SENTENZA DEL 18/06/2024 N. 2235/3 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA
Compensazione delle spese di lite tra le parti
Nel processo tributario, la compensazione delle spese di lite può essere disposta quando ricorrono “gravi ed eccezionali ragioni” che vanno adeguatamente motivate con puntuale riferimento alle specifiche circostanze della controversia. Il richiamo generico alla “complessità” o alla “pluralità” delle questioni trattate è considerato meramente apparente ed è meritorio di censura. Questo principio (già espresso da Cass. 4764/2020) è stato affermato dalla Corte di Giustizia di secondo grado della Puglia che ha accolto l’appello del contribuente e ha censurato la formula adottata dai giudici di prime cure per giustificare la compensazione delle spese di lite. Per i giudici pugliesi il richiamo ad imprecisate “ragioni di opportunità”, in un giudizio che non si è neppure concluso con la soccombenza reciproca delle parti, è “evanescente” e del tutto inidoneo ad esplicitare le reali ragioni dell’adozione di un simile regolamento delle spese di lite.