4609 - Credito inesistente - Corte di cassazione, ordinanza n.5243 del 20/2/2023

Corte di cassazione, ordinanza n.5243 del 20/2/2023

- in primo luogo, va ricordato che (in termini si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 34444 del 16/11/2021) in tema di compensazione di crediti fiscali da parte del contribuente (nella specie, credito IVA), l'applicazione del termine di decadenza ottennale, previsto dal Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 27, comma 16, conv., con modif., in L. n. 2 del 1999, presuppone l'utilizzo non gia' di un mero credito "non spettante", bensi' di un credito "inesistente", per tale ultimo dovendo intendersi - anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, comma 5, terzo periodo (introdotto dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 15) - il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (cioe' il credito che non e' "reale") e la cui inesistenza non e' riscontrabile mediante i controlli di cui del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 36-bis e 36-ter, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54-bis;

- ne deriva che ove il credito non sia reale, ma sia stato creato artificiosamente, come qui e' stato accertato dal giudice dell'appello, trova applicazione il termine di otto anni;


RASSEGNA STAMPA

Il Sole 24 Ore - 20/2/2023

Controlli e liti

Recupero in otto anni solo per crediti inesistenti

di Laura Ambrosi