3. STARTUP E PMI INNOVATIVE - Le novità introdotte dall’art. 38 del D.L. n. 34/2020 - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico
Il Ministero dello sviluppo economico, con circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020, Prot. 147301, diretta alle Camere di commercio, illustra innanzitutto le novità introdotte dall'articolo 38, comma 5 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), in tema di durata dell’iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative e degli effetti rispetto alle policy ministeriali in materia ed agli aspetti fiscali connessi all’iscrizione al registro delle imprese.
Delle novità introdotte dall’art. 38 del D.L. n. 34/2020 abbiamo già riferito nella nostra Newsletter n. 14 del 40 maggio 2020, a cui facciamo rinvio.
La novità che la circolare prende in considerazione è quella dettata al comma 5, laddove viene disposta la proroga di un anno della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative, con la ulteriore precisazione che, “ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente”.
Considerato che il decreto Legge n. 34/2020, all’art. 38, non fa alcun distinguo tra società già iscritte e scadute e società già iscritte e non ancora scadute alla data del 19 maggio 2020, la prima questione da chiarire è quella relativa a quale di queste categorie di imprese si rivolge la norma.
Considerato, inoltre, che, come si legge nella relazione illustrativa, la «previsione è stata resa necessaria per l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup», secondo il Ministero sembrerebbe che l’alternativa interpretativa sia se considerare la disposizione una proroga del termine (eccezionale) e quindi applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale alla data del 19 maggio 2020, per le quali pertanto sarebbe consentito un termine di permanenza eccezionale di altri 12 mesi in sezione speciale, oppure considerare la disposizione in parola un dilatamento del termine di permanenza in sezione speciale a regime.
Nel primo caso le imprese iscritte in sezione speciale avrebbero diritto ad una eccezionale permanenza di ulteriori dodici mesi, nel secondo il termine sarebbe di settantadue anziché sessanta mesi.
Se, come emerge chiaramente dalla relazione, e si evince dal contesto degli interventi normativi di questi ultimi due mesi, la disposizione in parola si propone di ridurre quanto possibile «l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup» è a tale evento che si deve fare riferimento. Pertanto una lettura possibile della norma potrebbe essere indirizzata nel senso di considerare l’ampliamento del periodo di permanenza in sezione speciale, limitato al periodo di crisi epidemica che, secondo il legislatore, ha costituito un’esternalità negativa insuperabile per l’ecosistema. Pertanto si potrebbe presumere che rientrino nel regime di dilatazione del termine a settantadue mesi s olo le startup iscritte alla sezione speciale del registro alla data del 19 maggio 2020.
L’utilizzo del termine “proroga” da parte del legislatore, ancorché non sia fissato un termine finale di efficacia della previsione derogatoria, lascerebbe intendere che si sia in presenza di una norma eccezionale che svolge i propri effetti una tantum, in relazione all’emergenza pandemica.
Tutto ciò premesso si osserva che la norma prevede come conseguenza i seguenti effetti relativamente alla possibilità di fruire di misure incentivanti nel periodo di proroga: «la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente».
Per quanto di competenza di questo Ministero, si osserva che alla luce del chiaro disposto contenuto nell’ultimo periodo del comma 5 del citato art. 38, l’eccezionale proroga di 12 mesi dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese riconosciuto alle startup iscritte alla data del 19 maggio 2020 (ovvero che in tale data non abbiano perduto il requisito temporale rappresentato dal decorso del termine di 60 mesi dalla loro costituzione, così come richiesto dall’art. 25 del DL 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012) non dà diritto alle stesse:
a) di essere esonerate dal relativo pagamento del diritto annuale e dei diritti, di cui all’art. 18 della Legge n. 580/1993, né
b) di accedere alle agevolazioni fiscali, che, al momento per quanto di competenza di questa amministrazione, attengono agli sgravi fiscali previsti dal decreto 7 maggio 2019 di attuazione delle norme disciplinate dall’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 per le start-up innovative, e dall’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 per le PMI innovative, e agli incentivi fiscali in “de minimis” previsti dall’articolo 38, commi 7 e 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128, alla data attuale in corso di conversione.
Ne consegue, pertanto, che la start up risultante iscritta nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 continuerà ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari e beneficiare, quindi, dell’esenzione dal pagamento dei diritto annuale e dei diritti di cui al già citato art. 18 Legge 580/93, fino al sessantesimo mese dalla sua costituzione, decorso il quale sarà obbligata al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale.
Lo stesso comma 5, nel secondo periodo, stabilisce inoltre che gli «eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi».
La permanenza eccezionale di ulteriori 12 mesi nel Registro delle imprese secondo i criteri sopra identificati comporta che i termini per accedere ad incentivi pubblici o quelli per la relativa decadenza sono prorogati di 12 mesi, con esclusione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui al punto 1 e ferma restando la verifica di compatibilità con i regimi di aiuti applicabili.
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Per scaricare il testo della circolare n. 3724/C/2020 clicca qui.