L’Agenzia delle entrate ha precisato le modalità per l’applicazione dei vincoli
RU, le compensazioni snellite
Credito d’imposta senza presentare la dichiarazione
I crediti da quadro RU. Qualche perplessità residuava per la compensabilità dei crediti da quadro RU, anche alla luce del fatto che i codici tributo relativi risultavano inclusi nella tabella allegata alla menzionata risoluzione. Nel contesto di un recente incontro avvenuto con la stampa specializzata, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire come questa tipologia di credito (essenzialmente derivante da agevolazione tributaria che origina al di fuori del contesto dichiarativo) non deve soggiacere al preventivo obbligo di presentazione della dichiarazione aI fini della compensabilità. Tale risposta appare essere coerente sia con l’ambito oggettivo della ricordata disposizione dell’art. 3 dl. 124/2019, sia con le peculiari regole di compensazione che ogni credito d’im-posta agevolativo può avere (a titolo d’esempio, si pensi al credito d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali di cui all’art. 1 co. 184 e seguenti L. 160/2019).
Le modalità di compensazione. Invece per quanto attiene i canali da utilizzare per presentare la delega che espone un credito da quadro RU in compensazione (anche parziale), valgono le regole generali che prevedono la presentazione esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate: infatti questa Le modalità di compensazione. Invece per quanto attiene i canali da utilizzare per presentare la delega che espone un credito da quadro RU in compensazione (anche parziale), valgono le regole generali che prevedono la presentazione esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate: infatti questa