Crediti d’imposta non dichiarati:
senza decadenza espressa, rivivono
senza decadenza espressa, rivivono
Il contribuente dovrà presentare una integrativa per ogni anno di omissione inserendo, in ognuna, l’importo del bonus del periodo di riferimento e quello che avanza dal precedente
La mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta nel corso del quale il tax credit per il cinema è maturato e in quelli successivi, non preclude la fruizione dell’agevolazione. Per tale omissione, infatti, la norma non prevede la decadenza dal beneficio. Si tratta, comunque, di una violazione sanzionabile.
È, in sintesi, il contenuto della risposta 47/2018 fornita dall’Agenzia delle entrate a un’associazione che, pur in possesso dei requisiti per usufruire del credito d’imposta concesso, negli anni (e con varie formulazioni), agli esercenti delle sale cinematografiche, dal 2014 ha dimenticato di riportare nelle dichiarazioni dei redditi il credito accumulato.
L’associazione propone di compilare il quadro RU del modello Redditi Enc 2018 relativo al 2017, indicando il credito maturato nel corso dei precedenti esercizi fiscali a partire dal 2014 e di utilizzarlo in compensazione oppure, in alternativa, di integrare le dichiarazioni già presentate, riguardanti gli anni d’imposta precedenti il 2017, indicando nei rispettivi quadri RU la maturazione del credito e la sua mancata utilizzazione nell’anno.
A parere dell’Agenzia, anche nel rispetto della previsione normativa riguardante l’obbligo di riportare il credito in dichiarazione, la seconda ipotesi è quella percorribile. In particolare, l’istante dovrà presentare una dichiarazione integrativa per ciascun anno di omissione: in totale tre, una per il 2014 (anno in cui ha aperto la sala cinematografica), una per il 2015 e una per il 2016 inserendo, in ognuna, il credito dell’anno di riferimento e quello che avanza dall’anno precedente (ad esempio, nella dichiarazione integrativa per il 2015, il credito d’imposta maturato e non utilizzato in quell’anno, nonché quello derivante dal 2014).
In questo modo si avranno tanti crediti quanti sono i periodi rettificati, che potranno essere compensati dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione integrativa.
Infine, l’Agenzia ricorda che l’omessa indicazione del credito in dichiarazione è pur sempre una violazione, seppure di natura formale, ed è perciò applicabile la sanzione prevista dall’articolo 8, comma 1, del Dlgs 471/1997, oggetto, tuttavia, di possibile ravvedimento (articolo 13, Dlgs 472/1997).
È, in sintesi, il contenuto della risposta 47/2018 fornita dall’Agenzia delle entrate a un’associazione che, pur in possesso dei requisiti per usufruire del credito d’imposta concesso, negli anni (e con varie formulazioni), agli esercenti delle sale cinematografiche, dal 2014 ha dimenticato di riportare nelle dichiarazioni dei redditi il credito accumulato.
L’associazione propone di compilare il quadro RU del modello Redditi Enc 2018 relativo al 2017, indicando il credito maturato nel corso dei precedenti esercizi fiscali a partire dal 2014 e di utilizzarlo in compensazione oppure, in alternativa, di integrare le dichiarazioni già presentate, riguardanti gli anni d’imposta precedenti il 2017, indicando nei rispettivi quadri RU la maturazione del credito e la sua mancata utilizzazione nell’anno.
A parere dell’Agenzia, anche nel rispetto della previsione normativa riguardante l’obbligo di riportare il credito in dichiarazione, la seconda ipotesi è quella percorribile. In particolare, l’istante dovrà presentare una dichiarazione integrativa per ciascun anno di omissione: in totale tre, una per il 2014 (anno in cui ha aperto la sala cinematografica), una per il 2015 e una per il 2016 inserendo, in ognuna, il credito dell’anno di riferimento e quello che avanza dall’anno precedente (ad esempio, nella dichiarazione integrativa per il 2015, il credito d’imposta maturato e non utilizzato in quell’anno, nonché quello derivante dal 2014).
In questo modo si avranno tanti crediti quanti sono i periodi rettificati, che potranno essere compensati dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione integrativa.
Infine, l’Agenzia ricorda che l’omessa indicazione del credito in dichiarazione è pur sempre una violazione, seppure di natura formale, ed è perciò applicabile la sanzione prevista dall’articolo 8, comma 1, del Dlgs 471/1997, oggetto, tuttavia, di possibile ravvedimento (articolo 13, Dlgs 472/1997).
r.fo.
pubblicato Martedì 23 Ottobre 2018