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La legge del 1997 non era chiara
Come noto, l’articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997 dispone che «I contribuenti […] eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Una norma di interpretazione autentica ha fatto chiarezza:
L’articolo 4-quater del D.L. 11/2023 (convertito dalla L. 38/2023) : «L’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi».
Nell'articolo viene poi affrontata la problematica del contribuente che procede alla compensazione orizzontale utilizzando un credito che, in un momento successivo, sia soggetto a diniego in quanto contestato come inesistente o non spettante.