3. START-UP E PMI INNOVATIVE - Fissate le modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019, il decreto interministeriale 7 maggio 2019, con il quale il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha fissato le “Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative&rdq uo;.
I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che effettuano un investimento agevolato, in una o più Start-up innovative o PMI innovative, possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d'imposta.
Lo prevede al comma 1, dell’articolo 4, il decreto del 7 maggio 2019, con cui ha specificato che l’agevolazione si applica anche ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, che effettuano un investimento agevolato, in una o più start-up innovative o PMI innovative ammissibili nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
L'investimento agevolato può essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili.
Le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili.
Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino:
- una certificazione della Start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile che attesti di non avere superato il limite;
- copia del piano di investimento della Start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile.
Tra le cause di decadenza vi è la cessione entro tre anni, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati; il recesso o l'esclusione degli investitori e tra l’altro la perdita dei requisiti.
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