Ctp di Aosta - sentenza nr.12/2022 depositata il 25 febbraio 2022
Il collegio, accogliendo integralmente il ricorso della società, ha innanzitutto rilevato che il tenore normativo, interpretato anche da documenti di prassi dell’epoca, non richiede che il progetto sia significativo per tutta l’umanità.
In tale contesto, il giudice ha comunque evidenziato che a prescindere dalle considerazioni dell’Ufficio, ciò che può rilevare sono solo gli atti aventi forza di legge e non il resto. Laddove il legislatore avesse voluto porre specifiche eccezioni o requisiti, proprio per il carattere eccezionale di simili norme, le avrebbe inserite anche nel rispetto del principio di trasparenza previsto dallo statuto del contribuente (articolo 2 della legge 212/2000)
E' stata inoltre confermata anche la deducibilità per i compensi degli amministratori anche se il ruolo aveva carattere generale.