6.2 Sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti di produzione energetica, quali, ad esempio, impianti fotovoltaici, di cogenerazione, minieolico o microgeneratori?
Sì, alle condizioni indicate al punto 7.6 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022. In particolare:
- per le imprese che svolgono attività di produzione di energia elettrica (codice Ateco 35.11), è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia;
- per le imprese che svolgono attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del c.c., è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili;
Per le imprese che svolgono attività diverse dalle predette:
- non è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia;
- è ammissibile l’acquisto di un impianto di produzione energetica solo se facente parte di un più ampio programma di investimento, organico e funzionale, nonché coerente con l’attività dell’impresa e riconducibile ad una delle tipologie di investimento previste nei regolamenti unionali applicabili per settore.
Tanto premesso, l’acquisto di un impianto di produzione energetica è considerato ammissibile solo nel caso di beni classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dell'art. 2424 del c.c., non corrispondenti quindi ad impianti infissi al suolo. Non sono pertanto ammissibili gli impianti ascrivibili in bilancio alla voce B.II.1, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti eolici di qualsivoglia entità.
Con riferimento all’ammissibilità delle spese per impianti di produzione energetica al contributo maggiorato per “investimenti green” si rinvia all’apposita FAQ n 6.B.6.
RASSEGNA STAMPA
Il Sole 24 ore 8/3/2023