4718 - Credito d'imposta industria 4.0 - Imprese di raccolta e smaltimento rifiuti che operano i concessione (Agenzia delle Entrate - Risposta nr.14 del 24/1/2024)

Risposta n.14 del 24/01/2024

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – art. 1, commi 1051 e ss., della legge n. 178 del 2020 – ipotesi di esclusione – imprese operanti in concessione e a tariffa – raccolta e smaltimento dei rifiuti - pdf

Legge n.178 del 30/12/2020

1053. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa,  ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208ESCLUSIONE  nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

 

La problematica riguarda la raccolta e smaltimento rifiuti.  La ditta ritiene di non rientrare nell'esclusione un quando si occupa solo di smaltimento dei rifiuti, l'interpretazione non è condivisa dall'agenzia delle entrate.

 

INTERPETAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In  relazione  al Quesito  A,  giova  sottolineare  che  il  comma  1053  stabilisce  espressamente  che  sono  esclusi  dall'ambito  oggettivo  del  Credito  d'imposta  4.0  i  «beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei  settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta  e smaltimento rifiuti» (sottolineatura aggiunta).

 La Società sostiene di non rientrare in tale esclusione (e che, pertanto, nei propri  confronti possa trovare applicazione il credito d'imposta in questione) poiché non opera  compiutamente in alcuno dei settori ivi individuati. In particolare, la Società afferma di  non  rientrare  (neppure)  nell'ultimo  dei  settori  elencati  dalla  riportata  disposizione  (ossia, quello della «raccolta e smaltimento dei rifiuti»), dato che la stessa Società «è  preposta al solo trattamento, mediante smaltimento o recupero, dei rifiuti, ma resta, invece, del tutto estranea alla raccolta degli stessi». In sostanza, la Società ritiene che  il Credito d'imposta 4.0 troverebbe applicazione nei propri confronti  (naturalmente al  ricorrere  anche  delle  altre  condizioni  previste  dalla  legge)  in  quanto  la  stessa  opera  esclusivamente nel settore del ''trattamento'' dei rifiuti (mediante il loro smaltimento o  recupero), rimanendo estranea alla ''raccolta'' degli stessi.   

Orbene,  va  preliminarmente  rilevato  che,  stante la  formulazione  del  comma  1053, non v'è dubbio che l'esclusione dalla fruizione del credito d'imposta in parola operi  al ricorrere (congiunto) di tutte le condizioni ivi indicate (come, peraltro, si evince anche  dal principio di diritto n. 7 del 2023 richiamato dalla Società ove si afferma che «[p]er  identificare il perimetro delle suddette ''imprese operanti in concessione e a tariffa'' nei settori menzionati nel citato comma 1053, pertanto, occorre valorizzare la ratio dell'agevolazione e non solo il tenore letterale della norma»).   

Pertanto, posto che la concreta individuazione del settore in cui opera la Società  e  dell'attività  da  questa  svolta  costituiscono  valutazioni  di  fatto  escluse  dall'area  di  operatività dell'istituto dell'interpello  (cfr., la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016), per  quanto riguarda lo specifico quesito formulato nell'istanza (sulla necessità che, ai fini  dell'esclusione prevista dal comma 1053, il soggetto interessato operi esclusivamente nel  ­ ritenuto ­   unico settore definito come della «raccolta e smaltimento dei rifiuti»), non  si condivide la posizione interpretativa espressa dalla Società.    

Dalla  modalità  con  le  quali  è  formulata  l'elencazione  dei  settori  economici  interessati dall'esclusione dal Credito d'imposta 4.0 prevista dall'ultima parte del comma     Pagina 14 di 20 1053  (ossia, i c.d.  settori  regolamentati) e  dal tenore letterale  dell'intera  disposizione  in esame, non si desume che il legislatore abbia inteso ricondurre a un unico settore le  attività di ''raccolta'' e di ''smaltimento'' dei rifiuti (separatamente definite sulla base della  legislazione di settore), al  fine  (specifico) di limitare l'esclusione prevista dal comma  1053 esclusivamente ai soggetti che esercitano entrambe le attività.    

L'interpretazione  prospettata  dalla  Società  determinerebbe,  di  fatto,  la  conseguenza  che  il  Credito  d'imposta  4.0  risulterebbe  fruibile  da  parte  dei  soggetti  che, pur operando nel medesimo ambito, svolgono o solo l'attività di ''smaltimento'' o  solo quella di ''raccolta''; ciò comporterebbe che, a seconda delle concrete modalità di  individuazione dell'attività oggetto di concessione  (solo l'una o l'altra o entrambe) da  parte dell'ente condente, il concessionario potrà o meno fruire del credito d'imposta in  questione.    

L'intento  del  legislatore,  tramite  la  formulazione  dell'elencazione  dei  settori  di  attività  contenuta  nel  comma  1053,  appare invece  quello  di  ritenere  che l'operare  nell'ambito di uno dei predetti settori ovvero di svolgere anche solo una delle attività ivi  indicate comporti ­ al ricorrere naturalmente delle altre condizioni richieste dal comma  1053 ­ l'esclusione dalla fruizione del Credito d'imposta 4.0.    

Pertanto,  la  circostanza  che  la  Società  svolga  esclusivamente  l'attività  di  ''smaltimento'' dei rifiuti (e non anche quella di ''raccolta'' degli stessi) non è ostativa alla  possibilità che la stessa Società ­ al ricorrere delle altre condizioni di legge ­sia esclusa  dalla fruizione del credito d'imposta in parola