La sentenza è relativa al bonus istituito con la legge 296/2006 che non prevedeva la decadenza in caso di mancata indicazione.
Anche l'attuale credito d'imposta R&S non prevede la decadenza.
Per l'Agenzia delle entrate la mancata indicazione equivale a credito inesistente.
Questa tesi è stata respinta dalla Ctp di Milano 469/19/2020 (molte sono le sentenze che in passato si sono espresse in questo senso).
La Commissione ha accolto la tesi difensiva. In primo luogo la semplice omissione in dichiarazione costituisce un mero errore materiale di tipo formale, che non
può incidere sul diritto sostanziale a fruire del beneficio ove la spesa agevolabile sia stata effettivamente sostenuta.