La risoluzione dell'Agenzia delle entrate nr.68 del 30 novembre 2021 ha evidenziato gli incentivi che sono cofinanziati dal Pnrr e confermato che gli stessi attingono già dal 2021 alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
In questo caso la circolare del Ministero dell'economia del 14 ottobre prevedi il divieto di cumulo con qualsiasi agevolazione.
Agenzia delle Entrate|Risoluzione|30 novembre 2021| n. 68/E
Codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta sostenuti dalla misura "Investimento 1: Transizione 4.0" - Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR) Codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta sostenuti dalla misura "Investimento 1: Transizione 4.0"
Il 13 luglio 2021 il Consiglio ECOFIN ha adottato la Decisione di esecuzione relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR). Nell'allegato alla Decisione vengono descritte le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, caratterizzati da puntuali obiettivi e traguardi secondo una precisa cadenza temporale, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale.
In particolare, la misura “Investimento 1: Transizione 4.0” (M1C2-1) prevista dal PNRR ha l'obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese, incentivando gli investimenti a sostegno della digitalizzazione attraverso il riconoscimento di tre tipologie di crediti di imposta alle imprese che investono in: a) beni capitali; b) ricerca, sviluppo e innovazione; c) attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.
Le misure agevolative in argomento sono attualmente disciplinate:
• dall'articolo 1, commi 189-190, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dall'articolo 1, commi da 1054 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 ed immateriali standard);
• dall'articolo 1, commi 198-209, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese);
• dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0).
Inoltre, il richiamato allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nel descrivere il “Traguardo” della misura “Investimento 1: Transizione 4.0”, prevede, tra l'altro, che “Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate devono essere definiti codici tributo per consentire ai beneficiari di utilizzare il credito d'imposta tramite modello F24”.
Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta citati tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, sono utilizzati i seguenti codici tributo, secondo le istruzioni indicate nelle rispettive risoluzioni istitutive.
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Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato|Circolare|| n. 21 (prot. n. 266985)
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNR
Il divieto di cumulo è contenuto nell'allegato.
«Obbligo di assenza del cd doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale»