ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, a pena di decadenza entro il 31 marzo 2025.

14-quater. Nel caso in cui l'atto o il provvedimento impositivo, per i quali è stata validamente presentata l'istanza di riversamento del credito di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza il riversamento del credito deve essere effettuato per l'intero importo del credito utilizzato.

14-quinquies. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, nella formulazione in vigore antecedentemente alle modifiche di cui al comma 14-bis, hanno già iniziato il pagamento rateale, scomputano dalle successive rate residue le eventuali maggiori somme versate rispetto agli importi risultanti dall'applicazione della percentuale definita con il decreto di cui al comma 7-bis del richiamato articolo 5 e, nel caso in cui residuino ulteriori somme versate in eccesso, possono chiederne il rimborso all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto. Il rimborso degli importi versati in eccedenza è effettuato in tre rate annuali, senza applicazione di interessi.

          14-sexies. Limitatamente ai crediti d'imposta di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, maturati nei periodi d'imposta ivi previsti, le certificazioni di cui all'articolo 23, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, possono essere richieste anche laddove le violazioni relative all'utilizzo dei medesimi crediti d'imposta siano già state contestate con un atto di recupero o altro provvedimento impositivo non resisi definitivi alla data della richiesta di certificazione e, sempreché, in caso di impugnazione, non sia intervenuta sentenza.».

          14-septies. Le risorse finanziarie, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni per l'anno 2026, 80 milioni per l'anno 2027 e 60 milioni per l'anno 2028, previste dal fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono destinate alle finalità di cui ai commi da 14-bis a 14-sexies del presente articolo. Conseguentemente, l'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è soppresso.