4803 - Bonus ZES Unica: il progetto di investimento iniziale

In questo interessante articolo viene anche affrontata anche la questione, mai completamente chiarita, del concetto di "Ampliamento" e di "mera sostituzione".

L'art.2 del regolamento UE n.651/2014.

Secondo quanto previsto negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027

(Comunicazione 19.4.2021 C(2021) 2594 final),la nozione di prodotto comprende anche i servizi.”.

Il concetto di stabilimento

Il termine “stabilimento” utilizzato dalla normativa comunitaria non va inteso nel comune significato di stabilimento industriale ma, più correttamente, in quello di impianto/struttura produttiva in quanto, diversamente opinando, risulterebbero esclusi dall’agevolazione tutti i settori diversi dall’industria.

Questo concetto è stato chiarito dalla risposta a interpello n.143/2023.

Ampliamento della capacità produttiva

 

Resta da esaminare, alla luce dei chiarimenti forniti in passato dalle varie Amministrazioni interessate, la fattispecie dell’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, che è quella sulla quale si addensano la maggior parte dei dubbi, perplessità e rischi.

Al riguardo, l’esame dei chiarimenti forniti dall’Agenzia, in occasione di precedenti e similari agevolazioni non fornisce alcun valido contributo in quanto sia la circolare n. 34/E/2016 (relativa al credito d’imposta – bonus Sud – ex legge n. 208/2015), sia la circolare n. 38/E/2008 (relativa al similare credito d’imposta per acquisizione di beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi 271-279, della legge n. 296/2006), si limitano a richiamare il testo della norma senza alcuna precisazione.

Tuttavia, l’ampliamento deve comprendere gli interventi diretti ad aumentare la capacità produttiva della struttura preesistente mediante investimenti in nuovi beni strumentali atti a fornire il complesso esistente di una maggiore capacità produttiva rispetto alla precedente.

A tal fine, in alcuni modelli di richiesta di agevolazioni, quale ad esempio il POR Calabria, viene espressamente richiesto di “indicare il numero dei beni prodotti in più in funzione del nuovo investimento”.

Tale richiesta conferma quanto, in occasione della vecchia legge n. 488/1992, il Ministero delle attività produttive (oggi MIMIT), con la circolare n. 980902 del 2006, ebbe a precisare (sintetizzando) che per capacità produttiva doveva intendersi, ad esempio per il settore industria e servizi in genere, il valore teorico massimo della produzione.

In definitiva, affinché sussista l’ampliamento, occorre fornire la dimostrazione di un aumento della produttività e, quindi, dei beni e/o servizi prodotti e dei beni e/o servizi commercializzati.

Esclusione degli investimenti di sostituzione

Nell’esaminare la sussistenza della sussistenza del progetto di investimento iniziale, investimento), è stato rilevato che il punto 49 dell’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 recita espressamente quanto segue: “L’investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale”, il che impone di escludere dall’agevolazione una semplice sostituzione di un macchinario obsoleto con un macchinario nuovo, ove non sia possibile configurare un nuovo impianto, un ampliamento, una diversificazione o un cambiamento fondamentale del processo produttivo.

Nella risposta a interpello n. 131/2022 l’Agenzia delle entrate ha escluso che investimenti in componenti di impianti finalizzati alla sostituzione di parti preesistenti possano configurare un progetto di investimento iniziale in quanto non diretta alla creazione di un nuovo impianto, alla diversificazione, ecc.

In definitiva, in tutti i casi in cui non sia possibile configurare un progetto di investimento iniziale, l’investimento costituisce, ai fini del bonus ZES, un investimento di sostituzione e, come tale, non ammissibile all’agevolazione.

Necessità di un progetto

Per quanto riguarda, invece, l’obbligo o meno di provare e documentare l’esistenza di un “progetto di investimento iniziale”, va rilevato che nessuna norma impone la redazione di un simile documento e che il riferimento ad un “progetto” sembra fatto per sottolineare l’organicità che deve caratterizzare gli investimenti per i quali si chiede l’agevolazione.

E' comunque opportuno  predisporlo per documentare, in particolare, l'aumento della capacità produttiva.

 


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