4820 - Bonus investimenti Zes Unica: il bando scade il 12 luglio, l'Agenzia delle entrate pubblica le Faq '11 luglio GIORNO PRIMA DELLA SCADENZA !!!!!!!!

LINK

Bonus investimenti Zes Unica,
l’Agenzia risponde alle Faq

In vista della scadenza di domani, ultimo giorno per l’invio delle comunicazioni, nell’apposita sezione del sito delle Entrate sono pubblicate alcune risposte ai quesiti più rilevanti

Per fruire del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes Unica (articolo 16 del Dl n. 124/2023) occorre fare riferimento all’apposito modello “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica”, disponibile sul sito delle Entrate, e alle indicazioni fornite con il provvedimento dell’11 giugno 2024 che ne ha definito il contenuto e le modalità di invio.

È una delle risposte alle numerose Faq pubblicate oggi 11 luglio 2024, sul sito dell’Agenzia, che sciolgono i dubbi sull’utilizzo del bonus Zes Unica Mezzogiorno. Si tratta del contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), le cui istanze scadono il 12 luglio 2024. Si ricorda che il bonus riguarda gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Di seguito una sintesi di alcuni quesiti pubblicati.

Una Faq è volta a chiarire cosa si intende per data di ultimazione degli investimenti agevolabili (fissata al 15 novembre 2024), chiedendo in particolare se è necessario che siano complessivamente fatturati e pagati, oppure se vale anche l’effettuazione dell'ordine o il pagamento di un acconto.  Al riguardo l’Agenzia, considerato l’articolo 109, comma 2 del Tuir secondo il quale ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza “le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende” e “le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate”, chiarisce che in base a tali criteri, il costo di un bene oggetto di un investimento effettuato oltre la data del 15 novembre 2024 non vale ai fini del bonus. In tal caso ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta non rilevano neanche gli eventuali ordini effettuati e gli acconti pagati entro tale data.

Riguardo al momento in cui si potrà utilizzare l’eventuale credito d’imposta spettante, l’Agenzia ricorda in via generale che le modalità di fruizione sono indicate nell’articolo 7 del decreto ministeriale 17 maggio 2024. Il bonus in ogni caso non è utilizzabile prima della data di realizzazione dell’investimento agevolabile e non è previsto un termine finale di utilizzo. L’Agenzia evidenzia, inoltre, che in base al comma 4 dell’articolo 7, il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

E ancora l’Agenzia precisa che una società può presentare più progetti di investimento, tenuto conto però dei requisiti generali, e cioè deve trattarsi di investimenti agevolabili realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Un altro quesito riguarda la tipologia di investimenti agevolabili. Al riguardo l’Agenzia ricorda l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 17 maggio 2024, secondo cui gli investimenti in primo luogo devono far parte di un progetto iniziale definito dall’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e devono essere realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024. Quanto alla tipologia viene precisato che si deve trattare di acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica, acquisto di terreni e acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività. Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita e i materiali di consumo.

Tutte le Faq sulle varie tematiche, fra cui i termini di richiesta e la fruizione credito d’imposta, i settori, la cumulabilità e le aree ammissibili, sono consultabili nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia.

Sul tema si veda anche l’articolo sulla scadenza “Zes unica Mezzogiorno, scadenza in arrivo per il bonus”.

r.fo.


FAQ DI CARATTERE GENERALE 

Cosi si intende per ultimazione dell'investimento (Faq dell'11/7/2024)

A cosa fa riferimento la data del 15 novembre prevista dall’articolo 3 del dm 17 maggio 2024?

Il comma 1 dell’articolo 3 del dm 17 maggio 2024 stabilisce che «sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024»,

Il 15 novembre 2024 è la data - prevista anche dall’art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2023 - entro la quale gli investimenti agevolabili devono essere realizzati.

Come previsto dal comma 4 dell’art. 3 citato, ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili, si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), a prescindere dai principi contabili adottati dal soggetto interessato (cfr. il caso di acquisto di un bene immobile con riserva di proprietà trattato nella risposta ad istanza di interpello n. 23 del 2024, ancorché riferita al credito d’imposta per le Zone Economiche Speciali di cui all’art. 5 del decreto-legge n. 91 del 2017).

Gli investimenti agevolabili devono essere ultimati entro il 15 novembre 2024. Per ultimati, si intendono complessivamente fatturati e pagati, oppure è possibile effettuare l'ordine, pagare un acconto (ad esempio del 20% come per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge n. 178 del 2020)?

