4862 - Per il bonus beni materiali 4.0 rileva l’ordine cronologico delle comunicazioni (Eutekne 8.1.2025)

Art.1 comma 445-448 della legge 207/2024

Fondi stanziati per il 2025: € 2,2 miliardi

E' obbligatorio inviare una comunicazione

Si terrà conto dell'ordine cronologico di ricevimento della comunicazione.

Non si terrà conto degli investimenti prenotati entro il 31.12.2024

Le agevolazioni per il 2024 e 2025 restano invariate:

20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
- 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

Per il 2025 non saranno più agevolati i beni immateriali 4.0


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FISCO

Per il bonus beni materiali 4.0 rileva l’ordine cronologico delle comunicazioni

Per il 2025 l’agevolazione spetta nel limite del tetto massimo pari a 2,2 miliardi di euro

Pamela ALBERTI

Mercoledì, 8 gennaio 2025

L’art. 1 comma 445-448 della L. 207/2024 ha introdotto un tetto massimo di spesa per il credito d’imposta ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con conseguente obbligo di presentazione al MIMIT di specifiche comunicazioni per la fruizione.

In particolare, viene previsto che il credito d’imposta di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 (quindi quello relativo alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A alla L. 232/2016) sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’impresa dovrà trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato, sulla base del modello di cui al DM 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell’art. 6 del DL 39/2024.
Con apposito decreto direttoriale del MIMIT saranno apportate le necessarie modifiche a tale decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle nuove comunicazioni.

Viene inoltre stabilito che, ai fini della fruizione del credito d’imposta ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, il MIMIT trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti il MIMIT ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.
In altri termini, in caso di raggiungimento del limite di risorse disponibili non sarà possibile utilizzare il credito d’imposta.

Esclusi gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2024

Il comma 446 dispone tuttavia che il suddetto limite non operi in relazione agli investimenti per i quali “entro la data di pubblicazione della presente legge” il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Pertanto, la nuova disposizione non trova applicazione per i beni materiali 4.0 in relazione ai quali è stata effettuata la c.d. “prenotazione” entro il 31 dicembre 2024, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 207/2024.

Nessuna modifica è stata comunque prevista in relazione alla misura dell’agevolazione ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, che resta quindi invariata.
Pertanto, per gli investimenti effettuati sia nel 2024 che nel 2025, il credito d’imposta è previsto nella misura del:
20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
- 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

Si evidenzia che per il 2025 non è comunque più riconosciuto il credito d’imposta per i beni immateriali 4.0 (si veda “Stop al bonus investimenti per i beni immateriali 4.0” del 23 dicembre).

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