NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 26, comma 2, Dpr n. 602/1973
“la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al Dpr n. 68 del 2005, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
Codice dell'amministrazione digitale
Ed ancora l’art. 3-bis della legge n. 53/94 stabilisce, testualmente che:
“la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
CASELLA ISTITUZIONALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
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Si sono comunque aggiunte nel tempo delle caselle non presenti negli indirizzi ufficiali:
- notifica.acc.(REGIONE)@pec.agenziariscossione.gov.it;
- pterzi.acc.(REGIONE)@pec.agenziariscossione.gov.it;
- noreply.(REGIONE)Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Alcune decisioni della giurisprudenza di merito hanno dichiarato inesistente la notificazione di cartelle di pagamento avvenuta da indirizzi PEC non presenti nei registri pubblici.
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