L’interessante ed articolata ordinanza della Corte di Cassazione – che prende atto del fatto che
non è sostenibile affermare di aver ricevuto un questionario in periodo feriale, senza allegare
alcunchè -, ci consente di ricordare – nell’imminenza del periodo feriale[1] che il comma 16,
dell’articolo 7-quater, del D.L. n. 193/2016, conv. con modif. in L. n. 225/2016 – intervenendo
sull’articolo 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006, conv., con modif. in L. n. 248/2006, ha
aggiunto un nuovo periodo di sospensione per la trasmissione di documenti e informazioni:
“I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti
dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre,
esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e
verifica, nonchè delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”