4401 - Credito d'imposta beni strumentali - I beni inferiori ad € 516 sono agevolabili anche se ammortizzati interamente nell'esercizio (Circolare dell'agenzia delle entrate nr. 9 del 23.7.2021)

 

CIRCOLARE N. 9/E

Roma, 23 luglio 2021

OGGETTO: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti

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2.2 Beni dal costo unitario non superiore a 516,46 euro

Domanda

Si chiede conferma dell’ammissibilità al credito d’imposta dei beni di costo

unitario inferiore a 516,46 euro.

Risposta

In via preliminare, va detto che la disciplina in esame non richiede

l’effettuazione di un ammontare minimo di investimenti al fine di poter accedere al credito di imposta, fermo restando che deve trattarsi pur sempre di investimenti in beni connotati dal requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dai soggetti interessati a beneficiare dell’agevolazione.

Pur in assenza di un esplicito rimando, la disciplina agevolativa fa, pertanto, sostanziale riferimento ai beni strumentali materiali ammortizzabili di cui agli articoli 102 e 102-bis del Tuir, nonché ai beni strumentali immateriali ammortizzabili di cui all’articolo 103 del Tuir.

Al riguardo, si rileva che tra i beni materiali ammortizzabili di cui all’articolo 102 del Tuir figurano, al comma 5, i beni il cui costo unitario è non superiore a 516,46 euro, per i quali la norma citata consente «la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute». La medesima possibilità di dedurre in misura integrale la spesa sostenuta per i beni materiali strumentali di costo non superiore a 516,46 euro è attribuita agli esercenti arti e professioni dall’articolo 54, comma 2, del Tuir.

Ciò rilevato, si conferma che, ai fini agevolativi, i beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro sono ammissibili al credito d’imposta e, quindi, concorrono alla sua determinazione, indipendentemente dalla circostanza che, in sede contabile e fiscale, il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento (procedendo, in tale ultimo caso, all’ammortamento dello stesso).

Al riguardo, è il caso di precisare che anche per detti beni il meccanismo di fruizione del corrispondente credito d’imposta resta disciplinato dai commi 1059 e 1059-bis (i.e., utilizzo in tre quote annuali di pari importo o in un’unica quota a seconda dei casi, cfr. infra risposta al quesito 5.3).