In forza del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’articolo 3 del DM, l’investimento agevolabile deve essere effettuato, ai sensi dell’art. 109, co. 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (di seguito, TUIR), entro il 15 novembre 2024. In particolare, il comma 1 di quest’ultima disposizione stabilisce, in linea generale, che le spese e gli altri componenti negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia, laddove nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, le spese e gli altri componenti negativi concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Il successivo comma 2 dell’articolo 109 del TUIR stabilisce che ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:

-        «(…) le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà»;

-        «le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate».

Pertanto, il costo di un bene oggetto di un investimento effettuato, secondo i criteri appena richiamati, oltre la data del 15 novembre 2024 non assume rilevanza ai fini della determinazione del credito d’imposta.

In tale ipotesi, non rilevano agli effetti dell’ammissibilità al credito d’imposta del predetto costo neanche eventuali “ordini effettuati” e “acconti pagati” entro la predetta data del 15 novembre 2024, stante la mancanza nella disciplina agevolativa di una espressa previsione in tal senso (a differenza di quanto espressamente previsto in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge n. 178 del 2020).

Non esiste un termine per l'utilizzo del credito (Faq dell'11/7/2024)

Entro quando si potrà utilizzare l’eventuale credito d’imposta spettante?

L’art. 7 del decreto ministeriale 17 maggio 2024 indica le modalità di fruizione del credito d’imposta ZES Unica.

Fermo restando che il credito d’imposta non è utilizzabile prima della data di realizzazione dell’investimento agevolabile, non è previsto un termine (finale) di utilizzo del credito d’imposta. Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell’art. 7, il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito può essere utilizzato anche se i beni non stati interamente pagati (Faq dell'11/7/2024)

I crediti di imposta di cui all'art. 16, co. 4, del decreto-legge n. 124 del 2023 sono fruibili anche prima dell'avvenuto integrale pagamento degli investimenti agevolabili?

In merito alle modalità di fruizione del credito, l’art. 7, comma 1 del decreto ministeriale 17 maggio 2024 stabilisce che il credito d’imposta  (utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, solo attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento) può essere fruito solo a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate previsto dall'art. 5, co. 4, del citato decreto e, comunque, non prima della data di realizzazione dell'investimento agevolato.

Si ricorda che, come previsto dal co. 4 dell’art. 3 del citato decreto ministeriale, ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati, si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), a prescindere dai principi contabili adottati dal soggetto interessato.

Per gli investimenti ammessi si fa sempre riferimento al concetto di investimento iniziale (Faq dell'11/7/2024)

Quali beni rientrano nell’agevolazione?

L’art. 3, co. 1, del decreto ministeriale 17 maggio 2024 prevede che sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva collocata nei territori o nelle zone assistite indicate nell'art. 2, co 1, del citato decreto ministeriale.

Va ricordato che, ai sensi del co. 2 dell’art. 3, sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché' i materiali di consumo.

Cumulabilità (faq dell'11/7/2024)

Nel caso in cui si dovesse procedere al riparto delle risorse e pertanto la percentuale di agevolazione fosse più bassa rispetto a quella massima prevista, è possibile cumulare il credito d'imposta ZES con altri contributi quali quelli della Legge Sabatini, regionali Mini PIA etc. (sempre nei limiti della misura massima consentita dalle rispettive normative)?

In base al secondo periodo del comma 5 dell’art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 ripreso dal comma 6 dell’art. 7 del DM, il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Si rappresenta, inoltre, che in forza del comma 7 dell’articolo 7 del DM “Il credito d'imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.”

Il primo periodo del comma 18 dell’art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 , in tema di credito d’imposta “transizione 5.0” (che è una “misura agevolativa di carattere generale”) dispone, infatti, che “Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.”.

Non sono agevolabili gli investimenti effettuati attraverso l'acquisto di quote societarie (faq dell'11/7/2024) 

Il mero passaggio di quote societarie non costituisce modalità di realizzazione dell’investimento contemplata dalla disciplina in esame, che fa riferimento agli investimenti - facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 - realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva ubicata nella ZES.

In particolare, il punto 49 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 651/2014 (richiamato espressamente dall’art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023), definendo l’investimento iniziale, chiarisce, alla lett. b) che “non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un’impresa”.