La disposizione si applica ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022, quindi a partire dal 2023.
Resta comunque l'obbligo di indicazione per i crediti d'imposta qualificati Aiuti di Stato o Aiuti de minimis.
E' prevista la semplificazione del quadro RU
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 12 gennaio 2024, n. 9
Decreto legislativo n. 1
Articolo 13
Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione
1. La mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali di cui agli articoli 1, 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio. Per i crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis di cui all'articolo 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, resta ferma l'applicazione del comma 2 dell'articolo 17 del medesimo regolamento. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle dichiarazioni di cui al primo periodo relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.
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