(123) Pagamenti cash sopra i mille euro. Prima comunicazione al 10 aprile (www.FiscoOggi.it - 26/03/2012)

Pagamenti cash sopra i mille euro.
Prima comunicazione al 10 aprile
Approvato e pubblicato sul web il modello per consentire agli operatori di manifestare l’intenzione di volersi avvalere della deroga al divieto di trasferimento di denaro contante
portamonete
Commercianti al dettaglio e agenzie di viaggio e turismo hanno tempo fino al 10 aprile per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’adesione alla disciplina di deroga al limite di utilizzo del contante, giustificando a posteriori le operazioni over 1.000 euro effettuate dal 2 marzo. Colmato così il gap tra l’entrata in vigore della norma e l’approvazione del relativo modello di comunicazione.
 
La deroga alle norme sulla limitazione all’uso del contante, prevista dal decreto sulle semplificazioni tributarie (Dl 16/2012), consente ai soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio o di agenzia di viaggi e turismo di accettare pagamenti in contanti, per la vendita di beni e servizi, anche oltre la soglia dei 1.000 euro, a condizione che inviino un’apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina, secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, emanato il 23 marzo, in anticipo rispetto al termine dei 30 giorni concesso dalla norma.
 
Il via libera a fruire di questa opportunità anche prima dell’approvazione del modello era stato dato con il comunicato stampa del 13 marzo. Il provvedimento precisa ora che, per le operazioni effettuate dal 2 marzo al 10 aprile 2012, la comunicazione potrà essere trasmessa ex post entro quest’ultima data, a condizione che siano stati rispettati gli altri adempimenti prescritti.
 
Deroga: a quali condizioni
La deroga alle norme sulla limitazione dell’uso del contante è riconosciuta se l’acquisto è effettuato da persona fisica, che non è cittadino italiano né di uno dei paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e non è residente in Italia.
L’operatore, all’atto dell’acquisto, deve acquisire fotocopia del passaporto del cliente e un’autocertificazione di quest’ultimo che attesta di non possedere la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o del See e di non risiedere in Italia.
Inoltre, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, è tenuto a versare il denaro su un proprio conto corrente e a consegnare all’operatore finanziario copia fotostatica del documento di riconoscimento del cliente e la copia della fattura (o della ricevuta o dello scontrino fiscale) emessa.
 
Le indicazioni del provvedimento attuativo
Con provvedimento del 23 marzo, l’Agenzia ha approvato il modello per comunicare l’adesione alla disciplina di deroga e le relative istruzioni, chiarendo che, per le operazioni effettuate dal 2 marzo (data di entrata in vigore del decreto che ha introdotto la deroga) al 10 aprile 2012, la comunicazione dovrà essere inviata entro il 10 aprile.
Se la prima operazione effettuata in questo periodo transitorio è antecedente alla comunicazione, in quest’ultima dovrà essere indicata, invece che la data di sottoscrizione, la data di effettuazione di tale prima operazione.
In linea generale, invece, la presentazione del modello deve essere preventiva rispetto al compimento della prima operazione che beneficia del regime di deroga. La comunicazione va effettuata telematicamente, dai contribuenti abilitati o tramite i soggetti incaricati, utilizzando il prodotto informatico disponibile gratuitamente su sito dell’Agenzia delle Entrate.

Valentina Mengoli
pubblicato Lunedì 26 Marzo 2012