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Credito d’imposta pubblicità:
chiarimenti sull’attestazione
chiarimenti sull’attestazione
Può essere rilasciata anche dal commercialista dell’impresa che richiede il bonus (se è un revisore legale) e non va trasmessa, ma conservata ed esibita in caso di controllo
All’interno della specifica sezione del sito internet del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria sono state nuovamente aggiornate le Faq sul credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali.
Le ultime precisazioni, sollecitate dalle richieste di chiarimento formulate dalle imprese interessate al bonus, riguardano l’attestazione sull’effettuazione delle spese, con particolare riferimento ai soggetti legittimati al rilascio, alle relative modalità e al contenuto del documento.
La disciplina dell’agevolazione, quindi, diviene sempre più chiara in vista della scadenza di oggi, ultimo giorno utile per la presentazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta con riferimento agli investimenti effettuati nel 2018. Sempre entro oggi, deve essere trasmessa anche la dichiarazione sostitutiva per gli investimenti realizzati nel 2017.
Si ricorda che per l’invio è disponibile una apposita funzionalità nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, Spid o Cns.
L’attestazione sull’effettuazione delle spese
La disciplina del credito d’imposta prevede che l’effettuazione delle spese relative agli investimenti pubblicitari incrementali deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità rispetto alle dichiarazioni fiscali ovvero da coloro che esercitano la revisione legale dei conti (articolo 4, comma 2, Dpcm 16 maggio 2018, n. 90).
Soggetti legittimati al rilascio
Il dipartimento precisa che tra i soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione di effettuazione delle spese rientrano anche i commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro legittimati a rilasciare il visto di conformità (a tal proposito, viene ricordato che questi professionisti, per poter apporre il visto di conformità, devono presentare alla Direzione regionale delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale un’apposita comunicazione secondo le previsioni del Dm 164/1999).
Inoltre, viene chiarito che l’attestazione può essere rilasciata anche dal commercialista dell’impresa che richiede il bonus, se iscritto nel registro dei revisori legali.
Attestazione e dichiarazione sostitutiva
Si precisa che la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa dal beneficiario in sede di comunicazione telematica e finalizzata ad asserire che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che soddisfano tutti i requisiti previsti dalla disciplina (primaria e secondaria), non sostituisce l’attestazione sulle spese sostenute.
Modalità di rilascio e contenuto dell’attestazione
Il Dipartimento chiarisce che l’attestazione:
Le ultime precisazioni, sollecitate dalle richieste di chiarimento formulate dalle imprese interessate al bonus, riguardano l’attestazione sull’effettuazione delle spese, con particolare riferimento ai soggetti legittimati al rilascio, alle relative modalità e al contenuto del documento.
La disciplina dell’agevolazione, quindi, diviene sempre più chiara in vista della scadenza di oggi, ultimo giorno utile per la presentazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta con riferimento agli investimenti effettuati nel 2018. Sempre entro oggi, deve essere trasmessa anche la dichiarazione sostitutiva per gli investimenti realizzati nel 2017.
Si ricorda che per l’invio è disponibile una apposita funzionalità nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, Spid o Cns.
L’attestazione sull’effettuazione delle spese
La disciplina del credito d’imposta prevede che l’effettuazione delle spese relative agli investimenti pubblicitari incrementali deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità rispetto alle dichiarazioni fiscali ovvero da coloro che esercitano la revisione legale dei conti (articolo 4, comma 2, Dpcm 16 maggio 2018, n. 90).
Soggetti legittimati al rilascio
Il dipartimento precisa che tra i soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione di effettuazione delle spese rientrano anche i commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro legittimati a rilasciare il visto di conformità (a tal proposito, viene ricordato che questi professionisti, per poter apporre il visto di conformità, devono presentare alla Direzione regionale delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale un’apposita comunicazione secondo le previsioni del Dm 164/1999).
Inoltre, viene chiarito che l’attestazione può essere rilasciata anche dal commercialista dell’impresa che richiede il bonus, se iscritto nel registro dei revisori legali.
Attestazione e dichiarazione sostitutiva
Si precisa che la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa dal beneficiario in sede di comunicazione telematica e finalizzata ad asserire che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che soddisfano tutti i requisiti previsti dalla disciplina (primaria e secondaria), non sostituisce l’attestazione sulle spese sostenute.
Modalità di rilascio e contenuto dell’attestazione
Il Dipartimento chiarisce che l’attestazione:
- riguarda esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese e non la circostanza che gli investimenti indicati rientrano tra quelli ammissibili (quest’ultima, infatti, deve essere attestata mediante la dichiarazione sostitutiva contenuta nella comunicazione telematica)
- costituisce un “documento necessario” per beneficiare del bonus e, pertanto, non deve essere prodotta in relazione alla “Comunicazione per l’accesso al credito di imposta” (che equivale a una prenotazione delle risorse), ma solo in relazione alla “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, di cui costituisce un presupposto
- non deve essere inoltrata, ma deve essere conservata dal beneficiario richiedente, per i controlli successivi, ed esibita su richiesta dell’Amministrazione.
Gennaro Napolitano
pubblicato Lunedì 22 Ottobre 2018