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Roberto Lenzi: Giornalista pubblicista, professionista per l'impresa: esperto in finanza agevolata
Associazioni, fondazioni, scuole, ospedali ecc assimilabili a imprese, quindi sottoposte alla normativa suglia aiuti di stato alle imprese, quindi agevolazioni massimo del 20%
Viene considerata impresa ogni entità che esercita un’attività economica, cioè che offre beni e servizi in un mercato (Corte di Giustizia, 16 giugno 1987, C-118/85, Commissione/Repubblica Italiana, punto 7; Corte di Giustizia, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione/Repubblica Italiana; cause riunite C-180/98 a C 184/98, cit.).
La natura dell’attività e non lo status giuridico o le modalità di finanziamento ciò che sostanzia l’esistenza di un’impresa. Ne deriva che la classificazione dell’ente che svolge attività economica ai sensi del diritto nazionale come ad esempio una associazione, è ininfluente.
Quindi se ottengono contributi per acquisto di macchinari ed attrezzature oltre il 20% nel centro nord sono soggetti a revoca e sanzioni varie.
Queste tra le nuove regole sugli aiuti di stato evidenziate per i SIEG, ma valide per tutte le imprese