L'art.5 comma 12 ultimo periodo del DL 146/2021, introdotto dal DL 145/2023, prevede "in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212 il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017".
La proroga riguarda solo i crediti d'imposta che possono beneficiare della procedura di riversamento.
In caso di crediti inesistenti i nuovi termini sono i seguenti:
- Compensati nel 2016: 31/12/2025;
- Compensati nel 2017: 31/12/2026.