Risposta n.14 del 24/01/2024
Legge n.178 del 30/12/2020
1053. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, ESCLUSIONE nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La problematica riguarda la raccolta e smaltimento rifiuti. La ditta ritiene di non rientrare nell'esclusione un quando si occupa solo di smaltimento dei rifiuti, l'interpretazione non è condivisa dall'agenzia delle entrate.
INTERPETAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In relazione al Quesito A, giova sottolineare che il comma 1053 stabilisce espressamente che sono esclusi dall'ambito oggettivo del Credito d'imposta 4.0 i «beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti» (sottolineatura aggiunta).
La Società sostiene di non rientrare in tale esclusione (e che, pertanto, nei propri confronti possa trovare applicazione il credito d'imposta in questione) poiché non opera compiutamente in alcuno dei settori ivi individuati. In particolare, la Società afferma di non rientrare (neppure) nell'ultimo dei settori elencati dalla riportata disposizione (ossia, quello della «raccolta e smaltimento dei rifiuti»), dato che la stessa Società «è preposta al solo trattamento, mediante smaltimento o recupero, dei rifiuti, ma resta, invece, del tutto estranea alla raccolta degli stessi». In sostanza, la Società ritiene che il Credito d'imposta 4.0 troverebbe applicazione nei propri confronti (naturalmente al ricorrere anche delle altre condizioni previste dalla legge) in quanto la stessa opera esclusivamente nel settore del ''trattamento'' dei rifiuti (mediante il loro smaltimento o recupero), rimanendo estranea alla ''raccolta'' degli stessi.
Orbene, va preliminarmente rilevato che, stante la formulazione del comma 1053, non v'è dubbio che l'esclusione dalla fruizione del credito d'imposta in parola operi al ricorrere (congiunto) di tutte le condizioni ivi indicate (come, peraltro, si evince anche dal principio di diritto n. 7 del 2023 richiamato dalla Società ove si afferma che «[p]er identificare il perimetro delle suddette ''imprese operanti in concessione e a tariffa'' nei settori menzionati nel citato comma 1053, pertanto, occorre valorizzare la ratio dell'agevolazione e non solo il tenore letterale della norma»).
Pertanto, posto che la concreta individuazione del settore in cui opera la Società e dell'attività da questa svolta costituiscono valutazioni di fatto escluse dall'area di operatività dell'istituto dell'interpello (cfr., la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016), per quanto riguarda lo specifico quesito formulato nell'istanza (sulla necessità che, ai fini dell'esclusione prevista dal comma 1053, il soggetto interessato operi esclusivamente nel ritenuto unico settore definito come della «raccolta e smaltimento dei rifiuti»), non si condivide la posizione interpretativa espressa dalla Società.
Dalla modalità con le quali è formulata l'elencazione dei settori economici interessati dall'esclusione dal Credito d'imposta 4.0 prevista dall'ultima parte del comma Pagina 14 di 20 1053 (ossia, i c.d. settori regolamentati) e dal tenore letterale dell'intera disposizione in esame, non si desume che il legislatore abbia inteso ricondurre a un unico settore le attività di ''raccolta'' e di ''smaltimento'' dei rifiuti (separatamente definite sulla base della legislazione di settore), al fine (specifico) di limitare l'esclusione prevista dal comma 1053 esclusivamente ai soggetti che esercitano entrambe le attività.
L'interpretazione prospettata dalla Società determinerebbe, di fatto, la conseguenza che il Credito d'imposta 4.0 risulterebbe fruibile da parte dei soggetti che, pur operando nel medesimo ambito, svolgono o solo l'attività di ''smaltimento'' o solo quella di ''raccolta''; ciò comporterebbe che, a seconda delle concrete modalità di individuazione dell'attività oggetto di concessione (solo l'una o l'altra o entrambe) da parte dell'ente condente, il concessionario potrà o meno fruire del credito d'imposta in questione.
L'intento del legislatore, tramite la formulazione dell'elencazione dei settori di attività contenuta nel comma 1053, appare invece quello di ritenere che l'operare nell'ambito di uno dei predetti settori ovvero di svolgere anche solo una delle attività ivi indicate comporti al ricorrere naturalmente delle altre condizioni richieste dal comma 1053 l'esclusione dalla fruizione del Credito d'imposta 4.0.
Pertanto, la circostanza che la Società svolga esclusivamente l'attività di ''smaltimento'' dei rifiuti (e non anche quella di ''raccolta'' degli stessi) non è ostativa alla possibilità che la stessa Società al ricorrere delle altre condizioni di legge sia esclusa dalla fruizione del credito d'imposta in parola