4836 - Transizione 5.0 - Le Faq Pubblicate dal GSE

LINK CON LE FAQ DEL GSE 

ESCLUSE LE MACCHINE MOBILI NON STRADALI ALIMENTATE A COMBUSTIBILE FOSSILE, fanno eccezione i veicoli agricoli e forestali

È possibile agevolare con l'incentivo Transizione 5.0 le Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili?

Il rispetto del principio DNSH determina la non ammissibilità all'incentivo Transizione 5.0 delle Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili, così come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628. Tali veicoli, inoltre, essendo omologati per l'uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l'uso degli stessi, si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.

FOTOVOLTAICO, AMMESSI SONO PRODOTTI UE (sia i moduli che le celle)

UN SOLO PROGETTO PER VOLTA

ESCLUSI I BENI ORDINATI NEL 2023 - Data avvio dell'investimento

Cosa si intende per data di avvio del progetto?

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. A titolo di esempio, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni, effettuati già nel 2023, anche qualora la consegna e la messa in funzione degli ordini 2023 avvenga nel 2024.

CUMULABILITA' 

E' possibile cumulare Il credito d'imposta con altre agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell'Unione europea?

Il DM “Transizione 5.0”, in coerenza con la Guidance on Recovery and Resilience Plans adottata dalla Commissione il 31.5.2024, esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell'Unione europea.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, è esclusa la cumulabilità con le misure incentivanti le cui risorse finanziarie siano erogate alle imprese tramite bandi sia nazionali che regionali, finanziati o cofinanziati con:

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Fondo sociale europeo + (FSE)

Fondo per la transizione giusta (JTF)

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni?

Il DM “Transizione 5.0” prevede specifiche regole per la cumulabilità con gli incentivi esistenti.

In particolare, l'articolo 11 stabilisce che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Inoltre, il DM Transizione 5.0 prevede la non cumulabilità del credito d'imposta, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con i seguenti incentivi esistenti:

il credito d'imposta Transizione 4.0 di cui all'art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;

il bonus investimenti Zona Economica Speciale (ZES unica- Mezzogiorno) di cui all'art. 16 del DL 124/2023, esteso alla Zona Logistica Speciale (ZLS) dall'art. 13 del DL 60/2024.

L'incentivo Transizione 5.0 si configura come un aiuto di stato?

No, trattandosi di una misura generale e non selettiva non è un aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria.

QUANDO IL PROGETTO SI CONSIDERA COMPLETATO ?

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone:

a)nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;

b)nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;

c)nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell'esame finale.


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IL SOLE 24 ORE 27/9/2024