4807 - Se la fattura è generica, non puo' esserci "inerenza allargata" (www.fiscoggi.it - 18/6/2024)

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Se la fattura è generica,
non può esserci “inerenza allargata”

La vaghezza degli elementi riportati nel documento contabile rende il costo indeducibile perché non consente all’Amministrazione finanziaria di esercitare i dovuti controlli

immagine generica illustrativa

La fattura di acquisto, che contiene una descrizione generica, senza indicazioni in merito alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione, non dà diritto alla deduzione dei costi e alla conseguente detrazione dell’Iva. Questo è quanto statuito dalla suprema Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 12081, del 6 maggio 2024.

I giudici di legittimità sono tornati sul concetto di inerenza sia ai fini delle imposte dirette, in applicazione dell’articolo 109, comma 5, del Tuir, sia ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, prendendo in considerazione l’articolo 21 del Dpr 633/1972, e nel farlo hanno dichiarato inammissibili i motivi esposti dal contribuente, in quanto la genericità degli elementi riportati in fattura non consente all’Amministrazione finanziaria di esercitare i dovuti controlli con i poteri previsti dalla normativa di riferimento.

Il caso era incentrato su venti fatture emesse, nell’anno d’imposta 2014, da una ditta individuale nei confronti di una Srl, la quale aveva dedotto tali importi ai fini della quantificazione del reddito d’impresa. L’Agenzia delle entrate, mediante avviso di accertamento basato su fatti emersi in sede di verifica fiscale, aveva recuperato la totalità delle somme oggetto di fattura.

L’atto emesso dall’Amministrazione finanziaria è stato impugnato dal contribuente, il quale ha visto riconoscere le proprie ragioni nel giudizio di primo grado.

Avverso tale decisione, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria regionale, dove i giudici tributari di secondo grado hanno, invece, accolto la tesi dell’ufficio.

Proponendo impugnazione della sentenza della Ctr, il contribuente ha invocato il principio di “inerenza allargata” secondo cui “la deducibilità dei costi e degli oneri è sempre condizionata ad una stretta inerenza degli stessi all’attività svolta, ossia che questi siano stati funzionali alla formazione del reddito o siano rapportati come causa ad effetto nel circuito della produzione del reddito”.

A fronte di tale contestazione, i giudici di legittimità hanno espresso il principio per cui, ove le fatture oggetto di deduzione e detrazione riportino un contenuto generico, che non sia in grado di indicare qualità, quantità, natura nonché lo specifico utilizzo che viene fatto del bene o del servizio, non è possibile invocare il principio di inerenza sulla sola base dell’assunto che il bene oggetto di documento contabile sia riferibile all’attività d’impresa.

Nel caso in esame, inoltre, la Corte di cassazione si sofferma su un altro elemento di assoluto rilievo, ossia la presenza di oggettiva commistione fra fornitore e cliente, elemento che – ove accertato – rafforza l’esigenza, in capo al contribuente, di indicare dettagliatamente gli elementi rientranti nel ciclo di lavorazione dello stesso da un lato e del proprio fornitore dall’altro.

Ciò comporta, nel caso di emersione di un unico centro volitivo e di interesse, un onere probatorio più penetrante per il contribuente, il quale difficilmente, al fine di vedersi riconoscere l’inerenza del costo, potrà appellarsi al concetto di “spese strettamente necessarie” allo svolgimento dell’attività e comunque riconducibili alla sfera imprenditoriale.

Tale onere probatorio maggiormente gravoso è necessario “per consentire all’Amministrazione finanziaria di esercitare i dovuti controlli con i poteri previsti dalla normativa di riferimento come osservato dalla Corte di cassazione.

Nel caso concreto, la documentazione prodotta, sia in fase amministrativa che contenziosa, non è stata in grado di assolvere tale onere in quanto non sono stati ritenuti sufficienti né il contratto (privo di data certa, di dubbio contenuto e non richiamato nelle fatture), né tanto meno la consulenza di parte (depositata dalla parte a notevole distanza di tempo dalla verifica fiscale).