4739 - Tremonti ambientate: per la dimensione dell'impresa si fa riferimento all'inizio dell'investimento e non all'ultimazione (Cgt di II grado della Lombardia, sentenza 3177/15/2023)

L'agevolazione riguarda le PMI, per l'ufficio l'agevolazione non spettava in quanto la ditta non aveva adeguatamente documentato di essere una PMI alla data di completamento dell'investimenti.

Il ricorso è stato vinto dalla ditta, il requisito deve essere verificato alla data di inizio dell'investimento.


Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado|LOMBARDIA - Milano|Sezione 15|Sentenza|| n. 3177

Integrale

Accertamento e riscossione - Riscossione - Rimborso - Ires - Utilizzo dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 6, commi 13-19, della Legge n. 388/2000 - Detassazione Ambientale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società (...) SRL ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi a seguito richiesta di rimborso IRES presentata il 17 giugno 2020, relativamente alle somme di euro 87.288,00, per l'anno 2016, ed euro 136.431,00, per l'anno 2017.

Tale rimborso scaturiva secondo la società ricorrente dall'accesso e dal conseguente utilizzo dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 6, commi 13-19, della Legge n. 388/2000 (c.d. Detassazione Ambientale), di cui in un primo momento non aveva usufruito, a seguito di un investimento ultimato nell'anno di imposta 2011.

Tale beneficio fiscale, se utilizzato tempestivamente, avrebbe azzerato il reddito imponibile, con contestuale insorgenza del diritto al rimborso dell'IRES in eccesso, versata negli anni 2016 e 2017.

La spettanza del rimborso scaturiva, altresì, dalla dimostrazione che la società avrebbe dato di possedere i requisiti di legge per poter usufruire della agevolazione, attraverso il deposito dei bilanci della stessa società e delle società ad essa legate da controllo o controllate.

Secondo l'Ufficio, invece, il rimborso non spettava in quanto la società non avrebbe sufficientemente dimostrato la sussistenza del cd requisito soggettivo richiesto dalla norma di riferimento al fine della fruizione dell'agevolazione fiscale, in specie dell'appartenenza della Società alla categoria delle cd piccole e medie imprese.

Con sentenza n. 2500/19/22, depositata il 21 settembre 2022, la CTP di Milano accoglieva il ricorso ritenendo la documentazione riversata in atti dalla contribuente sufficiente a confortare la tesi della ricorrente.

Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano ha proposto appello, eccependo l'illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 commi 13-19 della Legge n. 388/2000, degli artt. 2 e 3 comma 6 del DM del 18/04/2005 (Decreto del Ministero delle Attività Produttive) nonché dell'art. 2697 cod. civ.

Controdeduce la società, evidenziando di avere provveduto non solo a depositare la documentazione probatoria ma anche a riportare nelle memorie illustrative tutti i valori da considerare che hanno confermato come al momento dell'avvio dell'investimento la contribuente fosse chiaramente PMI. Inoltre, la contribuente afferma di avere depositato i bilanci relativi ai soggetti collegati e associati alla contribuente, come richiesto dall'Ufficio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che tutti gli atti e i fatti portati alla cognizione di questa Corte sono stati attentamente analizzati e che per quanto l'art. 132 c.p.c. -applicabile al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 546/1992-consenta al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e pertanto, nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni rilevanti concretamente esaminate, si rappresenta che le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.

Premesso ciò si rappresenta che l'ufficio contesta alla società di non avere dimostrato di possedere il requisito richiesto nell'anno di completamento dell'investimento, contesta, inoltre, che la documentazione prodotta mancherebbe di rigorosità e di ufficialità, nella misura in cui, essendo documenti redatti all'estero e non in possesso dell'Amministrazione finanziaria, avrebbero dovuti essere prodotti in originale con apostilla o legalizzazione e con relativa traduzione ufficiale in italiano.

La Controparte, dunque, seguendo lo schema riproposto nel citato DM 18 aprile 2005, secondo l'ufficio, avrebbe dovuto riportare, in una tabella esplicativa, i dati di tutte le imprese che nel 2011, e non nel 2009, erano direttamente e indirettamente collegate ad essa (nel caso di specie la (...)) nonché di tutte quelle associate a detta (...), indicandone la quota di partecipazione, per poi procedere al calcolo attraverso i dati desunti dagli ultimi bilanci di queste ultime, ed alla prova, per tabulas, del fatto che i limiti dimensionali previsti dalla normativa di riferimento non fossero stati superati.

In realtà appare condivisibile la tesi della società, laddove, richiamando il testo normativo di riferimento e l'ordinanza 5058/2022 della Cassazione, evidenzia come la contestazione in merito all'anno di riferimento sia del tutto arbitraria. Ed infatti, seguendo la norma, il cui principio è confermato dalla giurisprudenza di legittimità, ad avviso di questa Corte, la società ha sufficientemente dimostrato il possesso del requisito al momento in cui ha dato seguito all'investimento. In ossequio al principio che la situazione di diritto soggettivo si concretizza in capo alle piccole e medie imprese nel momento in cui avviano l'investimento.

Inoltre, del tutto condivisibile appare l'affermazione della società laddove sostiene di avere "provveduto non solo a depositare la documentazione probatoria ma anche a riportare nelle memorie illustrative tutti i valori da considerare che hanno confermato come al momento dell'avvio dell'investimento la contribuente fosse chiaramente PMF. Valori peraltro documentati e riportati negli atti del presente giudizio e sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio, la contribuente ha esaurientemente provato il soddisfacimento del requisito soggettivo, apparendo condivisibile in tal senso, quanto asserito in sentenza dai giudici di prime cure.

Infine, trattandosi di dati di bilancio, soggetti a standard internazionali, la richiesta dell'ufficio di una traduzione appare pretestuosa e per nulla necessaria.

Pertanto, questo Giudice ritiene che la sentenza di primo grado debba essere confermata, rigettando l'appello dell'ufficio sicché infondato, ricorrono giusti motivi per la condanna al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in Euro 5.000,00 oltre accessori di legge, da porre a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Conferma sentenza impugnata. Spese liquidate a carico del soccombente Euro 5.000,00 oltre oneri e accessori di legge.


IL SOLE 24 ORE 19/2/2024

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