| La segnalazione per violazioni alla normativa dei contanti doveva essere resa dai soggetti alla normativa antiriciclaggio (Banche, Commercialisti etc.etc.) al Ministero dell`Economia e delle Finanze.   Con il D.L. 201/2011 (Decreto Salva Italia - art. 12 comma 11) veniva disposto che la segnalazione venisse inviata anche all`Agenzia delle Entrate; con Decreto del MEF del 17/11/2011 su G.U. 29/11/2011 n. 278 veniva inoltre disposto che la segnalazione venisse inoltrata non al MEF ma alle Ragionerie Territoriali dello Stato. Ora con l`articolo 8 comma 7 del D.L. 2/3/2012 n. 16 viene sostanzialmente disposto che la segnalazione venga inoltrata alle Ragionerie Territoriali dello Stato ed alla Guardia di Finanza. A parere di chi scrive la Banca od il Professionista dovra` inoltrare unicamente la segnalazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato e fa carico a quest`ultima di effettuare una "immediata comunicazione" dell`infrazione alla Guardia di Finanza.
 art. 51 del D.lgs. 231/2007 come modificato dall`art. 12 comma 11 del D.L. 6/12/2011 n. 201e dall`articolo 8 comma 7 del D.L. 2/3/2012 n. 16 - in vigore dal 2 marzo 2012
 
I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attivita`, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all`articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all`articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell`economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall`articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l`utilizzabilita` di elementi ai fini dell`attivita` di accertamento, ne da tempestiva comunicazione all`Agenzia delle EntrateIn caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l`estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa e` stata gia` effettuata dall`altro soggetto obbligato.Qualora oggetto dell`infrazione sia un`operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell`articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non e` tenuto alla comunicazione di cui al comma 1. Rag. Valter Franco |