Va disapplicata la disciplina in tema di società di comodo se l’ammontare minimo di ricavi imposto dalla norma non è stato conseguito in ragione dei ritardi nell’erogazione di un finanziamento e nel rilascio delle autorizzazioni amministrative. È questo il principio espresso nella sentenza n. 3876/3/2022, della Cgt della Calabria (presidente e relatore Lorelli).
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