Sostegno alle imprese: fondo rotativo, troppi oneri per le Regioni
(regioni.it) Il 15 marzo la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato una posizione sull’attivazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca che il Presidente Vasco Errani ha poi inviato al Presidente del Consiglio, Mario Monti (nella sua veste di Ministro dell’economia), a Corrado Passera (Ministro dello sviluppo) e a Piero Gnudi (Ministro per gli affari regionali). Il documento è stato pubblicato nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it ed il link è:
http://www.regioni.it/download.php?id=245943&field=allegato&module=news
Si riporta di seguito il testo integrale.
Posizione delle Regioni sull’attivazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) istituito con Legge 311/2004, esteso alle Regioni con Legge 296/2006
Il giorno 27 febbraio 2012 si è svolto un incontro del Tavolo tecnico convocato dalla Conferenza Stato-Regioni, su richiesta delle Regioni, al fine di discutere le problematiche emerse a seguito della fissazione del tasso di interesse sulla provvista di Cassa Depositi e Prestiti ed individuare una soluzione definitiva in grado di condurre le parti interessate alla stipula degli atti convenzionali necessari all’avvio dell’operatività del Fondo. L’incontro ha rappresentato il seguito di un analogo confronto tecnico svoltosi il 28 settembre 2011 su richiesta del Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome al Ministro per gli Affari regionali, focalizzato sulla complessità degli aspetti procedurali sottesi al funzionamento del meccanismo che, a quella data, avevano rallentato l’iter di perfezionamento delle convenzioni.
L’elevato importo del tasso di interesse sulla provvista di CDP, come definito dal Ministero dell’Economia e Finanze il 1° dicembre 2011, e la decisione di rendere variabili entrambe le componenti - Euribor e spread - in relazione alla fluttuazione dei mercati finanziari ha sollevato nuove criticità ai fini della stipula delle convenzioni. A ciò si aggiungono alcune problematiche che attengono al profilo interpretativo delle norme che disciplinano la materia e che rischiano di compromettere l’operatività a breve dello strumento. Il riferirsi, infatti, a “finanziamenti agevolati”, come definiti ai sensi del D.Lgs 123/98, quali uniche operazioni ammesse anche in ambito regionale comporterebbe che alle attuali condizioni il suddetto tasso sulla provvista FRI non può definirsi agevolato (circa 5,20-5,50%), in quanto ampiamente superiore al tasso di attualizzazione e rivalutazione (pari a 3,07 in base all’ultimo decreto di dicembre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico). Di conseguenza le Regioni, per rendere agevolato il finanziamento alle imprese, dovrebbero accollarsi il differenziale tra il tasso di interesse sulla provvista FRI e il tasso fisso che viene riconosciuto all’impresa, calcolato in misura percentuale sul tasso di attualizzazione e rivalutazione. Le Regioni hanno sottolineano che questa situazione complica ulteriormente l’impianto procedurale e il meccanismo di finanziamento che lasciava aperta la possibilità per le Regioni di non prevedere alcun beneficio aggiuntivo rispetto al risparmio di interessi legato al minor costo della provvista FRI rispetto ai costi di mercato. Hanno espresso forti preoccupazioni in merito alla possibilità di rendere operativo lo strumento a queste condizioni, considerato che con le limitate risorse stanziate nei propri bilanci debbono far fronte non solo al differenziale interessi, peraltro suscettibile di continue rivisitazioni in ragione della variabilità di tutti i parametri di riferimento, bensì anche ai costi per la remunerazione di Cassa Depositi e Prestiti e ai compensi per i soggetti gestori delle leggi agevolative e/o soggetti regionali per le funzioni inerenti il mandato con rappresentanza conferito da CDP (nella nuova impostazione della convenzione i due ruoli possono anche non essere riuniti nello stesso soggetto).
Da parte sua la Cassa Depositi e Prestiti ha confermato che a legislazione vigente l’impianto di funzionamento del FRI è quello sopra prospettato, con oneri finanziari di una certa entità e al tempo stesso non strettamente quantificabili, visto l’oscillare degli spread e l’obbligo previsto a carico delle Regioni dallo stesso decreto interministeriale del 1° aprile 2011 di coprire comunque il differenziale esistente tra il tasso variabile sulla provvista e quello fisso riconosciuto all’impresa. Condividendo peraltro alcune preoccupazioni delle Regioni, CDP si è mostrata disponibile a verificare con il Ministero dell’Economia e delle Finanze alcune ipotesi di modifica, per evitare che lo strumento resti inapplicabile a livello regionale. Ha sottolineato tuttavia che modifiche nella natura della agevolazione (non solo finanziamento agevolato, ma anche contributo in c/interesse), oltre che sollevare alcuni dubbi di accoglibilità specie in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 123/98, determinerebbero l’esigenza di rivedere interamente l’atto convenzionale nell’elaborato ormai definito cui si è giunti nella fase attuale.
A conclusione dell’incontro le Amministrazioni regionali hanno ribadito l’interesse, attestato dal numero significativo di protocolli d’intesa già sottoscritti e in corso di stipula, ad avviare l’operatività del FRI nel proprio territorio, sia per dotare di risorse finanziarie strumenti di agevolazione alle piccole e medie imprese che nella loro modalità ordinaria sono chiusi da oltre un anno per i mancati trasferimenti statali al Fondo unico regionale, sia per le caratteristiche del Fondo stesso, capace di autoalimentarsi, non disperdendo “una tantum” le risorse dedicate, risultando meno gravoso per i bilanci regionali.
Le Regioni, tuttavia, ritengono che al fine di pervenire alla sottoscrizione delle convenzioni con CDP, vadano individuate le soluzioni tecniche utili a rimuovere le seguenti criticità, pena il non utilizzo della dotazione finanziaria del Fondo da destinare agli interventi di cui all’art. 856, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicata dal decreto interministeriale del 1° aprile 2011:
1. impegno finanziario eccessivamente oneroso per le Regioni al fine di garantire la finanziabilità dell’intera operazione, con particolare riferimento al differenziale tra tasso su provvista CDP e tasso fisso da riconoscere all’impresa, calcolato in misura percentuale sul tasso di attualizzazione e rivalutazione;
2. indeterminatezza degli stanziamenti annui e difficoltà nell’individuare la copertura finanziaria degli interessi per tutta la durata dei finanziamenti, a causa della variabilità di entrambi i parametri utilizzati per il calcolo del tasso CDP (Euribor e spread).
Le Regioni, infine, ribadiscono la criticità di un’interpretazione eccessivamente restrittiva di “finanziamento agevolato” resa ai sensi del decreto legislativo 123/98, laddove l’analisi congiunta delle due norme che disciplinano il funzionamento del Fondo in ambito regionale (legge 311/04, art. 1,commi 354-361 e legge 296/2006, art. 1, commi 855-859) suggerirebbe una chiave di lettura più flessibile, legata alla nozione di finanziamenti veicolati con leggi o interventi di agevolazione regionali.
Roma, 15 marzo 2012