IL SOLE 24 ORE - 18 Marzo 2024
Se l’ufficio provvede al recupero di alcuni crediti ritenuti inesistenti, documentando l’esistenza di una frode, tocca al contribuente provare che tali crediti non erano fittizi e smentire la ricostruzione dei fatti operata dal Fisco. Il nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 del Dlgs n. 546/1992, in base al quale gli uffici devono provare le violazioni contestate con l’atto impugnato, non stravolge infatti l’ordinaria ripartizione dell’onere della prova e non addossa tutto l’onere probatorio all’amministrazione. Lo affermano i giudici della Cgt dell’Abruzzo con la sentenza n. 1/2/2024 del 2 gennaio scorso.