DECRETO-LEGGE 7 maggio 2024, n. 60
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. (24G00077) (GU Serie Generale n.105 del 07-05-2024)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/2024
Art. 18
Resto al SUD 2.0
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per promuovere la costituzione di nuove attivita'
localizzate nei territori di cui al comma 1, primo periodo,
dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e' istituita una
specifica misura denominata «Resto al SUD 2.0».
2. Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche
finalizzate all'avvio di attivita' di lavoro autonomo,
imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o
collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini
o collegi professionali. Le attivita' di cui al primo periodo sono
avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la
costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attivita'
libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante
costituzione di societa' in nome collettivo, societa' in accomandita
semplice, societa' a responsabilita' limitata, nonche' societa'
cooperativa o societa' tra professionisti. Alle imprese in forma
collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al
comma 3, fermo restando in tal caso l'esercizio del controllo e
dell'amministrazione della societa' da parte dei soggetti di cui al
comma 3.
3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di eta' inferiore ai
trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) condizione di marginalita', di vulnerabilita' sociale e di
discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e
lavoro 2021 - 2027;
b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica
attiva Garanzia di occupabilita' dei lavoratori GOL.
4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:
a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla
progettazione preliminare per l'avvio delle attivita' di cui al comma
1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in
coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027
e il programma GOL;
b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al
fine di supportare i destinatari di cui al comma 3 nelle fasi di
realizzazione della nuova iniziativa;
c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella
concessione di incentivi per l'avvio delle attivita' di cui al comma
2 ai destinatari di cui al comma 3.
5. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attivita' di
divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali
per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la
Struttura sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario
straordinario ricostruzione sisma 2016.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche
di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e
le modalita' di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4
aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con
quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonche' con
i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale
giovani, donne e lavoro 2021 - 2027
7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in
conformita' con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli
aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel riconoscimento
di:
a) un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a
rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi
per l'avvio delle attivita' di cui al comma 2, per un importo massimo
di 40.000 euro per le attivita' aventi sede legale nelle aree del
Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale
colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di
acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di
beni diretti ad assicurare la sostenibilita' ambientale o il
risparmio energetico, l'importo massimo del voucher e' di 50.000 euro
per le attivita' di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del
Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale
colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore
non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo
perduto fino al 75 per cento per l'avvio delle attivita' di cui al
comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori
delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del
2009 e del 2016;
c) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre
120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente in un contributo a
fondo perduto fino al 70 per cento per l'avvio delle attivita' di cui
al comma 2, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei
territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi
sismici del 2009 e del 2016.
8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono
destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di
Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti
possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta
di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al
fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle
iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo
dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di
cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con
l'indennita' da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo
decreto-legge.
9. Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui
al presente articolo, e nel limite delle risorse disponibili a
legislazione vigente, continuano ad applicarsi le misure di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
10. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di
spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di
euro per l'anno 2025.
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