4415 - Il problema delle imprese in difficoltà a causa del covid e l'accesso alle agevolazioni (Commercialista telematico - 7/10/2021)

Molte normative escludono dall'accesso le imprese in difficoltà finanziaria per effetto dell'applicazione delle norme comunitarie in tema di aiuti di stato.

In particolare, secondo l’art. 2 punto 18) del Regolamento UE n. 651/2014 (noto anche come Regolamento GBER) della Commissione Europea, si considera “impresa in difficoltà” un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

1. nel caso di società di capitali (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

2. nel caso di società di persone (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

3. qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4. qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

5. nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5; e

2. il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

 

Ci sono inoltre dei casi particolari (imprese in contabilità semplificata, presenza di prelevamenti utili all’attivo patrimoniale, ecc.),

 

Principali normative nazionali:

1) Credito d'imposta Industria 4.0, non c'è il riferimento alle imprese in difficoltà;

2) Sabatini, sono escluse le imprese in difficoltà;

3) Credito d'imposta mezzogiorno e sisma, sono esclude le imprese in difficoltà.

 

Il problema dei bilanci 2020 e 2021

La commissione europea ha preso atto di tali difficoltà.

Il Regolamento UE n.972 del 2 luglio 2020 ha stabilito di sospendere la normativa per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021.