Bonus investimenti pubblicitari,
invio dichiarazioni dal 9 gennaio
L’adempimento, che spalanca la via d’accesso al tax credit, deve essere effettuato utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che hanno “prenotato” l’accesso al credito d’imposta relativo agli investimenti in campagne pubblicitarie realizzati nel 2023 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, per beneficiare in concreto dell’agevolazione fiscale devono inviare, a partire da domani 9 gennaio e fino al 9 febbraio, la “dichiarazione sostitutiva” che attesta la corretta effettuazione degli investimenti nell’anno agevolato e la loro rispondenza ai requisiti fissati dalla norma istitutiva (articolo 57-bis, Dl 50/2017).
L’invio della dichiarazione sostitutiva, che spalanca la via d’accesso al tax credit, deve essere effettuato utilizzando l’apposito modello “bivalente” (vedi articolo “Bonus investimenti pubblicitari, il nuovo modello di comunicazione”) disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate con le relative istruzioni. Il modulo, difatti, è lo stesso che gli interessati hanno dovuto trasmettere dal 1° a 31 marzo 2023 per comunicare i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nel 2023, e prenotare così il credito d’imposta (vedi articolo “Bonus investimenti pubblicitari, domande dal 1° a 31 marzo 2023”).
La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, come la precedente comunicazione, deve essere presentata esclusivamente in via telematica, tramite lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente dagli interessati o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, eccetera).
Dal 2019, e anche nel 2023, l’incentivo è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati e per accedervi è necessario che il loro ammontare complessivo superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti realizzati nell’anno precedente.
Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d'imposta è stato concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, venendo meno il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente.
Considerato, poi, che il bonus è concesso nel limite massimo dello stanziamento annuale e nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti “de minimis”, l’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente e l’elenco dei beneficiari saranno stabiliti con provvedimento del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, che sarà pubblicato sul sito dello stesso Dipartimento.
Una volta quantificata, l’agevolazione sarà fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (codice tributo “6900”), da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi.