Quasi tutti i bandi prevedono la possibilità che il prototipo possa essere venduto quando il suo valore è elevato.
Ad esempio questa è una Faq pubblicata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy relativa al bando per il Mezzogiorno "Scoperta imprenditoriale" che scade il 24 gennaio 2024.
4.6 Sono ammissibili i costi effettuati nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo relativi a prototipi e a prodotti pilota? Quali sono le modalità di rendicontazione?
I costi relativi ai prototipi e a prodotti pilota realizzati nell’ambito del progetto sono ammissibili nel rispetto di quanto definito dal DM 13 luglio 2023 in merito alle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. A tal proposito, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l) del DM, la ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera o) rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.
Ai fini dell’ammissibilità delle spese, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del decreto direttoriale 7 dicembre 2023 il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell’ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all’ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all’utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.
I costi e le spese relativi alla realizzazione dei prototipi o prodotti pilota sono ammissibili nell’ambito delle categorie applicabili e secondo le disposizioni di cui all’allegato n. 10 al decreto direttoriale e rendicontati secondo i criteri stabiliti nel medesimo allegato.
IL SOLE 24 ORE 25.1.2024 - L'articolo è stato caricato nell'area riservata allo studio