La proroga di 85 giorni è considerata valida solo per il 2020, l’anno del Covid
Prime sentenze dei giudici che ritengono inapplicabile l’effetto a cascata
Salvina Morina Tonino Morina
Accertamenti per il 2016 notificati nel 2023 vanno annullati per decadenza dei termini. È inapplicabile la proroga “a cascata” di 85 giorni, valida solo in relazione all’anno colpito dall’evento eccezionale Covid 19, cioè il 2020. Deve essere quindi annullato l’accertamento emesso e notificato il 23 marzo 2023, relativo all’anno 2016, il cui termine scadeva il 31 dicembre 2022.
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