La Cgt Piacenza (sentenza 93/2/2024) sanziona le condotte in malafede anche nel processo tributario, quando, ad esempio, si sostiene una tesi difensiva basata su affermazioni non veritiere.
I giudici tributari valutano pertanto l’applicabilità delle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’articolo 96 del Codice di procedura civile.
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 28 ottobre 1940, n. 253
Codice di procedura civile
Approvato con R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
LIBRO PRIMO. Disposizioni generali - TITOLO TERZO. Delle parti e dei difensori - CAPO QUARTO. Delle responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali
Articolo 96
Responsabilità aggravata
Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata, condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. (1) (2)
Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000. (3
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