Con riferimento al credito d'imposta Industria 4.0 questo è il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.
Circolare n.9/E del 23/7/2021
5.1.2 Regolarità contributiva
Domanda
Si chiede di sapere se la disponibilità di un DURC in corso di validità legittimi l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.
Si chiede, altresì, di chiarire quali siano le conseguenze in cui incorre il soggetto beneficiario del credito d’imposta nel caso di DURC non rilasciato.
Risposta
Fermo restando il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dettata dall’ultimo periodo del comma 1052 della legge di bilancio 2021, in presenza dei presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dalla disciplina agevolativa, il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora, alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Al riguardo, si ritiene che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (nota 8) in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma.
In proposito, si precisa che è necessario che il predetto documento risulti in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione e ciò tanto nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), tanto nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi.
Diversamente, il DURC “irregolare” (Nota 9) (richiesto e non rilasciato oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d’imposta spettante. Nel caso in cui il credito (rectius, la quota annuale del credito d’imposta) sia stato comunque utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, tale utilizzo dovrà ritenersi indebito, atteso che, come sopra specificato, la regolarità contributiva costituisce una condizione necessaria ai fini della legittima fruizione del credito d’imposta maturato.
In tale evenienza, nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all’obbligo di versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà applicazione la sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, prevista per l’utilizzo del credito di imposta «in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti», pari al trenta per cento del credito utilizzato (nota 10)
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(Nota 8) Previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oggi sostituito dal DURC on line (cfr. articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, come modificato dal decreto del 23 febbraio 2016).
(Nota 9) Il DURC “irregolare”, altrimenti detto “negativo”, è quello richiesto e non rilasciato per irregolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse edili.
(Nota 10) Ai sensi del comma 4 dell’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, «nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di diposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato»