Ricerca, sviluppo e innovazione,
su revisione aiuti ok a fase due
su revisione aiuti ok a fase due
Il 24 febbraio scadeva il termine di invio alla Commissione Ue delle risposte al questionario per la consultazione
La Commissione, con l'approssimarsi della scadenza (dicembre 2013) della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (di seguito Disciplina RSI) e del Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER), ha avviato una fase di consultazione pubblica per la revisione della disciplina e l'elaborazione delle nuove norme concernenti gli aiuto di Stato finalizzati alla promozione di attività di ricerca e sviluppo.
Il 24 febbraio è scaduto il termine per presentare alla Commissione europea le risposte al questionario per la consultazione, rivolto non soltanto alle Amministrazioni centrali degli Stati membri, ma in generale a tutti i soggetti interessati (comprese le regioni e le parti economiche e sociali) chiamati a trasmettere osservazioni, informazioni e rilevazioni statistiche, sulle politiche nazionali e sull'attuazione delle misure di aiuto a sostegno della ricerca, sviluppo e innovazione.
I contributi raccolti costituiranno, per l'esecutivo comunitario, la base di lavoro per valutare la necessità di eventuali modifiche alla normativa in vigore e predisporre un nuovo quadro europeo di aiuti di Stato in materia di RSI, nella seconda metà del 2012.
L'importanza degli aiuti di Stato alla RSI
Nell'incipit del documento di consultazione la Commissione tiene a precisare come la promozione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione costituisca un importante obiettivo di "interesse comune" dell'Unione europea. Nel richiamare espressamente il contenuto dell'articolo 179, paragrafo 1, del TFUE, l'organo comunitario ricorda, infatti, che tra gli obiettivi dell'Unione vi è quello di "rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca", all'interno del quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente. L'obiettivo finale è "favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria".
In linea del tutto teorica, i mercati concorrenziali dovrebbero garantire il risultato più efficiente in termini di RSI, per il semplice agire delle forze in campo. Tuttavia, ciò non è sempre verificato; per questo, l'intervento pubblico, attuato anche mediante gli aiuti di Stato, può migliorare la situazione, in quanto le imprese tendono naturalmente ad investire nella ricerca solo se possono trarre vantaggi commerciali concreti dai risultati e limitare al massimo i rischi insiti in tale tipo di investimenti.
In diversi documenti ufficiali, tra cui la cosiddetta "Comunicazione Europa 2020", la Commissione europea ribadisce la fondamentale importanza che riveste la politica per la RSI per implementare crescita e occupazione all'interno dell'Unione. Considerando l'attuale livello di RSI insufficiente per l'economia europea, essa indica tra i cinque obiettivi fondamentali nei prossimi anni, il raggiungimento di una quota di investimenti in ricerca e sviluppo pari al 3% del Pil dell'UE.
La compatibilità degli aiuti di Stato in RSI
Dopo aver sottolineato l'importanza strategica per l'Europa di conseguire rilevanti risultati nell'ambito della RSI, la Commissione tiene a ricordare anche i limiti che il Trattato stesso pone agli interventi agevolativi da parte delle autorità pubbliche. In determinate circostanze, infatti, gli aiuti di Stato, possono avere l'effetto di falsare la concorrenza.
Il principale rischio, per quanto riguarda gli aiuti a favore della RSI, è che riducano la propensione ad investire delle imprese concorrenti. Quando un'impresa riceve un aiuto, la sua posizione sul mercato viene rafforzata, tuttavia, il rendimento degli investimenti delle altre imprese risulta diminuito. Ne consegue che i concorrenti possono essere indotti a ridurre le proprie attività di RSI data la minore convenienza.
Gli aiuti di Stato alla RSI, secondo la Disciplina comunitaria, possono essere considerati compatibili con il mercato interno, nel caso in cui siano finalizzati a correggere un fallimento del mercato. La Commissione parla di "imperfezione del mercato" quando il mercato, senza intervento esterno, non porta ad un risultato efficiente sotto il profilo economico. In tali circostanze l'aiuto di Stato, può migliorare l'efficienza del mercato con effetti benefici rilevabili sul livello dei prezzi, la produzione e l'utilizzazione delle risorse.
I criteri direttivi ed i limiti dell'agire delle autorità pubbliche indicati nella disciplina RSI sono appunto finalizzati a garantire il conseguimento di tale obiettivo, rendendo più agevole per gli Stati membri indirizzare i propri "sforzi" in maniera più rispondente all'esigenza di far fronte alle imperfezioni del mercato.
Alla base della disciplina RSI, dunque, vi è la piena consapevolezza che, in assenza di intervento pubblico, gli sforzi per la RSI potrebbero attestarsi su livelli inferiori a quelli ritenuti auspicabili ai fini della crescita.
L'effetto di incentivazione
Di fondamentale importanza per la Commissione nella valutazione della compatibilità dell'aiuto a favore di RSI è senza dubbio la presenza del cosiddetto "effetto di incentivazione": gli aiuti alla RSI devono, cioè, spingere il beneficiario a cambiare il suo comportamento, inducendolo ad accrescere il proprio potenziale di attività di ricerca e sviluppo e a realizzare progetti o attività che diversamente, in assenza di aiuto, non avrebbe attuato affatto, o attuato in misura inferiore. A tale scopo, gli Stati membri devono dimostrare come intendano assicurare la presenza di un effetto di incentivazione nei propri regimi.
Aiuti a favore di progetti di R & S attuati mediante misure fiscali
Per ognuna delle tipologie di aiuto attuabili per favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, la Commissione ha individuato i parametri applicabili all'attività sovvenzionata, all'intensità di aiuto e alle condizioni di compatibilità.
In riferimento alle misure fiscali (alle quali è dedicato un piccolo paragrafo) la Commissione sembra ritenere comunque presente l'effetto di incentivazione, poiché incoraggiano le imprese ad aumentare le spese in tale ambito di attività.
Per quanto attiene all'intensità di aiuto consentita, la stessa può essere calcolata sulla base di singoli progetti di ricerca, sviluppo e innovazione oppure, a livello di un'impresa, come rapporto fra lo sgravio fiscale globale e la somma di tutti i costi ammissibili di ricerca, sviluppo e innovazione sostenuti in un periodo non superiore a tre esercizi fiscali consecutivi. In tale ultimo caso, l'aiuto alla RSI di natura fiscale può applicarsi senza distinzioni a tutte le attività di ricerca, sviluppo e innivazione ammissibili, nei limiti dell'intensità di aiuto applicabile allo sviluppo sperimentale.
Gabriella Goglia
pubblicato Lunedì 5 Marzo 2012