4827 - Credito d'imposta "Formazione 4.0": tocca al contribuente provare l'attività effettivamente svolta (Corte di giustizia del Piemonte del 10/6/2024)

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SENTENZA DEL 10/06/2024 N. 287/2 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL PIEMONTE

Indebito utilizzo del credito d’imposta c.d. “Formazione 4.0”

In base alla regola generale di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare il diritto ad ottenere un credito di imposta grava sul contribuente che intende farlo valere. 
In forza di tale principio e dell’orientamento espresso dai giudici di legittimità (cfr. Cass. 23228/2017), la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte ha respinto l’appello della società contribuente e confermato la legittimità dell’atto di recupero impugnato, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’indebito utilizzo del c.d. bonus “Formazione 4.0” in favore dei dipendenti, previsto dall’art. 1, comma 46 e ss., L. n. 205/2017. Secondo i giudici piemontesi, i documenti forniti dalla contribuente presentavano incongruenze tali da rivelare l’inidoneità degli stessi a provare l’espletamento dell’attività formativa e, dunque, la sussistenza del diritto ad avvalersi dell’incentivo fiscale.

Testo integrale della sentenza