Risposta n. 875 del 29/12/2021
IL CASO ESAMINATO
A causa del Covid la ditta non è riuscita a completare il programma d'investimento entro il 31.12.2020 e chiede se possa configurarsi come "Causa di forza maggiore".
Tale situazione ha inciso anche su ALFA, il cui progetto di sviluppo della Linea
Y ha subito un grave rallentamento, come risulta dal cronoprogramma elaborato alla
data del ... ottobre 2020, secondo cui i lavori di realizzazione della nuova Linea si
protrarranno inevitabilmente oltre il 31 dicembre 2020, diversamente da quanto
previsto nel 2019.
La Società afferma di aver effettuato, al 31 dicembre 2019, pagamenti di acconti,
pari ad almeno il 20% del costo dell'investimento, rilevanti ai fini dell'iper
ammortamento (v. pag. ... dell'istanza di interpello).
Stante la descritta situazione, determinata esclusivamente dagli effetti dei decreti
presidenziali e dei decreti legge citati conseguenti alla pandemia da Covid-19, l'Istante
chiede di conoscere se tale intervento dell'Autorità possa configurarsi come una causa
giustificatrice, della specie di "forza maggiore" o del c.d. "factum principis", idonea a
consentire il prolungamento dell'orizzonte temporale per la fruizione (rectius:
spettanza) del suddetto regime di iper ammortamento attraverso un prolungamento del
termine del 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 1, comma 60, della legge n. 145 del
2018, nel rispetto della "condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione".
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE
In particolare, l'Istante ritiene configurabile un'ipotesi riconducibile alla "forza
maggiore" indotta da un factum principis, ovvero da un atto della pubblica autorità,
tale che, vietando i movimenti delle persone e imponendo la chiusura delle attività
produttive, ha impedito che le obbligazioni contrattuali tra la Società e le sue
controparti (fornitori e prestatori di servizi) potessero essere correttamente adempiute e
completarsi nel previsto termine di legge del 31 dicembre 2020.
ALFA evidenzia che ricorre il caso della forza maggiore quando si verifica e
sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere
evitato, vale a dire un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato da
non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell'evento.
Nell'ambito delle cause di forza maggiore, con l'espressione factum principis si
indica precisamente una causa di impossibilità oggettiva ad effettuare una prestazione
derivante da un sopravvenuto atto della pubblica autorità.
......
Secondo la giurisprudenza consolidata, gli ordini o i divieti emanati dalle
autorità (come quelli innescati dall'emergenza Covid-19) sono suscettibili di
determinare l'impossibilità della prestazione qualora: gli stessi siano del tutto estranei
alla volontà dell'obbligato (Cass. n. 21973/2007); non siano ragionevolmente
prevedibili, secondo la comune diligenza, all'atto dell'assunzione dell'obbligazione
(Cass. n. 2059/2000); il debitore abbia sperimentato tutte le ragionevoli possibilità per
adempiere regolarmente (Cass. n. 14915/2018; Cass. n. 11914/2016).
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'emergenza Covid non è causa maggiore
Al riguardo, pur ritenendo plausibile - secondo l'id quod plerumque accidit - che
nella fattispecie rappresentata dall'Istante possano essersi verificate condizioni
pregiudizievoli che hanno causato ritardi nel completamento delle opere e degli
investimenti programmati, e che tali fattori ostativi possano essere stati determinati da
elementi non dipendenti dalla volontà della Società e dei fornitori, ma da specifiche
disposizioni normative adottate dall'autorità pubblica per fronteggiare l'emergenza
sanitaria tuttora in corso, non si condivide la soluzione interpretativa proposta
nell'istanza di interpello in esame, in quanto, per le motivazioni di seguito esposte,
un'eventuale proroga del termine di effettuazione dell'investimento descritto, basata su
di un'interpretazione amministrativa, non troverebbe giustificazione nel vigente quadro
normativo che disciplina la materia oggetto del presente interpello.
....
Al riguardo, va in primo luogo ricordato che il legislatore, proprio i considerazione delle possibili conseguenze direttamente o indirettamente provocate
dall'emergenza sanitaria, è già intervenuto sul termine finale per l'effettuazione degli
investimenti in beni strumentali agevolabili. Infatti, l'articolo 50 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, ha differito di 6 mesi il termine finale per l'effettuazione degli
investimenti ammissibili al c.d. "super ammortamento"; in particolare, la citata norma
ha disposto che: "In considerazione della situazione emergenziale covid-19, il termine
del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 31
dicembre 2020 ".
Nello stesso intervento normativo, invece, non è stata disposta alcuna estensione
del termine finale previsto per l'effettuazione degli investimenti ammissibili all'iper
ammortamento, vale a dire degli investimenti in beni riconducibili agli allegati A e B
annessi alla legge n. 232 del 2016; tale termine, per il caso di investimenti "prenotati"
entro il 31 dicembre 2019 con ordine accettato e versamento dell'acconto del 20 per
cento (come nel caso di specie), è stato fissato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1,
comma 60, della legge n. 145 del 2018.
Appare fondato, dunque, ritenere che il legislatore abbia scientemente adottato
una differente soluzione nella considerazione che, in relazione agli investimenti nei
beni indicati negli allegati A e B, il predetto termine del 31 dicembre 2020 è stato
ritenuto già sufficiente, in via generale, per consentire la ripresa e il completamento
degli investimenti.
Conseguentemente, poiché le criticità provocate dall'emergenza sanitaria sui
tempi di completamento degli investimenti agevolabili hanno già formato oggetto di
specifico intervento normativo, in assenza di un ulteriore espresso intervento del
legislatore, non ricorrono margini per riconoscere, con un documento di prassi
amministrativa, un'ulteriore proroga dei termini per il completamento degli
investimenti ammessi al regime dell'iper ammortamento.