Risposta n. 404 del 2/08/2022
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015 stabilisce «Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43,primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo 22del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto».
Nel ricostruire l'iter normativo che ha portato all'attuale formulazione dell'articolo 3 succitato, con la risposta ad interpello n. 331, pubblicata l'11 maggio2021 nell'apposita sezione del sito della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli/interpelli), si è detto che «Volendo sintetizzare il quadro tratteggiato, deve quindi dirsi che la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti prevista
dall'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015 può essere riconosciuta solo a coloro che:
a) documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, [...];
b) garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore ad euro 500».
Il D.M. 4 agosto 2016 - in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015 - all'articolo 3, comma 1, prevede che «Per fruire della riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, i soggetti passivi, [...], effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità» ; mentre all'articolo 4, comma 2, precisa che «La riduzione dei termini di decadenza non si applica, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati nell'art. 3». LE RIBA E LE MAV NON SONO QUINDI COMPRESE
Dal combinato disposto di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 2, del decreto attuativo, sembra potersi desumere la tassatività dell'elenco degli strumenti di pagamento.
Ciò nonostante, è possibile ammettere la riduzione dei termini in parola laddove il contribuente effettui e riceva pagamenti mediante strumenti non propriamente "diversi", in quanto comunque assimilabili a quelli elencati all'articolo 3 del decreto attuativo, in quanto ne soddisfino i medesimi requisiti di tracciabilità.
LE RIBA E LE MAV SONO QUINDI ASSIMILATE AGLI ALTRI PAGAMENTI
La RIBA (Ricevuta Bancaria) è uno strumento finanziario usato per la gestione aziendale con cui il creditore dichiara di aver diritto a ricevere dal debitore una somma di denaro a saldo di una fattura. Il creditore, compilando e consegnando alla propria banca la ricevuta bancaria, le conferisce mandato all'incasso del proprio credito. La banca del creditore, quindi, invia la disposizione di pagamento alla banca del debitore
che, a sua volta, invia un avviso di pagamento a quest'ultimo.
Il debitore, ricevuto l'avviso, alla scadenza stabilita, effettua il pagamento in favore della propria banca e ritira la ricevuta bancaria, mentre la banca che ha riscosso l'importo lo riversa sul conto corrente della banca del creditore.
Il MAV (Mediante Avviso) è una procedura interbancaria standardizzata di incasso mediante bollettino, che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento.
La banca del creditore invia un avviso mediante bollettino al debitore che lo utilizza per effettuare il pagamento presso qualsiasi istituto di credito (banca esattrice).La banca che ha ricevuto il pagamento provvede a riconoscerne l'importo alla banca del creditore tramite l'apposita procedura interbancaria elettronica.
Entrambi gli strumenti, che transitano a mezzo di intermediazione bancaria, contengono gli elementi funzionali all'identificazione delle parti e del credito oggetto di pagamento, così soddisfacendo gli stessi criteri di tracciabilità che contraddistinguono le modalità di pagamento enucleate all'articolo 3, comma 1, del decreto attuativo.
Quanto, invece, all'asserita ricezione di fatture cartacee, emesse da soggetti in regime forfettario - fermo restando che, in ragione delle recenti modifiche introdotte dall'articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, dal 1° luglio 2022 la regola generale in materia di documentazione delle operazioni, ossia la fatturazione elettronica via SdI, non prevede più deroghe di ordine soggettivo, applicandosi a tutti coloro che svolgono attività d'impresa, arte o professione - come meglio chiarito con la succitata risposta ad interpello n. 331 del 2021, nel presupposto che il beneficiario dell'agevolazione documenti le proprie operazioni attive tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, non assume rilievo la circostanza che lo stesso riceva, con riferimento alle operazioni passive di cui è destinatario, documentazione cartacea.
Diversamente, il legislatore si è preoccupato di prevedere espressamente la "tracciabilità" sia dei pagamenti ricevuti che di quelli effettuati di ammontare superiore ad euro 500.
In linea con la soluzione interpretativa prospettata, si ritiene, quindi, che l'istante possa beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel presupposto - non verificabile in questa sede, perché non oggetto di interpello - che sussistano tutte le altre condizioni richieste dal decreto attuativo 4 agosto 2016. F
Pagamenti con Riba e Mav:
la tracciabilità è assicurata
2 Agosto 2022
Entrambi gli strumenti che transitano a mezzo di intermediazione bancaria, infatti, contengono tutti gli elementi necessari a identificare le parti e l’oggetto del pagamento
La riduzione di due anni dei termini di decadenza degli accertamenti prevista per i soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, per operazioni superiori a 500 euro, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del Dlgs n. 127/2015, si applica anche agli operatori che utilizzano Riba e Mav. È in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 404 del 2 agosto 2022.
L’agevolazione prevista dal citato articolo 3 del Dlgs n. 127/2015 e chiarita anche dall’interpello n. 331/2021 prevede, quindi, una riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti a favore dei contribuenti che:
documentano le operazioni effettuate tramite fatturazione elettronica via Sdi e/o memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi
assicurano la tracciabilità dei pagamenti per operazioni superiori a 500 euro.
Il decreto attuativo della misura di favore (articolo 3 dm 4 agosto 2016) ha stabilito la tassatività degli strumenti tracciabili che danno accesso al beneficio, precisando che rientrano nel perimetro dell’agevolazione i pagamenti effettuati bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità. La riduzione dei termini, invece, non si applica in caso di utilizzo di strumenti diversi da quelli elencati nell’articolo 3.
L’Agenzia, tuttavia, rileva che è possibile fruire del beneficio se gli strumenti sono assimilabili a quelli tassativamente indicati nel decreto attuativo. In particolare la Riba che il Mav, sottolinea l’Agenzia, soddisfano i criteri di tracciabilità in quanto identificano sia le parti sia il credito oggetto di pagamento.
La Riba, infatti, è uno strumento finanziario con cui il creditore dichiara di aver diritto a ricevere dal debitore una somma di denaro a saldo di una fattura. Il creditore, compilando e consegnando alla propria banca la ricevuta, le conferisce un mandato all'incasso. Il debitore, ricevuto l'avviso, effettua il pagamento alla scadenza prevista in favore della propria banca e ritira la ricevuta bancaria, mentre la banca che ha riscosso l'importo lo riversa sul conto corrente della banca del creditore.
Il Mav è una procedura di incasso tramite bollettino contenente tutte le informazioni per la tracciabilità del pagamento.
Per quanto riguarda l’ulteriore quesito su un possibile limite alla fruizione del beneficio rappresentato dalla presenza di fatture cartacee, l’Agenzia ritiene, come rilevato anche dall’istante, che la ricezione dei documenti cartacei, emessi da soggetti in regime forfettario, non ostacoli l’applicazione della misura di favore in esame, a patto che il beneficiario dell'agevolazione documenti le proprie operazioni attive tramite fatturazione elettronica via Sdi e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri.